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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46494/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha prospettato per [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e la declaratoria d'inarnmissibilità per il resto del ricorso nonché per quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha giudicato, in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 14 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a più reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale delle società in ciascuno di essi coinvolte e riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], relative a tre distinti processi riuniti in fase di appello.

La sentenza rescindente, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva escluso l'aggravante del danno di rilevante gravità, non ritualmente contestata con conseguente vulnus del diritto di difesa, demandando la rideterminazione della pena al giudice di merito, in difetto di statuizioni contenute nella sentenza di appello che consentissero al Collegio di esercitare i poteri decisori ai sensi dell'art. 620, let.

I), cod. proc. pen.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], constatata l'assenza di contestazione dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 219 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), aveva tuttavia rilevato evidenziato la violazione, da parte della Corte territoriale, del divieto di reformatio in peius, essendosi quantificato l'aumento per detta aggravante in misura maggiore rispetto al primo giudice (segnatamente in due anni e sei mesi di reclusione, a fronte dei due anni di reclusione individuati dal Tribunale), rammentando che, nel giudizio di appello, tale divieto non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado: Sez.

U, n. 40910 del 27/9/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066; Sez. 5, n. 14991 del 12/1/2012, Strisciuglio, Rv. 252326).

Ciò - rimarcava la sentenza rescindente - valeva anche ove, il giudice di appello, pur provvedendo alla rideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applicava alla pena base l'aumento per un'aggravante in una misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado (Sez. 2, n. 35183 del 6/6/2013, Marino, Rv. 257744).

La Corte di appello di Perugia, in esito a giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] in quella di dieci anni di reclusione e, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quella di quattro anni di reclusione ciascuno, confermando le pene accessorie inflitte a [OSCURATO:PERSONA], infine applicando a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché quelle di cui all'articolo 216 legge fall. per la durata di quattro anni.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico, articolato motivo, lamenta l'erroneità della dosimetria della pena.

La Corte territoriale ha applicato l'aumento di un terzo sulla pena base, erroneamente ritenendo sussistente l'aggravante della «pluralità di reati fallimentari», laddove nei riguardi del ricorrente vi è la contestazione di un unico reato, com'è reso evidente dalla identità delle condotte contestate sub capo d) ed e), identica essendo la data di commissione (7 agosto 2007).

La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con nuovi motivi ritualmente depositati, eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, in applicazione del principio statuito in sede di legittimità secondo il quale, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimessi al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante a effetto speciale, non vale la regola invece sancita per le circostanze comuni, secondo la quale il giudicato formatosi sull'accertamento del reato sulla responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato.

3. Propone, altresì, ricorso [OSCURATO:PERSONA], e deduce violazione degli artt. 157 cod pen. e 129 cod. proc. pen.

La Corte territoriale ha errato nel respingere l'eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare dalla difesa del ricorrente.

Ciò in quanto è stato trascurato l'insegnamento del giudice di legittimità secondo il quale, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimessi al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante comune, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta la pronuncia di annullamento, valendo la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e ha effetto speciale, che condiziona il tempo necessario a prescrivere il reato.

Nel caso che ci occupa, trattandosi di circostanza effetto speciale, avuto riguardo alla consumazione dei reati di bancarotta il 21 marzo 2007, esclusa l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, il termine di massimo di prescrizione è spirato il 21 settembre 2019, prima della celebrazione del giudizio di rinvio.4.

Ricorre, infine, [OSCURATO:PERSONA] e deduce a quattro motivi di ricorso.

4.1. Con il primo lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e carenza di motivazione con riferimento ai motivi nuovi dedotti nel giudizio di appello.

La Corte territoriale ha, invero, trascurato di rispondere ai motivi nuovi, intesi a ottenere la riduzione al minimo della pena base per il reato più grave, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione della circostanza aggravante del fatto di rilevante gravità, utilizzando una motivazione meramente apparente ed erroneamente trincerandosi dietro il principio del giudicato parziale laddove, al contrario, il giudice del rinvio - ai sensi dell'art.627 Cod. proc. pen. - avrebbe dovuto decidere con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, ivi comprese le questioni dedotte con i motivi nuovi.

