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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17819/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1975avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte d'appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiaratiinammissibili.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 16/12/2025,ha confermato la sentenza del G.u.p. di Salerno, resa ad esito di ritoabbreviato, del 25/06/2025 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] eMiano [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti inconcorso ai capi a) e b) della rubrica.2.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] eMiano [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di ricorso che qui si riportano neilimiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. [OSCURATO:PERSONA].- Erronea applicazione della legge penale e processuale inrelazione agli artt. 56, 629, 393 cod. pen., nonché illogicità dellamotivazione per non avere riqualificato la condotta come esercizioarbitrario delle proprie ragioni, atteso che la violenza e la minacciaerano state poste in essere nei confronti della persona offesa perché ilGrazioso si era sentito truffato, perché vittima di una ingiustizia indanno del figlio, a causa della mancata conclusione della pratica dimicrocredito presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., anche in presenza di undebito pregresso del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per lalocazione di una auto.- Violazione di legge e di norme processuali, nonché vizio dellamotivazione perché illogica in relazione agli artt. 56, 629, 610 cod.pen.; la Corte di appello ha errato nel non riqualificare la condottaascritta ai sensi dell’art. 610 cod. pen.- Violazione di legge, di norme processuali, nonché vizio dellamotivazione perché illogica quanto alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche ricorrendo elementi positivamentevalorizzabili nel caso di specie (ampia confessione dei fatti nel corsodel giudizio abbreviato, condotta susseguente, relativa all’aver ripulitola persona offesa e offerto alla stessa una pizza, svalutata in modo noncondivisibile dalla Corte di appello).- violazione di legge, di norme processuali, nonché vizio dellamotivazione perché illogica nella determinazione del trattamentosanzionatorio quanto alla determinazione della pena base e degliaumenti per la continuazione, non apparendo a tal fine sufficiente ilmero richiamo alla gravità dei fatti.2.2. [OSCURATO:PERSONA].- Violazione di legge, di norme processuali e vizio dellamotivazione perché illogica in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen.; leconclusioni della Corte di appello e il mero richiamo al portato del datocaptativo non sono sufficienti per giungere ad una affermazione diresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], atteso che egli poteva non essere aconoscenza delle motivazioni del [OSCURATO:PERSONA]; la captazione evocata nullarappresenta in tema di volizione e rappresentazione della condottaascritta, risulta totalmente carente qualsiasi prova del dolo diestorsione.- Violazione di legge, di norme processuali e vizio dellamotivazione perché illogica in relazione all’art. 62-bis cod. pen., quantoalla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche,nonostante il ricorrente all’epoca dei fatti fosse incensurato.3.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché proposticon motivi generici e non consentiti, oltre che manifestamenteinfondati.4.

Il primo e secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il primomotivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la affermazione diresponsabilità (anche quanto alla qualificazione giuridica) possonoessere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi traloro.

I motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi, oltreche aspecifici in mancanza di confronto con la logica ed argomentatamotivazione della Corte di appello, che ha puntualmente ricostruito glielementi a carico dei ricorrenti quanto alla condotta ascritta in rubrica,nell’impossibilità di giungere ad una diversa qualificazione giuridicadella condotta, per come richiesto e reiterato con argomentazioniaspecifiche e totalmente versate in fatto anche in questa sede (pag. 8e seg. dove sono stati ampiamente valorizzati i plurimi elementioggettivi emersi a carico dei ricorrenti, con particolare riferimento: -alla condizione di terrore della persona offesa; - alla portata inequivocadelle captazioni; - alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che ricostruivaspecificamente il contesto nel quale maturavano le condotte ascritte,la violenza esercitata, la evidente pericolosità estrema del contesto, laazione inequivoca di prelievo e costringimento della persona offesa, icolpi dalla stessa persona offesa subiti a mezzo di uno sfollagente; -alle gravi condizioni nelle quali versava il [OSCURATO:PERSONA] una volta ricondottopresso il luogo di lavoro; - al contenuto inequivoco delle immaginiacquisite da telecamere di video sorveglianza).

In conclusione, si deveosservare che sono state introdotte delle non consentite doglianze ditipo fattuale, finalizzate alla introduzione di una lettura del meritoritenuta più convincente, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri,Rv. 277758-01) in presenza di una compiuta ricostruzione dellecondotte poste in essere dai ricorrenti ed una corretta qualificazionegiuridica delle stesse (Sez.

U., n. 29541 del 02/07/2020, Filardo, Rv.280027-01).5.

Manifestamente infondati il terzo e quarto motivo di ricorso delGrazioso e il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], tutti all’evidenzacaratterizzati da assoluta genericità, quanto alla dosimetria della pena,con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanzeriferimento alla scelta della pena base e del computo degli aumenti perla continuazione.

Sul punto ricorre un’ampia e puntuale motivazione(pag.15) che non si presta ad alcuna censura critica, dove sono statievidenziati gli elementi caratterizzanti la scelta discrezionale, del tuttoesente da manifesta illogicità o violazione di legge, della Corte diappello sia quanto alla scelta della pena base e suoi aumenti del tuttoproporzionati al contesto ricostruito, che quanto alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto delparametro della eclatante gravità dei fatti ascritti e delle conseguenzedannose ad esito delle attività violente poste in essere.

Ne conseguel’inammissibilità delle censure che, nel giudizio di cassazione, mirinoad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nel caso dispecie (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).6.

