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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1973

Cassazione n. 42782/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1946 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico atto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per vari delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Denunciano: 1) carenza di motivazione in punto di dolo, per le imputate Amelio e Manara, potendo loro addebitarsi solamente una mera connivenza; 2) per Amelio, intervenuta prescrizione dei reati già prima della sentenza d'appello.

2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e Manara sono inammissibili.

La relativa doglianza, per il primo, è praticamente inesistente, non venendo neppure esaminata la sua posizione.

Per la Manara, invece, è del tutto generica, risolvendosi nella mera enunciazione, non sorretta da alcuna motivazione.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ognuno, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

4. [OSCURATO:PERSONA], invece, è fondato il secondo motivo di ricorso.

I reati addebitatile risultano essere stati commessi tra il 7 ed il 12 febbraio 2013.

Il termine di prescrizione, in ragione della misura della pena massima edittale, è pari a sei anni, prorogabile fino a sette anni e sei mesi, non risultando contestata a costei la recidiva.

Dalla disamina degli atti presenti nel fascicolo, non risultano sospensioni del relativo decorso, se non quella, pari a 64 giorni, disposta ex lege dall'art. 83, d.l. n. 18 del 2020.

Detto termine, dunque, pur computando proroga e sospensione, è spirato il 15 ottobre 2020, prima, cioè, della pronuncia della sentenza impugnata, potendo ciò essere rilevato in questa sede, anche se non dedotto al giudice di merito o, comunque, da questi non rilevato (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819).

Ne consegue, per questa imputata, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché i reati a lei ascritti sono estinti per prescrizione.

Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri ricorrenti, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 ottobre 2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1946 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico atto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per vari delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Denunciano: 1) carenza di motivazione in punto di dolo, per le imputate Amelio e Manara, potendo loro addebitarsi solamente una mera connivenza; 2) per Amelio, intervenuta prescrizione dei reati già prima della sentenza d'appello. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e Manara sono inammissibili. La relativa doglianza, per il primo, è praticamente inesistente, non venendo neppure esaminata la sua posizione. Per la Manara, invece, è del tutto generica, risolvendosi nella mera enunciazione, non sorretta da alcuna motivazione. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ognuno, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). 4. [OSCURATO:PERSONA], invece, è fondato il secondo motivo di ricorso. I reati addebitatile risultano essere stati commessi tra il 7 ed il 12 febbraio 2013. Il termine di prescrizione, in ragione della misura della pena massima edittale, è pari a sei anni, prorogabile fino a sette anni e sei mesi, non risultando contestata a costei la recidiva. Dalla disamina degli atti presenti nel fascicolo, non risultano sospensioni del relativo decorso, se non quella, pari a 64 giorni, disposta ex lege dall'art. 83, d.l. n. 18 del 2020. Detto termine, dunque, pur computando proroga e sospensione, è spirato il 15 ottobre 2020, prima, cioè, della pronuncia della sentenza impugnata, potendo ciò essere rilevato in questa sede, anche se non dedotto al giudice di merito o, comunque, da questi non rilevato (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819). Ne consegue, per questa imputata, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché i reati a lei ascritti sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri ricorrenti, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigliere est
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