4.2. Con il secondo e il terzo motivo deduce violazione degli articoli 521, 517 e 587, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e 219, comma 1, legge. fall.

In assenza di contestazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità e stante l'avvenuta esclusione della stessa con riferimento alle posizioni processuali dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di tale effetto avrebbe dovuto certamente giovarsi anche il ricorrente, ai sensi dell'articolo 587, comma 1 e 2, cod. proc. pen. 4.3.

Con il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

Il giudice del rinvio ha nuovamente violato il divieto di reformatio in peius con riferimento agli aumenti applicati a titolo di continuazione, poiché - pur avendo indicato quale reato più grave quello di bancarotta aggravata relativa al fallimento [OSCURATO:SOCIETA] (diversamente dal giudice di primo grado che l'aveva individuato nella bancarotta aggravata relativa al fallimento Elin) - l'aumento di pena per i reati satellite relativi agli ulteriori reati di bancarotta riguardanti le società Italfiter e Immarche non poteva superare quello quantificato dal giudice di primo grado, ovverosia nella misura di tre mesi di reclusione per ciascun ulteriore reato.

5. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata in data 17 giugno 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, e la declaratoria d'inammissibilità del medesimo ricorso nel resto, nonché dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato il solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, dovendosi per il resto respingere, mentre sono inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni che si espongono di seguito.

2. Manifestamente infondata è l'unica doglianza di [OSCURATO:PERSONA] che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con le risultanze di prova, con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

2.1. I capi d) ed e) si riferiscono rispettivamente alle condotte di bancarotta patrimoniale e documentale poste in essere dal ricorrente quale amministratore unico della Vinto s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ancona del 7 agosto 2007 (da cui l'identità del tempus commissi delicti).

Come chiarito da Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma che detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.; e ciò anche nell'ipotesi - assai disomogenee tra loro - di commissione di fatti di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale.

Di tale principio di diritto la Corte territoriale ha fatto buon governo, avendo determinato il trattamento sanzionatorio individuando, dapprima, la pena base per il reato più grave di cui al capo d), quindi procedendo all'aumento per il secondo fatto attribuito all'imputato, in applicazione della specifica disciplina della continuazione prevista dalla norma che il ricorrente assume violata.

2.2. Il giudizio d'inammissibilità dell'unico motivo testé scrutinato riverbera i suoi effetti sui motivi aggiunti, con i quali la difesa ha eccepito la prescrizione dei reati.

Viene qui, invero, in rilievo il principio secondo cui «L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi» (Cass. Sez. 5 n. 8439 del 24/1/2020, L., Rv. 278387).In ogni caso, l'eccezione muove da argomentazione errata in diritto, come si dirà di seguito a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia.

3. Manifestamente infondato è il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], inerente l'eccezione di prescrizione dei reati.

Il ricorrente invoca l'applicazione al caso di specie di un principio di diritto - quello secondo cui in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni inerenti al riconoscimento di una circostanza aggravante comune, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento, valendo la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona il tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316; Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282801; Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Cintoi, Rv. 276378) - senz'altro condivisibile, ma inconferente nel caso che ci occupa, ove l'annullamento con rinvio non ha riguardato questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante a effetto speciale, che è stata direttamente esclusa dalla stessa sentenza rescindente, bensì il solo trattamento sanzionatorio.

In tal caso, vertendosi in tema di annullamento parziale della sentenza con cui è stata rimessa al giudice di rinvio esclusivamente la questione della determinazione della pena, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato rende definitive tali parti della sentenza e impedisce l'applicazione delle cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia d'annullamento (da ultimo, Sez. 5 n. 51098 del 19/09/2019, M. Rv. 278050; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792).

