Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 agosto 1966

Cassazione n. 14473/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nna, nata ad [OSCURATO:PERSONA] (CS) il 29/08/1966 avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del Tribunale di Catanzaro, letti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il suo difensore, impugna l'ordinanza dei Tribunale del riesame di Catanzaro del 29 settembre scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitU di pai-tec:pazione ai associazione di tipo mafioso, con compiti organizzativi, nonché di usura, esercizio abusivo di attività finanziaria e trasferimento fraudolento di ',ialori.

2. In sei motivi, il suo ricorso denuncia violazioni di ieo.c..e e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria per tutti i predetti reati, nonché in ordine alle esigenze cautelari.

2.1. Riguardo al delitto associativo (capo 1 dell'incolpazione provvisoria), dopo aver passato in rassegna le dichiarazioni dei collaboratori valorizzate dall'ordinanza ed averne evidenziato la genericità e comunque la non sovrapponibilità, il ricorso segnala l'inesattezza delle affermazioni dei Tribunale sulle condotte dalle quali esso ha desunto la condotta partecipativa dell'indagata, e rileva: che ella non aveva il ruolo di tramite informativo con il proprio marito (il riconosciuto capo-clan [OSCURATO:PERSONA], allora detenuto), avendone veicolato le indicazioni all'esterno solo in un'occasione; che non riportava a costui !e vicende dei collaboratori di giustizia, limitandosi soltanto a commentare insieme a lui le relative notizie di stampa; che non manteneva collegamenti costanti con le mogli degli altri sodali, indicandosi nell'ordinanza un solo episodio di tal genere, peraltro relativo a questioni esclusivamente sentimentali della sua interlocutrice; che ella non è mai stata presente ai summit di —ndrangheta" tenuti dal marito presso la loro abitazione, essendosi in tali occasioni limitata ad accogliere gli ospiti, senza partecipare alle riunioni.

Inoltre, la difesa ricorrente rappresenta: che l'indagata non ha intrattenuto nessun rapporto con presunti sodali diversi dal proprio marito; che questi non era per lei il capo dell'associazione, ma solamente il proprio coniuge; che ciò è confermato dalla scomparsa di costei dagli atti investigativi a partire dall'ottobre del 2020, allorché i due si sono separati.

Infine, si lamenta l'assenza di motivazione sul ruolo di vertice assegnato alla ricorrente, avendo il Tribunale g omesso di specificare quali sarebbero le condotte tipiche del ruolo di promozione ed organizzazione del sodalizio a lei addebitabili.

2.2. Il secondo motivo denuncia l'inconfigurabilità del delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria (capo 20), evidenziando l'assenza dei connotati di professionalità e non occasionalità della stessa, necessari per la sussistenza de! reato, avendo la Garofalo elargito prestiti soltanto in favore di persone a lei legate da vincoli di parentela od amicizia.

Meramente di stile, inoltre, sarebbe la motivazione sull'aggravante di crel all'art. 416-bis.1, cod. pen., ritenuta sussistente in entrambe le sue forme, senza che, però, l'ordinanza abbia specificato come ed in quale circostanza l'indagata - sì come ivi sostenuto - abbia fatto «ricorso alla forza d'intirnidazione derivante dai vincolo associativo fatto percepire alla vittima»: nelle conversazioni con l debltori : infatti, ella avrebbe sempre mantenuto toni amicali e suo marito sarebbe sempre rimasto estraneo a tali prestiti, da lei gestiti in piena autonomia.

2.3. La terza doglianza riguarda il delitto di usura in danno di tal Iannuzzi (capo 29).

Il Tribunale ha dedotto il coinvolgimento della ricorrente dalla sua presenza insieme a [OSCURATO:PERSONA] - moglie di tale Porcaro, luogotenente del Patitucci alla conversazione in cui suo marito ha dato le istruzioni per la riscossione di una somma da quel debitore, nonché per essersi successivamente recata a tal fine da quest'ultimo, sempre unitamente alla Guido.

Ma - obietta la difesa - ella non ha svolto alcun ruolo attivo nella vicenda, essendo stata semplice spettatrice della predetta conversazione, essendo rimasta in macchina in occasione della "visita" a Iannuzzi, senza interloquire con questi, e non comparendo nei successivi dialoghi relativi a tale reato, se non in uno di essi, intrattenuto con suo marito, nel quale avrebbe mostrato, piuttosto, di voler rimanere estranea al fatto.