I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili,con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026La Cons. est.

Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1975avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte d'appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiaratiinammissibili.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 16/12/2025,ha confermato la sentenza del G.u.p. di Salerno, resa ad esito di ritoabbreviato, del 25/06/2025 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] eMiano [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti inconcorso ai capi a) e b) della rubrica.2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] eMiano [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di ricorso che qui si riportano neilimiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. [OSCURATO:PERSONA].- Erronea applicazione della legge penale e processuale inrelazione agli artt. 56, 629, 393 cod. pen., nonché illogicità dellamotivazione per non avere riqualificato la condotta come esercizioarbitrario delle proprie ragioni, atteso che la violenza e la minacciaerano state poste in essere nei confronti della persona offesa perché ilGrazioso si era sentito truffato, perché vittima di una ingiustizia indanno del figlio, a causa della mancata conclusione della pratica dimicrocredito presso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., anche in presenza di undebito pregresso del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per lalocazione di una auto.- Violazione di legge e di norme processuali, nonché vizio dellamotivazione perché illogica in relazione agli artt. 56, 629, 610 cod.pen.; la Corte di appello ha errato nel non riqualificare la condottaascritta ai sensi dell’art. 610 cod. pen.- Violazione di legge, di norme processuali, nonché vizio dellamotivazione perché illogica quanto alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche ricorrendo elementi positivamentevalorizzabili nel caso di specie (ampia confessione dei fatti nel corsodel giudizio abbreviato, condotta susseguente, relativa all’aver ripulitola persona offesa e offerto alla stessa una pizza, svalutata in modo noncondivisibile dalla Corte di appello).- violazione di legge, di norme processuali, nonché vizio dellamotivazione perché illogica nella determinazione del trattamentosanzionatorio quanto alla determinazione della pena base e degliaumenti per la continuazione, non apparendo a tal fine sufficiente ilmero richiamo alla gravità dei fatti.2.2. [OSCURATO:PERSONA].- Violazione di legge, di norme processuali e vizio dellamotivazione perché illogica in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen.; leconclusioni della Corte di appello e il mero richiamo al portato del datocaptativo non sono sufficienti per giungere ad una affermazione diresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], atteso che egli poteva non essere aconoscenza delle motivazioni del [OSCURATO:PERSONA]; la captazione evocata nullarappresenta in tema di volizione e rappresentazione della condottaascritta, risulta totalmente carente qualsiasi prova del dolo diestorsione.- Violazione di legge, di norme processuali e vizio dellamotivazione perché illogica in relazione all’art. 62-bis cod. pen., quantoalla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche,nonostante il ricorrente all’epoca dei fatti fosse incensurato.3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché proposticon motivi generici e non consentiti, oltre che manifestamenteinfondati.4. Il primo e secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il primomotivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la affermazione diresponsabilità (anche quanto alla qualificazione giuridica) possonoessere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi traloro. I motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi, oltreche aspecifici in mancanza di confronto con la logica ed argomentatamotivazione della Corte di appello, che ha puntualmente ricostruito glielementi a carico dei ricorrenti quanto alla condotta ascritta in rubrica,nell’impossibilità di giungere ad una diversa qualificazione giuridicadella condotta, per come richiesto e reiterato con argomentazioniaspecifiche e totalmente versate in fatto anche in questa sede (pag. 8e seg. dove sono stati ampiamente valorizzati i plurimi elementioggettivi emersi a carico dei ricorrenti, con particolare riferimento: -alla condizione di terrore della persona offesa; - alla portata inequivocadelle captazioni; - alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che ricostruivaspecificamente il contesto nel quale maturavano le condotte ascritte,la violenza esercitata, la evidente pericolosità estrema del contesto, laazione inequivoca di prelievo e costringimento della persona offesa, icolpi dalla stessa persona offesa subiti a mezzo di uno sfollagente; -alle gravi condizioni nelle quali versava il [OSCURATO:PERSONA] una volta ricondottopresso il luogo di lavoro; - al contenuto inequivoco delle immaginiacquisite da telecamere di video sorveglianza). In conclusione, si deveosservare che sono state introdotte delle non consentite doglianze ditipo fattuale, finalizzate alla introduzione di una lettura del meritoritenuta più convincente, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri,Rv. 277758-01) in presenza di una compiuta ricostruzione dellecondotte poste in essere dai ricorrenti ed una corretta qualificazionegiuridica delle stesse (Sez. U., n. 29541 del 02/07/2020, Filardo, Rv.280027-01).5. Manifestamente infondati il terzo e quarto motivo di ricorso delGrazioso e il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], tutti all’evidenzacaratterizzati da assoluta genericità, quanto alla dosimetria della pena,con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanzeriferimento alla scelta della pena base e del computo degli aumenti perla continuazione. Sul punto ricorre un’ampia e puntuale motivazione(pag.15) che non si presta ad alcuna censura critica, dove sono statievidenziati gli elementi caratterizzanti la scelta discrezionale, del tuttoesente da manifesta illogicità o violazione di legge, della Corte diappello sia quanto alla scelta della pena base e suoi aumenti del tuttoproporzionati al contesto ricostruito, che quanto alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto delparametro della eclatante gravità dei fatti ascritti e delle conseguenzedannose ad esito delle attività violente poste in essere. Ne conseguel’inammissibilità delle censure che, nel giudizio di cassazione, mirinoad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nel caso dispecie (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).6. I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili,con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026La Cons. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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