4. Trascorrendo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la parte del primo motivo con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla congruità della pena base per il reato più grave (individuato nel fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].) e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non supera il vaglio di ammissibilità.

4.1. Quanto al primo aspetto, si osserva che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il quantum di pena base, individuato in cinque anni di reclusione, ossia in misura pari a quello stabilito dal giudice di primo grado, facendo riferimento alla gravità del fatto e al ruolo di spicco svolto dal ricorrente.

Il relativo motivo d'impugnazione, dunque, oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Quanto al secondo aspetto, la censura che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, il giudice del rinvio ha fatto riferimento alla circostanza che il loro diniego non era stato fatto oggetto di motivo di ricorso per cassazione (e quindi fuori dal perimetro del devolutum), così ponendosi nel solco del principio, condiviso dal Collegio, secondo cui «all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207).

Inoltre la sentenza impugnata ha comunque escluso il beneficio sulla scorta della gravità dei fatti di reato, del ruolo centrale rivestito dal ricorrente, non mancando di porre in risalto l'assenza di elementi, rinvenibili negli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione.

Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).

4.2. E' invece fondata la parte del primo motivo di ricorso che, come il secondo e il terzo motivo, inerisce all'aggravante della rilevante gravità del fatto, motivi che possono essere trattati congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni trattate.Giova premettere che il giudice del rinvio, muovendo dall'affermazione contenuta nella sentenza rescindente che aveva espressamente disposto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., in forza del vizio della relativa contestazione, nei soli confronti dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che su detta aggravante [OSCURATO:PERSONA] «non ha proposto motivo a differenza degli altri due correi» (p. 22 sentenza in data 14 dicembre 2018 della Corte di cassazione), ha ritenuto preclusa ogni decisione in merito alla sussistenza a carico di quest'ultimo dell'aggravante in parola e, conseguentemente, del pari preclusa ogni questione differente dalla commisurazione del trattamento sanzionatorio.

E, tuttavia, deve osservarsi come la circostanza aggravante dell'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, legge fall., ha natura oggettiva ed, in quanto tale, si comunica al concorrente ai sensi dell'art. 118 cod. pen.

Sul punto si è più volte espressa la giurisprudenza di questa Corte, chiarendo che «Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen., riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato (Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Cestaro, RV. 278991), con l'ulteriore precisazione che «Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato» (Sez. 2, n. 4159, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226).

L'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. deve, pertanto, essere esclusa altresì quanto a [OSCURATO:PERSONA].

4.3. E' del pari fondato il quarto motivo di ricorso, poiché il giudice del rinvio ha nuovamente violato il divieto di reformatio in peius con riferimento agli aumenti applicati a titolo di continuazione; ciò in quanto la Corte territoriale - dopo avere indicato, quale reato più grave, quello di la bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A) del proc. 3526/07, relativa al fallimento [OSCURATO:SOCIETA] - ha irrogato un aumento di pena per i reati satellite di cui al capo A) proc. 3507/09, relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e di cui al capo unico proc. 6066/09 Immarche, rispettivamente nella misura di un anno di reclusione e di sei mesi di reclusione, dunque superiore a quello, di tre mesi di reclusione per ciascun reato, quantificato dal giudice di primo grado.

Si tratta di un modus procedendi contrario al principio espresso dalla sentenza rescindente - che qui si ribadisce - secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione.