2.4. Il quarto motivo attinge il capo relativo alla gravità indiziaria per l'usura in danno dei coniugi Guzzo-Brogno.

La motivazione dell'ordinanza sarebbe puramente assertiva, nella parte in cui ha reputato non credibili le dichiarazioni rese da costoro alla polizia giudiziaria, con le quali hanno escluso la natura usuraria del prestito loro erogato dall'indagata.

Tali dichiarazioni, invece, troverebbero conferma nei dialoghi intercettati tra le stesse persone nella sala d'attesa degli uffici di polizia prima della loro escussione„ nonché in una conversazione intercettata tra la Brogno e l'indagata: e, se i risultati delle intercettazioni sono stati ritenuti dal Tribunale attendibili in pregiudizio degli indagati, coerenza logica vuole che tali siano reputati anche allorquando risultino favorevoli a costoro.

In ogni caso, l'ordinanza non spiegherebbe da quali risultanze probatorie possa desumersi la natura usuraria del credito.

Infine, anche in questo caso, non troverebbe adeguata motivazione la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al citato art. 416-bis.1, evincendosi nitidamente dalle conversazioni che la creditrice fosse unicamente l'indagata in proprio.

2.5. Il quinto motivo di ricorso attiene all'intestazione fittizia, ex art. 512-bis, cod. pen., di un paio di autovetture di grossa cilindrata, relativamente alla quale ; però, l'ordinanza impugnata non avrebbe motivato la specifica finalità elusiva prevista dalla norma incriminatrice, né i presupposti per la ritenuta aggravante dei più volte citato art. 416-bis.1, che invece deve escludersi, trattandosi di beni privati e personali dell'indagata.

2.6. L'ultima censura si appunta sul giudizio di sussistenza delle esigenze cautelar', per il quale il Tribunale si sarebbe limitato a dar atto della doppia presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza una confutazione critica della tesi difensiva: secondo la quale - come si evince già dal capo d'incolpazione, con cui si contesta all'indagata di aver agito per l'associazione «in vece» del marito ed allorquando questi era impossibilitato a farlo - le condotte a lei addebitate sarebbero comunque strettamente ricollegate al suo ruo;o di moglie del capo, tuttavia venuto meno con la loro separazione, successivamente alla quale, infatti, ella è scomparsa dalle indagini.

Ma, su tale allegazione e sulla relativa documentazione di supporto, prodottagli dalla difesa, il Tribunale del riesame ha omesso di pronunciarsi, non spiegando perché, nonostante tale fatto sopravvenuto, le esigenze cautelari permangano e non siano altrimenti salvaguardabili che con la custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi cinque motivi, in tema di gravità indiziaria, presentano tutti il medesimo limite, che ne comporta l'inammissibiiità in questa sede.

Attraverso di essi, cioè, il ricorso non censura i vizi di motivazione rilevabili dal giudice di legittimità, vale a dire l'omessa disamina di un motivo d'impugnazione oppure l'incoerenza logica tra i diversi passaggi argomentativi o tra il significato certo, obiettivo ed indiscutibile di alcuni dati probatori decisivi e l'interpretazione offertane dal provvedimento.

L'impugnazione in rassegna si risolve, piuttosto, nella rilettura alternativa degli elementi valorizzati dall'ordinanza, peraltro meramente ipotetica, poiché non sorretta dall'allegazione di precise ed inequivoche risultanze probatorie di segno obiettivamente divergente / finendo così per chiedere al giudice di legittimità nient'altro che una rivalutazione del materiale probatorio, che ovviamente non gli compete.

1.1. Tanto dicasi con riferimento al delitto associativo, relativamente al quale l'ordinanza delinea compiutamente il ruolo vicario della ricorrente rispetto al marito e la sua costante presenza al fianco di questi in momenti rilevanti della vita del sodalizio, specificamente indicando e logicamente interpretando le relative emergenze investigative (pagg. 16-24).

1.2. Altrettanto vale per le vicende usurarie, oggetto del terzo e dei quarto motivo; quest'ultimo, in particolare, si rivela altresì generico, dal momento che l'ordinanza motiva specificamente su tutti i profili con esso dedotti (vds. pag. 36, nonché, per la "vicenda Iannuzzi", pagg. 25 ss.).

