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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20080/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo: avverso la ordinanza del 19/12/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli adita quale giudice della esecuzione per la sospensione , nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dell'ordine di demolizione ingiunto dalla Procura generale della Corte di appello di Napoli, correlato alla sentenza del 26.3.1997 del Pretore di Noia, di condanna dell'Ambrosio per la intervenuta creazione abusiva di un manufatto di due piani realizzato su altro manufatto preesistente, rigettava la richiesta.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione.

3. Si rappresenta il vizio di violazione di legge, atteso che la Corte di appello non avrebbe verificato il profilo della impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudicare parti legittime avendo erroneamente ritenuto che tale aspetto dovesyc_essere dimostrato dall'istante cui invece incombeva solo l'onere di allegazione di un tale requisito e non avendo spiegato le ragioni per le quali il predetto onere di allegazione non sarebbe stato soddisfatto mediante la relazione tecnica di parte con cui il tecnico incaricato attestava la impossibilità della demolizione nei termini predetti.

4. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

Emerge una questione giuridica preliminare atteso che il ricorrente invoca la rilevanza della istanza ex art. 33 del DPR 380/01 sull'asserito presupposto per cui l'abuso sarebbe ,consistito in ultima analisi in un intervento di ristrutturazione.

Al contrario nella ordinanza impugnata si evidenzia senza che sul punto vi sia alcuna contestazione, che secondo il capo di imputazione cui afferisce la sentenza di condanna ormai passata in giudicato, l'abuso sarebbe consistito nella creazione senza titolo di due piani edificati su un manufatto preesistente.

Emerge in tal modo l'intervenuto giudicato per un intervento inerente una "opera nuova" (e non quindi una ristrutturazione) rispetto alla quale va modulata ogni astratta e ipotetica richiesta di "sanatoria".

Rispetto alla predetta tipologia di abuso quindi, non appare pertinente la presentazione di una domanda ex art. 33 cit., che attiene alla diversa tipologia della ristrutturazione (non oggetto dell'intervenuto giudicato, come ricostruibile sula base degli atti di cui questa Corte di legittimità può disporre), e quindi tale circostanza non consente, "in nuce", di prospettare alcuna incompatibilità giuridico-amministrativa rispetto alla esecuzione dell'ordine di demolizione.

Cosicchè il rigetto della istanza è legittimo, alla luce del noto principio secondo il quale riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti queste ultime o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge (insussistente per quanto sopra osservato) o sono infondate (quale è il caso di specie), e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). g.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo: avverso la ordinanza del 19/12/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli adita quale giudice della esecuzione per la sospensione , nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dell'ordine di demolizione ingiunto dalla Procura generale della Corte di appello di Napoli, correlato alla sentenza del 26.3.1997 del Pretore di Noia, di condanna dell'Ambrosio per la intervenuta creazione abusiva di un manufatto di due piani realizzato su altro manufatto preesistente, rigettava la richiesta. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione. 3. Si rappresenta il vizio di violazione di legge, atteso che la Corte di appello non avrebbe verificato il profilo della impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudicare parti legittime avendo erroneamente ritenuto che tale aspetto dovesyc_essere dimostrato dall'istante cui invece incombeva solo l'onere di allegazione di un tale requisito e non avendo spiegato le ragioni per le quali il predetto onere di allegazione non sarebbe stato soddisfatto mediante la relazione tecnica di parte con cui il tecnico incaricato attestava la impossibilità della demolizione nei termini predetti. 4. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. Emerge una questione giuridica preliminare atteso che il ricorrente invoca la rilevanza della istanza ex art. 33 del DPR 380/01 sull'asserito presupposto per cui l'abuso sarebbe ,consistito in ultima analisi in un intervento di ristrutturazione. Al contrario nella ordinanza impugnata si evidenzia senza che sul punto vi sia alcuna contestazione, che secondo il capo di imputazione cui afferisce la sentenza di condanna ormai passata in giudicato, l'abuso sarebbe consistito nella creazione senza titolo di due piani edificati su un manufatto preesistente. Emerge in tal modo l'intervenuto giudicato per un intervento inerente una "opera nuova" (e non quindi una ristrutturazione) rispetto alla quale va modulata ogni astratta e ipotetica richiesta di "sanatoria". Rispetto alla predetta tipologia di abuso quindi, non appare pertinente la presentazione di una domanda ex art. 33 cit., che attiene alla diversa tipologia della ristrutturazione (non oggetto dell'intervenuto giudicato, come ricostruibile sula base degli atti di cui questa Corte di legittimità può disporre), e quindi tale circostanza non consente, "in nuce", di prospettare alcuna incompatibilità giuridico-amministrativa rispetto alla esecuzione dell'ordine di demolizione. Cosicchè il rigetto della istanza è legittimo, alla luce del noto principio secondo il quale riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti queste ultime o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge (insussistente per quanto sopra osservato) o sono infondate (quale è il caso di specie), e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). g. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend
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