Alla luce di quanto affermato, deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena di due anni di reclusione individuata come porzione di aumento per l'aggravante del danno di rilevante gravità e di quella complessiva di un anno di reclusione, individuata come porzione illegale di aumento in continuazione in relazione ai reati di cui al capo a) proc. 3507/09 e di cui al capo unico proc. 6033/09, con la conseguente eliminazione della relativa pena direttamente da parte di questa Corte, non implicando tale decisione alcuna valutazione di merito.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità», consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità in relazione alle imputazioni di cui ai capi A e D del procedimento riunito n. 3526/07 R.G., circostanza che esclude, e all'aumento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha prospettato per [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e la declaratoria d'inarnmissibilità per il resto del ricorso nonché per quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha giudicato, in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 14 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a più reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale delle società in ciascuno di essi coinvolte e riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], relative a tre distinti processi riuniti in fase di appello. La sentenza rescindente, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva escluso l'aggravante del danno di rilevante gravità, non ritualmente contestata con conseguente vulnus del diritto di difesa, demandando la rideterminazione della pena al giudice di merito, in difetto di statuizioni contenute nella sentenza di appello che consentissero al Collegio di esercitare i poteri decisori ai sensi dell'art. 620, let. I), cod. proc. pen. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], constatata l'assenza di contestazione dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 219 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), aveva tuttavia rilevato evidenziato la violazione, da parte della Corte territoriale, del divieto di reformatio in peius, essendosi quantificato l'aumento per detta aggravante in misura maggiore rispetto al primo giudice (segnatamente in due anni e sei mesi di reclusione, a fronte dei due anni di reclusione individuati dal Tribunale), rammentando che, nel giudizio di appello, tale divieto non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado: Sez. U, n. 40910 del 27/9/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066; Sez. 5, n. 14991 del 12/1/2012, Strisciuglio, Rv. 252326). Ciò - rimarcava la sentenza rescindente - valeva anche ove, il giudice di appello, pur provvedendo alla rideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applicava alla pena base l'aumento per un'aggravante in una misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado (Sez. 2, n. 35183 del 6/6/2013, Marino, Rv. 257744). La Corte di appello di Perugia, in esito a giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] in quella di dieci anni di reclusione e, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quella di quattro anni di reclusione ciascuno, confermando le pene accessorie inflitte a [OSCURATO:PERSONA], infine applicando a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché quelle di cui all'articolo 216 legge fall. per la durata di quattro anni. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico, articolato motivo, lamenta l'erroneità della dosimetria della pena. La Corte territoriale ha applicato l'aumento di un terzo sulla pena base, erroneamente ritenendo sussistente l'aggravante della «pluralità di reati fallimentari», laddove nei riguardi del ricorrente vi è la contestazione di un unico reato, com'è reso evidente dalla identità delle condotte contestate sub capo d) ed e), identica essendo la data di commissione (7 agosto 2007). La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con nuovi motivi ritualmente depositati, eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, in applicazione del principio statuito in sede di legittimità secondo il quale, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimessi al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante a effetto speciale, non vale la regola invece sancita per le circostanze comuni, secondo la quale il giudicato formatosi sull'accertamento del reato sulla responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato. 3. Propone, altresì, ricorso [OSCURATO:PERSONA], e deduce violazione degli artt. 157 cod pen. e 129 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha errato nel respingere l'eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare dalla difesa del ricorrente. Ciò in quanto è stato trascurato l'insegnamento del giudice di legittimità secondo il quale, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimessi al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante comune, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta la pronuncia di annullamento, valendo la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e ha effetto speciale, che condiziona il tempo necessario a prescrivere il reato. Nel caso che ci occupa, trattandosi di circostanza effetto speciale, avuto riguardo alla consumazione dei reati di bancarotta il 21 marzo 2007, esclusa l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, il termine