1.3. Manifestamente infondato, inoltre, è il secondo motivo, in tema di esercizio abusivo di attività finanziaria.

L'allegazione del rapporto di amicizia o di parentela della ricorrente con debitori, su cui si fonda l'affermazione della natura amicale e non professionale dell'attività creditizia da lei svolta, non solo, infatti, è semplicemente labiale, ma è altresì smentita, sul piano logico, dal numero dei debitori nell'ordinanza ne vengono indicati per nome almeno sette, senza contare gli usurati - nonché dalle dichiarazioni di alcuni collaboranti, da cui emerge l'esercizio nient'affatto occasionale di attività usuraria da parte del Patitucci e di sua moglie (pagg. 17 s., 38, ord.).Inoltre, con specifico riguardo all'aggravante del citato art. 416-bis.1, cod. pen., sotto il profilo del "metodo mafioso", effettivamente la motivazione censurata dal ricorso si presenta sostanzialmente assertiva; v'è, però, che tale si rivela, egualmente, l'assunto difensivo per cui la Garofalo operasse in piena autonomia e nel proprio interesse esclusivo.

Resta comunque il fatto che, con riferimento al diverso profilo rilevante per la configurabilità dell'aggravante, quello, cioè, della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso, la motivazione è indubbiamente congrua, ragionevolmente attribuendo all'attività creditizia, quand'anche non usuraria, una funzione strumentale all'arricchimento della cosce, al conseguente incremento della sua forza economica, delle sue possibilità operative e, per l'effetto, della sua capacità di controllo del territorio„ A questo aggiungasi - sempre con riferimento all'aggravante in questione - l'evidente difetto d'interesse ad impugnare della ricorrente, una volta confermata la gravità indiziaria per il delitto associativo.

E' indiscusso, infatti, che detto interesse sussista soltanto allorché l'impugnazione sia in concreto idonea a determinare, con l'eliminazione della statuizione impugnata, una situazione pratica più favorevole per chi la proponga (Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953); ma è altresì indiscutibile che nessun effetto favorevole possa derivare alla ricorrente dall'eventuale accoglimento del suo motivo di ricorso sul punto.

L'esclusione dell'aggravante, infatti, non avrebbe alcuna incidenza sui termini di durata della misura cautelare: né su quelli della fase in atto, poiché troverebbe comunque applicazione il disposto dell'art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; procedendosi per uno dei reati indicati dal successivo art. 407, comma 2, lett. a); né su quelli delle fasi successive e su quelli complessivi legati alla misura della pena edittale massima - comma 1, lett. b) e b-bis), e comma 4 del medesimo art. 303 - in quanto, essendo la Garofalo incolpata del delitto di partecipazione con ruolo apicale ad associazione mafiosa a carattere armato, la pena edittale massima in astratto applicabile sarebbe comunque superiore ai venti anni di reclusione, trovando perciò applicazione in ogni caso il relativo termine più elevato.

1.4. Manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, è anche il quinto motivo, relativo all'intestazione fittizia delle autovetture.

Pure su questa incolpazione, infatti, l'ordinanza motiva compiutamente, in particolare per quel che riguarda lo scopo elusivo di provvedimenti ablativi e la finalità agevolativa della consorteria mafiosa (pagg. 40 s.), ed il ricorso neppure prova ad allegare una finalità alternativa della schermatura dell'effettiva proprietà di quei beni.2.

Merita di essere accolta, invece, la doglianza riguardante il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari.

La difesa ha sostenuto, in sede di riesame, che l'avvenuta separazione coniugale tra la Garofalo e Patitucci abbia fatto venir meno anche l'eventuale sodalizio criminale tra loro.

Il Tribunale non ha contestato il dato di fatto della separazione, ma ne ha affermato l'irrilevanza ai fini dell'esclusione del pericolo di reiterazione criminosa, sulla base della considerazione per cui, pur quando il marito era detenuto, l'indagata «ha perseverato nella condotta associativa».

