CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19498/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all' art. 455 cod. pen. Lette le conclusioni scritte, pervenute in data 14 marzo 2024, del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato che con il primo e unico motivo - con cui il ricorrente contesta una motivazione illogica con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le motivazioni in fatto esposte dalla sentenza immune da vizi logici,(p.3) avuto riguardo al numero delle banconote e al valore complessivo delle stesse. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il sig er estensore [OSCURATO:PERSONA]