di massimo di prescrizione è spirato il 21 settembre 2019, prima della celebrazione del giudizio di rinvio.4. Ricorre, infine, [OSCURATO:PERSONA] e deduce a quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e carenza di motivazione con riferimento ai motivi nuovi dedotti nel giudizio di appello. La Corte territoriale ha, invero, trascurato di rispondere ai motivi nuovi, intesi a ottenere la riduzione al minimo della pena base per il reato più grave, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione della circostanza aggravante del fatto di rilevante gravità, utilizzando una motivazione meramente apparente ed erroneamente trincerandosi dietro il principio del giudicato parziale laddove, al contrario, il giudice del rinvio - ai sensi dell'art.627 Cod. proc. pen. - avrebbe dovuto decidere con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, ivi comprese le questioni dedotte con i motivi nuovi. 4.2. Con il secondo e il terzo motivo deduce violazione degli articoli 521, 517 e 587, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e 219, comma 1, legge. fall. In assenza di contestazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità e stante l'avvenuta esclusione della stessa con riferimento alle posizioni processuali dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di tale effetto avrebbe dovuto certamente giovarsi anche il ricorrente, ai sensi dell'articolo 587, comma 1 e 2, cod. proc. pen. 4.3. Con il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Il giudice del rinvio ha nuovamente violato il divieto di reformatio in peius con riferimento agli aumenti applicati a titolo di continuazione, poiché - pur avendo indicato quale reato più grave quello di bancarotta aggravata relativa al fallimento [OSCURATO:SOCIETA] (diversamente dal giudice di primo grado che l'aveva individuato nella bancarotta aggravata relativa al fallimento Elin) - l'aumento di pena per i reati satellite relativi agli ulteriori reati di bancarotta riguardanti le società Italfiter e Immarche non poteva superare quello quantificato dal giudice di primo grado, ovverosia nella misura di tre mesi di reclusione per ciascun ulteriore reato. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata in data 17 giugno 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, e la declaratoria d'inammissibilità del medesimo ricorso nel resto, nonché dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, dovendosi per il resto respingere, mentre sono inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni che si espongono di seguito. 2. Manifestamente infondata è l'unica doglianza di [OSCURATO:PERSONA] che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con le risultanze di prova, con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 2.1. I capi d) ed e) si riferiscono rispettivamente alle condotte di bancarotta patrimoniale e documentale poste in essere dal ricorrente quale amministratore unico della Vinto s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ancona del 7 agosto 2007 (da cui l'identità del tempus commissi delicti). Come chiarito da Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma che detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.; e ciò anche nell'ipotesi - assai disomogenee tra loro - di commissione di fatti di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale. Di tale principio di diritto la Corte territoriale ha fatto buon governo, avendo determinato il trattamento sanzionatorio individuando, dapprima, la pena base per il reato più grave di cui al capo d), quindi procedendo all'aumento per il secondo fatto attribuito all'imputato, in applicazione della specifica disciplina della continuazione prevista dalla norma che il ricorrente assume violata. 2.2. Il giudizio d'inammissibilità dell'unico motivo testé scrutinato riverbera i suoi effetti sui motivi aggiunti, con i quali la difesa ha eccepito la prescrizione dei reati. Viene qui, invero, in rilievo il principio secondo cui «L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi» (Cass. Sez. 5 n. 8439 del 24/1/2020, L., Rv. 278387).In ogni caso, l'eccezione muove da argomentazione errata in diritto, come si dirà di seguito a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. 3. Manifestamente infondato è il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], inerente l'eccezione di prescrizione dei reati. Il ricorrente invoca l'applicazione al caso di specie di un principio di diritto - quello secondo cui in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni inerenti al riconoscimento di una circostanza aggravante comune, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento, valendo la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona il tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316; Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282801; Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Cintoi, Rv. 276378) - senz'altro condivisibile, ma inconferente nel caso che ci occupa, ove l'annullamento con rinvio non ha riguardato questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante a effetto speciale, che è stata direttamente esclusa dalla stessa sentenza rescindente, bensì il solo trattamento sanzionatorio. In tal caso, vertendosi in tema di annullamento parziale della sentenza con cui è stata rimessa al giudice di rinvio esclusivamente la questione della determinazione della pena, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato rende definitive tali parti della sentenza e impedisce l'applicazione delle cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia d'annullamento (da ultimo, Sez. 5 n. 51098 del 19/09/2019, M. Rv. 278050; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792). 