V'è, però, che le condotte valorizzate nell'ordinanza come sintomatiche di tale sua "perseveranza" risalgono pur sempre ad un periodo anteriore alla fine del matrimonio, e comunque del suo rapporto sentimentale, con Patitucci, La risposta del Tribunale all'obiezione difensiva, allora, non si presenta congruente e non risolve, dunque, la questione devolutagli: che è quella, appunto, di valutare se la fine della relazione personale con il capo-cosca abbia comportato, in ipotesi, anche la risoluzione del patto criminale tra costoro e l'uscita della Garofalo dall'organizzazione criminosa, con il conseguente superamento della presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pena Limitatamente a questo profilo, perciò, si rende necessario un supplemento di motivazione, che comporta l'annullamento dell'ordinanza ed il rinviò dei procedimento al giudice di merito, affinché vi provveda.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale ci: Catanzaro, competente ai sensi dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nna, nata ad [OSCURATO:PERSONA] (CS) il 29/08/1966 avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del Tribunale di Catanzaro, letti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il suo difensore, impugna l'ordinanza dei Tribunale del riesame di Catanzaro del 29 settembre scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitU di pai-tec:pazione ai associazione di tipo mafioso, con compiti organizzativi, nonché di usura, esercizio abusivo di attività finanziaria e trasferimento fraudolento di ',ialori. 2. In sei motivi, il suo ricorso denuncia violazioni di ieo.c..e e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria per tutti i predetti reati, nonché in ordine alle esigenze cautelari. 2.1. Riguardo al delitto associativo (capo 1 dell'incolpazione provvisoria), dopo aver passato in rassegna le dichiarazioni dei collaboratori valorizzate dall'ordinanza ed averne evidenziato la genericità e comunque la non sovrapponibilità, il ricorso segnala l'inesattezza delle affermazioni dei Tribunale sulle condotte dalle quali esso ha desunto la condotta partecipativa dell'indagata, e rileva: che ella non aveva il ruolo di tramite informativo con il proprio marito (il riconosciuto capo-clan [OSCURATO:PERSONA], allora detenuto), avendone veicolato le indicazioni all'esterno solo in un'occasione; che non riportava a costui !e vicende dei collaboratori di giustizia, limitandosi soltanto a commentare insieme a lui le relative notizie di stampa; che non manteneva collegamenti costanti con le mogli degli altri sodali, indicandosi nell'ordinanza un solo episodio di tal genere, peraltro relativo a questioni esclusivamente sentimentali della sua interlocutrice; che ella non è mai stata presente ai summit di —ndrangheta" tenuti dal marito presso la loro abitazione, essendosi in tali occasioni limitata ad accogliere gli ospiti, senza partecipare alle riunioni. Inoltre, la difesa ricorrente rappresenta: che l'indagata non ha intrattenuto nessun rapporto con presunti sodali diversi dal proprio marito; che questi non era per lei il capo dell'associazione, ma solamente il proprio coniuge; che ciò è confermato dalla scomparsa di costei dagli atti investigativi a partire dall'ottobre del 2020, allorché i due si sono separati. Infine, si lamenta l'assenza di motivazione sul ruolo di vertice assegnato alla ricorrente, avendo il Tribunale g omesso di specificare quali sarebbero le condotte tipiche del ruolo di promozione ed organizzazione del sodalizio a lei addebitabili. 2.2. Il secondo motivo denuncia l'inconfigurabilità del delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria (capo 20), evidenziando l'assenza dei connotati di professionalità e non occasionalità della stessa, necessari per la sussistenza de! reato, avendo la Garofalo elargito prestiti soltanto in favore di persone a lei legate da vincoli di parentela od amicizia. Meramente di stile, inoltre, sarebbe la motivazione sull'aggravante di crel all'art. 416-bis.1, cod. pen., ritenuta sussistente in entrambe le sue forme, senza che, però, l'ordinanza abbia specificato come ed in quale circostanza l'indagata - sì come ivi sostenuto - abbia fatto «ricorso alla forza d'intirnidazione derivante dai vincolo associativo fatto percepire alla vittima»: nelle conversazioni con l debltori : infatti, ella avrebbe sempre mantenuto toni amicali e suo marito sarebbe sempre rimasto estraneo a tali prestiti, da lei gestiti in piena autonomia. 2.3. La terza doglianza riguarda il delitto di usura in danno di tal Iannuzzi (capo 29). Il Tribunale ha dedotto il coinvolgimento della ricorrente dalla sua presenza insieme a [OSCURATO:PERSONA] - moglie di tale Porcaro, luogotenente del Patitucci alla conversazione in cui suo marito ha dato le istruzioni per la riscossione di una somma da quel debitore, nonché per essersi successivamente recata a tal fine da quest'ultimo, sempre unitamente alla Guido. Ma - obietta la difesa - ella non ha svolto alcun ruolo attivo nella vicenda, essendo stata semplice spettatrice della predetta conversazione, essendo rimasta in macchina in occasione della "visita" a Iannuzzi, senza interloquire con questi, e non comparendo nei successivi dialoghi relativi a tale reato, se non in uno di essi, intrattenuto con suo marito, nel quale avrebbe mostrato, piuttosto, di voler rimanere estranea al fatto. 2.4. Il quarto motivo attinge il capo relativo alla gravità indiziaria per l'usura in danno dei coniugi Guzzo-Brogno. La motivazione dell'ordinanza sarebbe puramente assertiva, nella parte in cui ha reputato non credibili le dichiarazioni rese da costoro alla polizia giudiziaria, con le quali hanno escluso la natura usuraria del prestito loro erogato dall'indagata. Tali dichiarazioni, invece, troverebbero conferma nei dialoghi intercettati tra le stesse persone nella sala d'attesa degli uffici di polizia prima della loro escussione„ nonché in una conversazione intercettata tra la Brogno e l'indagata: e, se i risultati delle intercettazioni sono stati ritenuti dal Tribunale attendibili in pregiudizio degli indagati, coerenza logica vuole che tali siano reputati anche allorquando risultino favorevoli a costoro. In ogni caso, l'ordinanza non spiegherebbe da quali risultanze probatorie possa desumersi la natura usuraria del credito. Infine, anche in questo caso, non troverebbe adeguata motivazione la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al citato art. 416-bis.1, evincendosi nitidamente dalle conversazioni che la creditrice fosse unicamente l'indagata in proprio. 2.5. Il quinto motivo di ricorso attiene all'intestazione fittizia, ex art. 512-bis, cod. pen., di un paio di autovetture di grossa cilindrata, relativamente alla quale ; però, l'ordinanza impugnata non avrebbe motivato la specifica finalità elusiva prevista dalla norma incriminatrice, né i presupposti per la ritenuta aggravante dei più volte citato art. 416-bis.1, che invece deve escludersi, trattandosi di beni privati e personali dell'indagata. 2.6. L'ultima censura si appunta sul giudizio di sussistenza delle esigenze cautelar', per il quale il Tribunale si sarebbe limitato a dar atto della doppia presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza una confutazione critica della tesi difensiva: secondo la quale - come si evince già dal capo d'incolpazione, con cui si contesta all'indagata di aver agito per l'associazione «in vece» del marito ed allorquando questi era impossibilitato a farlo - le condotte a lei addebitate sarebbero comunque strettamente ricollegate al suo ruo;o di moglie del capo, tuttavia venuto meno con la loro separazione, successivamente alla quale, infatti, ella è scomparsa dalle indagini. Ma, su tale allegazione e sulla relativa documentazione di supporto, prodottagli dalla difesa, il Tribunale del riesame ha omesso di pronunciarsi, non spiegando perché, nonostante tale fatto sopravvenuto, le esigenze cautelari permangano e non siano altrimenti salvaguardabili che con la custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi cinque motivi, in tema di gravità indiziaria, presentano tutti il medesimo limite, che ne comporta l'inammissibiiità in questa sede. Attraverso di essi, cioè, il ricorso non censura i vizi di motivazione rilevabili dal giudice di legittimità, vale a dire l'omessa disamina di un motivo d'impugnazione oppure l'incoerenza logica tra i diversi passaggi argomentativi o tra il significato certo, obiettivo ed indiscutibile di alcuni dati probatori decisivi e l'interpretazione offertane dal provvedimento. L'impugnazione in rassegna si risolve, piuttosto, nella rilettura alternativa degli elementi valorizzati dall'ordinanza, peraltro meramente ipotetica, poiché non sorretta dall'allegazione di precise ed inequivoche risultanze probatorie di segno obiettivamente divergente / finendo così per chiedere al giudice di legittimità nient'altro che una rivalutazione del materiale probatorio, che ovviamente non gli compete. 1.1. Tanto dicasi con riferimento al delitto associativo, relativamente al quale l'ordinanza delinea compiutamente il ruolo vicario della ricorrente rispetto al marito e la sua costante presenza al fianco di questi in momenti rilevanti della vita del sodalizio, specificamente indicando e logicamente interpretando le relative emergenze investigative (pagg. 16-24). 1.2. Altrettanto vale per le vicende usurarie, oggetto del terzo e dei quarto motivo; quest'ultimo, in particolare, si rivela altresì generico, dal momento che l'ordinanza motiva specificamente su tutti i profili con esso dedotti (vds. pag. 36, nonché, per la "vicenda Iannuzzi", pagg. 25 ss.). 1.3. Manifestamente infondato, inoltre, è il secondo motivo, in tema di esercizio abusivo di attività finanziaria. L'allegazione del rapporto di amicizia o di parentela della ricorrente con debitori, su cui si fonda l'affermazione della natura amicale e non professionale dell'attività creditizia da lei svolta, non solo, infatti, è semplicemente labiale, ma è altresì smentita, sul piano logico, dal numero dei debitori nell'ordinanza ne vengono indicati per nome almeno sette, senza contare gli usurati - nonché dalle dichiarazioni di alcuni collaboranti, da cui emerge l'esercizio nient'affatto occasionale di attività usuraria da parte del Patitucci e di sua moglie (pagg. 17 s., 38, ord.).Inoltre, con specifico riguardo all'aggravante del citato art. 416-bis.1, cod. pen., sotto il profilo del "metodo mafioso", effettivamente la motivazione censurata dal ricorso si presenta sostanzialmente assertiva; v'è, però, che tale si rivela, egualmente, l'assunto difensivo per cui la Garofalo operasse in piena autonomia e nel proprio interesse esclusivo. Resta comunque il fatto che, con riferimento al diverso profilo rilevante per la configurabilità dell'aggravante, quello, cioè, della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso, la motivazione è indubbiamente congrua, ragionevolmente attribuendo all'attività creditizia, quand'anche non usuraria, una funzione strumentale all'arricchimento della cosce, al conseguente incremento della sua forza economica, delle sue possibilità operative e, per l'effetto, della sua capacità di controllo del territorio„ A questo aggiungasi - sempre con riferimento all'aggravante in questione - l'evidente difetto d'interesse ad impugnare della ricorrente, una volta confermata la gravità indiziaria per il delitto associativo. E' indiscusso, infatti, che detto interesse sussista soltanto allorché l'impugnazione sia in concreto idonea a determinare, con l'eliminazione della statuizione impugnata, una situazione pratica più favorevole per chi la proponga (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953); ma è altresì indiscutibile che nessun effetto favorevole possa derivare alla ricorrente dall'eventuale accoglimento del suo motivo di ricorso sul punto. L'esclusione dell'aggravante, infatti, non avrebbe alcuna incidenza sui termini di durata della misura cautelare: né su quelli della fase in atto, poiché troverebbe comunque applicazione il disposto dell'art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; procedendosi per uno dei reati indicati dal successivo art. 407, comma 2, lett. a); né su quelli delle fasi successive e su quelli complessivi legati alla misura della pena edittale massima - comma 1, lett. b) e b-bis), e comma 4 del medesimo art. 303 - in quanto, essendo la Garofalo incolpata del delitto di partecipazione con ruolo apicale ad associazione mafiosa a carattere armato, la pena edittale massima in astratto applicabile sarebbe comunque superiore ai venti anni di reclusione, trovando perciò applicazione in ogni caso il relativo termine più elevato. 1.4. Manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, è anche il quinto motivo, relativo all'intestazione fittizia delle autovetture. Pure su questa incolpazione, infatti, l'ordinanza motiva compiutamente, in particolare per quel che riguarda lo scopo elusivo di provvedimenti ablativi e la finalità agevolativa della consorteria mafiosa (pagg. 40 s.), ed il ricorso neppure prova ad allegare una finalità alternativa della schermatura dell'effettiva proprietà di quei beni.2. Merita di essere accolta, invece, la doglianza riguardante il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. La difesa ha sostenuto, in sede di riesame, che l'avvenuta separazione coniugale tra la Garofalo e Patitucci abbia fatto venir meno anche l'eventuale sodalizio criminale tra loro. Il Tribunale non ha contestato il dato di fatto della separazione, ma ne ha affermato l'irrilevanza ai fini dell'esclusione del pericolo di reiterazione criminosa, sulla base della considerazione per cui, pur quando il marito era detenuto, l'indagata «ha perseverato nella condotta associativa». V'è, però, che le condotte valorizzate nell'ordinanza come sintomatiche di tale sua "perseveranza" risalgono pur sempre ad un periodo anteriore alla fine del matrimonio, e comunque del suo rapporto sentimentale, con Patitucci, La risposta del Tribunale all'obiezione difensiva, allora, non si presenta congruente e non risolve, dunque, la questione devolutagli: che è quella, appunto, di valutare se la fine della relazione personale con il capo-cosca abbia comportato, in ipotesi, anche la risoluzione del patto criminale tra costoro e l'uscita della Garofalo dall'organizzazione criminosa, con il conseguente superamento della presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pena Limitatamente a questo profilo, perciò, si rende necessario un supplemento di motivazione, che comporta l'annullamento dell'ordinanza ed il rinviò dei procedimento al giudice di merito, affinché vi provveda. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale ci: Catanzaro, competente ai sensi dell'
Sentenza Cassazione n. 14473/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris