CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come il comune possesso della droga gettata dal finestrino dal Cannavale deponesse per la comunione di intenti della condotta di resistenza a pubblico ufficiale nonostante alla guida del mezzo vi fosse la coimputata che dapprima passava con la ruota sul piede del Carabiniere che aveva intimato l'alt per poi ingaggiare un inseguimento che poneva a repentaglio l'incolumità dei militari e degli utenti della strada; che il ricorrente tenta di accreditare una differente e riduttiva versione dei fatti adeguatamente confutata con giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità; osservato che anche con riferimento alle non concesse attenuanti generiche, corrette risultano le argomentazioni rese sul punto dalla Corte territoriale che ha evidenziato l'assenza di elementi positivi valorizzabili al cospetto di plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il