4. Trascorrendo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la parte del primo motivo con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla congruità della pena base per il reato più grave (individuato nel fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].) e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non supera il vaglio di ammissibilità. 4.1. Quanto al primo aspetto, si osserva che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il quantum di pena base, individuato in cinque anni di reclusione, ossia in misura pari a quello stabilito dal giudice di primo grado, facendo riferimento alla gravità del fatto e al ruolo di spicco svolto dal ricorrente. Il relativo motivo d'impugnazione, dunque, oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Quanto al secondo aspetto, la censura che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il giudice del rinvio ha fatto riferimento alla circostanza che il loro diniego non era stato fatto oggetto di motivo di ricorso per cassazione (e quindi fuori dal perimetro del devolutum), così ponendosi nel solco del principio, condiviso dal Collegio, secondo cui «all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207). Inoltre la sentenza impugnata ha comunque escluso il beneficio sulla scorta della gravità dei fatti di reato, del ruolo centrale rivestito dal ricorrente, non mancando di porre in risalto l'assenza di elementi, rinvenibili negli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 4.2. E' invece fondata la parte del primo motivo di ricorso che, come il secondo e il terzo motivo, inerisce all'aggravante della rilevante gravità del fatto, motivi che possono essere trattati congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni trattate.Giova premettere che il giudice del rinvio, muovendo dall'affermazione contenuta nella sentenza rescindente che aveva espressamente disposto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., in forza del vizio della relativa contestazione, nei soli confronti dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che su detta aggravante [OSCURATO:PERSONA] «non ha proposto motivo a differenza degli altri due correi» (p. 22 sentenza in data 14 dicembre 2018 della Corte di cassazione), ha ritenuto preclusa ogni decisione in merito alla sussistenza a carico di quest'ultimo dell'aggravante in parola e, conseguentemente, del pari preclusa ogni questione differente dalla commisurazione del trattamento sanzionatorio. E, tuttavia, deve osservarsi come la circostanza aggravante dell'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, legge fall., ha natura oggettiva ed, in quanto tale, si comunica al concorrente ai sensi dell'art. 118 cod. pen. Sul punto si è più volte espressa la giurisprudenza di questa Corte, chiarendo che «Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen., riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato (Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Cestaro, RV. 278991), con l'ulteriore precisazione che «Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato» (Sez. 2, n. 4159, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226). L'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. deve, pertanto, essere esclusa altresì quanto a [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. E' del pari fondato il quarto motivo di ricorso, poiché il giudice del rinvio ha nuovamente violato il divieto di reformatio in peius con riferimento agli aumenti applicati a titolo di continuazione; ciò in quanto la Corte territoriale - dopo avere indicato, quale reato più grave, quello di la bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A) del proc. 3526/07, relativa al fallimento [OSCURATO:SOCIETA] - ha irrogato un aumento di pena per i reati satellite di cui al capo A) proc. 3507/09, relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e di cui al capo unico proc. 6066/09 Immarche, rispettivamente nella misura di un anno di reclusione e di sei mesi di reclusione, dunque superiore a quello, di tre mesi di reclusione per ciascun reato, quantificato dal giudice di primo grado. Si tratta di un modus procedendi contrario al principio espresso dalla sentenza rescindente - che qui si ribadisce - secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione. Alla luce di quanto affermato, deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena di due anni di reclusione individuata come porzione di aumento per l'aggravante del danno di rilevante gravità e di quella complessiva di un anno di reclusione, individuata come porzione illegale di aumento in continuazione in relazione ai reati di cui al capo a) proc. 3507/09 e di cui al capo unico proc. 6033/09, con la conseguente eliminazione della relativa pena direttamente da parte di questa Corte, non implicando tale decisione alcuna valutazione di merito. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità», consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità in relazione alle imputazioni di cui ai capi A e D del procedimento riunito n. 3526/07 R.G., circostanza che esclude, e all'aumento
Sentenza Cassazione n. 46494/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris