CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Mirabili° Roberto, nato ad Aprilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/6/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita per entrambi i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del primo giugno 2022 la Corte d'appello di Roma, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 18 giugno 2020 del Tribunale di Latina, con la quale Roberto e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 (loro ascritto per avere coltivato 300 piante di canapa indiana in una serra artigianale e in un terreno nelle vicinanze della loro abitazione di Aprilia, con circa 7.000,00 grammi di foglie, pari a 10.747,00 dosi medie), ha ridotto la pena inflitta agli imputati a quattro anni di reclusione e 16.000,00 euro di multa ciascuno, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, hanno eccepito la nullità dell'ordinanza pronunciata il 12 settembre 2016 dal Tribunale di Latina, per violazione degli artt. 453, comma 1, e 454, comma 1, cod. proc. pen., nonché 3, 24, 25 e 111 Cost., e quella, derivata, degli atti successivi, a causa della mancanza dei presupposti per poter procedere con il rito immediato, che quindi non avrebbe potuto essere instaurato, con la conseguente indebita privazione per gli imputati dell'udienza preliminare e la compromissione delle prerogative difensive degli imputati medesimi. Gli argomenti sulla base dei quali sia il Tribunale di Latina sia la Corte d'appello di Roma avevano disatteso tale eccezione, consistenti, per entrambi, nella insussistenza di conseguenze pregiudizievoli per gli imputati, dovevano considerarsi errati, avendo l'indebita instaurazione del giudizio con le forme del rito immediato privato ingiustamente gli imputati del diritto all'udienza preliminare e pregiudicato il loro diritto di difesa. 2.2. Con un secondo motivo hanno lamentato la violazione e l'errata applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], desunta dalla circostanza che la coltivazione illecita era stata realizzata da [OSCURATO:PERSONA], figlio di Roberto, in un terreno retrostante le rispettive abitazioni, e dalla disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle chiavi di un magazzino utilizzato come serra, benché si trattasse di circostanze di fatto neutre e prive di valore probatorio (anche in considerazione del fatto che le chiavi di detto magazzino erano nella disponibilità di tutti i residenti nelle abitazioni adiacenti), da cui non poteva trarsi la prova della partecipazione alla coltivazione illecita, ma semmai della sola consapevolezza della stessa, di per sé insufficiente per poter configurare il concorso nel reato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità di entrambe le sentenze di merito, a causa della insussistenza dei presupposti per poter procedere nelle forme del giudizio immediato, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, non essendo state in alcun modo illustrate le ragioni per le quali sarebbero stati insussistenti i presupposti per poter procedere nei confronti degli imputati nella forma del giudizio immediato; sia a causa della sua manifesta infondatezza, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito, anche a Sezioni Unite, che una volta disposto il rito immediato, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie all'adozione del decreto ex art. 456 cod. proc. pen., non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero (Sez. 3, n. 31728 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256733; relativa a fattispecie nella quale è stata ritenuta abnorme l'ordinanza che aveva dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato per irregolarità dell'interrogatorio svolto in sede di convalida dell'arresto; conf. Sez. 4, n. 14784 del 10/02/2016, D'Anna, Rv. 266812, e Sez. 3, n. 1482 del 20/09/2017, dep. 2018, Rv. 271981, nella quale è stato ribadito che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari, ex art. 453, comma 1 bis, cod. proc. pen., dispone il giudizio immediato, in presenza di prognosi di sostenibilità dell'accusa, non può essere oggetto di ulteriore sindacato, a meno che non ricorra una nullità ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. ove la richiesta non sia stata preceduta da valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi; conf. Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Stenti, Rv. 272986). Le Sezioni Unite con la sentenza Squicciarino hanno definitivamente chiarito che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, in quanto il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari chiude una fase di carattere endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018), evenienza, quest'ultima, non prospettata nella vicenda in esame, nella quale, comunque, l'interrogatorio degli imputati è stato assunto il 31 luglio 2015, come precisato dalla Corte d'appello nel disattendere l'analoga censura sollevata con l'atto d'impugnazione di merito. Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza delle censure proposte, peraltro genericamente, con il primo motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo, relativo al solo [OSCURATO:PERSONA], di cui è stata censurata la conferma della affermazione di responsabilità per il concorso nella coltivazione illecita di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, che sarebbe stata fondata su elementi privi della necessaria efficacia dimostrativa della partecipazione alla condotta illecita del figlio, è inammissibile, essendo volto a censurare la valutazione degli elementi di prova, di cui è stata proposta una non consentita rivisitazione, onde pervenire a una loro lettura alternativa, da contrappore a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica, e dunque non è suscettibile di riletture o rivisitazioni in sede di legittimità. Va osservato che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, il che limita i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai limiti conseguenti all'impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non è questo però il caso: il ricorrente, infatti, non lamenta che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretende una diversa lettura degli elementi probatori, che sono stati oggetto di attento vaglio in entrambi i gradi di giudizio, con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede. La Corte d'appello di Roma, nel ribadire l'affermazione di responsabilità anche di [OSCURATO:PERSONA], ha, infatti, sottolineato il necessario assenso del ricorrente alla destinazione alla coltivazione di 256 piante di marijuana del terreno retrostante le abitazioni dei due ricorrenti, nella disponibilità di entrambi, e l'univocità del dato costituito dalla disponibilità delle chiavi del magazzino nel quale era stata realizzata una serra finalizzata alla coltivazione di piante della medesima specie (chiavi che [OSCURATO:PERSONA] custodiva all'interno del proprio furgone parcheggiato all'interno del fondo di sua proprietà).Si tratta di rilievi e considerazioni non manifestamente illogici, ma, anzi, razionali e conformi a consolidate massime di esperienza, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano valutativo e della lettura degli elementi di prova, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità, con la conseguente inammissibilità anche delle censure fatte valere con il secondo motivo di ricorso. 4. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di entrambe le censure alle quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento