CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10380/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O, domiciliato “ex lege”presso il proprio indirizzo di posta elettronica come in atti,rappresentato e difeso di sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.;- controricorrente -Numero registro generale 23818/2023Numero sezionale 4318/2025Numero di raccolta generale 10380/2026Avverso la sentenza n. 1471/2023, della Corte d’appello di Bari,Data pubblicazione 20/04/2026depositata in data 06/10/2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché LiberaBrandonisio, tutti dicendosi eredi di [OSCURATO:PERSONA],ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenzan. 1471/23, del 6 ottobre 2023, della Corte d’appello di Bari, che- respingendo il gravame esperito dal loro dante causa avverso lasentenza n. 3036/21, del 23 dicembre 2021, del Tribunale diopposizione all’esecuzione proposta dal medesimo, e ciò per avereinstaurato la fase di merito del giudizio mediante ricorso ex art.702-bis cod. proc. civ., sul rilievo che il ricorso, sebbenedepositato nel termine perentorio assegnato dal giudicedell’esecuzione, non fosse stato notificato, in uno con il decreto difissazione d’udienza, entro quello stesso termine.2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che laprocedura esecutiva presso terzi - in persona dell’INPS - oggettodell’opposizione proposta da loro dante causa traeva origine daun atto di precetto, notificato al medesimo dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato il predetto Mario SalvatoreTamburro a pagargli - quale difensore antistatario - la somma di€ 5.871,00, notificava atto di precetto, comprensivo anchedell’importo di € 78,95, richiesto dal creditore esecutante a titolod’IVA sui compensi spettanti per la redazione del medesimo attodi precetto.Numero registro generale 23818/2023Numero sezionale 4318/2025Numero di raccolta generale 10380/2026Data pubblicazione 20/04/2026La proposta opposizione contestava la debenza di taleimporto, e ciò sul rilievo che il creditore procedente - nelpatrocinare sé stesso in un processo esecutivo per il recupero diun proprio credito quale difensore antistatario - sarebbe soggettod’imposta abilitato alla detrazione dell’IVA, venendo in rilievo, nelcaso di specie, una controversia concernente l’esercizio della suaprofessione. Il debitore esecutato, dunque, non sarebbe tenuto alpagamento dell’IVA detraibile, determinandosi, altrimenti, unarricchimento ingiustificato della parte creditrice.Svoltasi la fase sommaria del giudizio di opposizione econclusasi la stessa con il rigetto dell’istanza di sospensione exart. 624 cod. proc. civ., il debitore esecutato provvedeva adinstaurare la fase di merito mediante ricorso ex art. 702-bis cod.proc. civ., del quale veniva dichiarata - per le ragioni già sopraindicate - l’inammissibilità per intempestività, con decisione poiconfermata dal giudice d’appello.3. Avverso la sentenza della Corte barese hanno propostoricorso per cassazione i pretesi eredi di [OSCURATO:PERSONA],sulla base - come detto - di tre motivi.3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 616 e702-bis cod. proc. civ.I ricorrenti evidenziano che, a norma dell’art. 616 cod. proc.civ., nell’opposizione all’esecuzione “l’introduzione del giudizio dimerito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione,all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui all’art. 615,comma 2, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell’attointroduttivo richiesta in riferimento alla «materia» e al «rito» concui l’opposizione deve essere trattata quanto alla fase dicognizione piena”.Numero registro generale 23818/2023Numero sezionale 4318/2025Numero di raccolta generale 10380/2026Data pubblicazione 20/04/2026“Ne deriva che”, proseguono i ricorrenti, “in seguito allaintroduzione del rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss.cod. proc. civ., se la controversia rientra tra quelle soggette ancheal menzionato rito sommario perché non complessa e dicompetenza del tribunale in composizione monocratica,l’introduzione del giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzioneforzata può avvenire con ricorso e non solo con citazione”, ricorsoda depositare entro il termine fissato dal giudice dell’esecuzione.Orbene, essendo stata riconosciuta da questa Cortel’applicabilità del rito sommario di cognizione alla fase di meritodelle opposizioni esecutive (Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2019, n.18331), sarebbero in errore ambo i giudici di merito a ritenereindispensabile l’introduzione della stessa con citazione, facendonesalva l’instaurazione mediante ricorso unicamente nell’ipotesi incui, non solo il deposito, ma anche la notificazione dello stesso -unitamente al decreto di fissazione d’udienza - avvenga neltermine perentorio stabilito del giudice dell’esecuzione. Taleprincipio, infatti, è destinato ad operare “solo nell'ipotesi in cui ilgiudizio sia stato «erroneamente» introdotto con ricorso, anzichécon citazione”, ma non pure - come nel caso che occupa - quandoesso sia stato “correttamente e legittimamente introdotto conricorso”.3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n.4), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.I ricorrenti si dolgono dell’omessa pronuncia sul motivo diappello con cui il loro dante causa aveva contestato la liquidazionedelle spese del primo grado di giudizio.In particolare, era stato lamentato come la liquidazione fossestata “effettuata considerando uno scaglione di valore erroneo, inquanto individuato in base ad una non corretta applicazione delledisposizioni di legge e dei principi di diritto sul valore della causaNumero registro generale 23818/2023Numero sezionale 4318/2025Numero di raccolta generale 10380/2026Data pubblicazione 20/04/2026ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizioneall’espropriazione forzata”. Difatti, il primo giudice “avrebbedovuto tener conto degli effetti economici del rigettodell’opposizione, quindi del valore effettivo della controversia (€210,49), corrispondente alla somma in contestazione e chiesta inrestituzione al convenuto”.3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 10 cod.proc. civ., dell’art. 5, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55.In questo caso, viene censurata la liquidazione delle spesed’appello, assumendosi, nuovamente, l’erroneità dello scaglionedi riferimento, poiché la controversia non poteva ritenersi divalore indeterminabile.Se è vero, infatti, che la Corte territoriale era investita di unaquestione processuale, l’ipotetico accoglimento della stessaavrebbe, però, comportato l’esame del merito della domanda, alvalore della quale andava commisurato quello della controversia.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o, comunque, rigettata.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. I ricorrenti hanno presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.Numero registro generale 23818/2023Numero sezionale 4318/2025Numero di raccolta generale 10380/2026Data pubblicazione 20/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE8. La sentenza va cassata ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod.proc. civ.8.1. Deve, infatti, rilevarsi “ex officio” la nullità del giudizio dimerito, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confrontidel “debitor debitoris”, ovvero l’INPS.Va, invero, qui ribadito come “il terzo pignorato sia unlitisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzioneod agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni disorta”, e ciò “per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e dicoerenza” (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme, limitando ilriferimento alle pronunce massimate, Cass. Sez. 3, ord. 14dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01).Difatti, sul piano sistematico, “il pignoramento impone al terzopignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o dicompierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.). Tali obblighi staranno ocadranno in base all’esito dell’opposizione eventualmenteproposta: e dunque l’esito di questa non può mai dirsi«indifferente» per il terzo pignorato”. Sul piano della semplicità,invece, si è “affermato che, dinanzi a norme processuali ambigueo suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentitidalla lettera della legge, l’interprete ha il dovere di preferirel’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza esemplicità del dettato normativo. Una diversa interpretazione,infatti, contrasterebbe sia col principio costituzionale dellaragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sia con quellosovranazionale del giusto processo (art. 6 CEDU, in quantorichiamato dall’art. 6 TUE)”. Infine, sul piano della coerenza, si èritenuto “doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza diNumero registro generale 23818/2023Numero sezionale 4318/2025Numero di raccolta generale 10380/2026questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzoData pubblicazione 20/04/2026pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio diopposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processioppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nellasostanza il principio affermato in teoria” (così, sempre inmotivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13533 del 2021, cit.).Reputa questa Corte che tali principi vadano ulteriormenteribaditi, non essendovi ragione per discostarsene.8.2. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, rimettendola causa al primo giudice, Tribunale di Foggia, in persona didiverso magistrato, per la rinnovazione della celebrazione delprocedimento e l’esame della domanda originaria sotto ogniprofilo in rito e nel merito, previa integrazione del contraddittorionei confronti della parte illegittimamente pretermessa nella fasedi merito. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenzaimpugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo lacausa al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi addì 11novembre 2025.Il Presidente