CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09522/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 10882 del 10/2/2025 della Corte Suprema di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nei confronti della sentenza n. 10882 del 10 settembre 2025 della Quarta Sezione Penale, con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto, oltre ad altri, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 6 luglio 2023 della Corte d'appello di Catanzaro. A sostegno di tale ricorso si prospetta, con un primo motivo di ricorso, un errore di fatto in ordine al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in relazione al reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo 7), con riferimento al perfezionamento del relativo accordo criminoso, non essendo stato considerato, in relazione a tale aspetto, che nella sentenza d'appello, a pag. 45 e successive, si dà atto che il ricorrente, recatosi a Madrid per perfezionare l'accordo delittuoso per l'importazione di sostanze stupefacenti, aveva fatto ritorno in Italia riportando con sé parte del denaro e riferendo che la trattativa non si era perfezionata in quanto il sodalizio aveva difficoltà economiche e non poteva reperire il denaro necessario per l'acquisto dello stupefacente, con il conseguente mancato perfezionamento dell'accordo per l'importazione a causa delle richieste dei fornitori dello stupefacente e della mancanza di garanzie in ordine allo spedizione della sostanza e alla sua qualità: si tratterebbe, ad avviso del ricorrente, di elementi di segno opposto rispetto a quelli considerati dalla Corte di cassazione che, ove non pretermessi, avrebbero condotto a una valutazione liberatoria del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 7). Analogo errore si prospetta, con il secondo motivo di ricorso, con riferimento alla affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine all'analogo reato di cui al capo 8 -bis), ascrittogli per aver ceduto, assieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], una partita di cocaina a tale [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 30.000,00 euro e per aver successivamente fatto pressioni per ottenere il pagamento del prezzo di quella ceduta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], del valore di 8.000,00 euro e non pagata, giacché nella sentenza della Quarta Sezione era stata omessa qualsiasi considerazione in ordine alla posizione del ricorrente in relazione a tale contestazione, in quanto il ricorrente era intervenuto nella vicenda solo in un momento successivo alla consumazione del reato e solo nel tentativo di recuperare somme non pagate dall'acquirente della sostanza stupefacente e dovute al fratello [OSCURATO:PERSONA]. Con un terzo motivo è stato prospettato un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. anche con riferimento alla affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui ai capi 13) e 15), quanto alla configurabilità del tentativo di importazione di stupefacenti dal Marocco di cui al capo 13), in quanto in relazione a tale tentativo di importazione il ricorrente si era limitato a mettersi in contatto con [OSCURATO:PERSONA], considerato uno dei finanziatori dell'importazione, ma tale contatto riguardava le condotte di cui al capo 8-bis), essendo venuto a conoscenza del progetto di importazione di cui al capo 13) solamente un mese dopo la sua programmazione. Anche in relazione alla partecipazione del ricorrente alla associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, con il ruolo di organizzatore, è stato denunciato, con il quarto motivo, un analogo errore di fatto, non essendo stata data risposta ai rilievi sollevati con il ricorso per cassazione a proposito della mancanza della consapevole collaborazione del ricorrente alla associazione, necessaria per poterlo ritenere partecipe della stessa, essendosi limitato a partecipare alla realizzazione dei reati fine di cui capi 7) e 13). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solamente per quanto riguarda il capo 8-bis. 2. Va, in premessa, rammentato che è consolidato e univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, sui limiti della cognizione della Corte di cassazione in materia di ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del ricorso straordinario consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che sia rimasto viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali e che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269788 - 01; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01, che ha precisato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio straordinario; v. anche Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). E' stato, inoltre, affermato che l'omesso esame, da parte delle Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere, nel caso in cui sia seguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e alla conseguente rescissione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, Lampada, Rv. 276925 - 01; Sez. 4, n. 17178 del 08/04/2015, Giori, Rv. 263443 - 01).3. Nel caso in esame vanno esaminate distintamente le censure relative al capo 8-bis da quelle relative alle altre contestazioni. Per quanto riguarda, dunque, le doglianze relative a tale capo, formulate con il secondo motivo del ricorso straordinario, con cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione dei rilievi formulati con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 6 luglio 2023 in ordine a tale contestazione, oggetto del secondo motivo di detto ricorso, mediante il quale erano state denunciate la violazione e l'errata applicazione degli artt. 192, 533 e 546, comma 3, cod. proc. pen., 73 d.P.R. 309/90, e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (da pag. 8 a pag. 14), in relazione a tale contestazione, va, anzitutto, osservato che di tali censure la sentenza della Quarta Sezione dà atto a pag. 2, al punto 5, laddove si riporta il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Tali doglianze non risultano, però, essere state esaminate dalla Quarta Sezione, in quanto nella parte generale della motivazione, che riguarda tutti i ricorsi e l'esposizione dei criteri ermeneutici adottati per esaminarli (da pag. 19 a pag. 20) l'esistenza della associazione costituita al fine della commissione di reati in materia di stupefacenti (da pag. 20 a pag. 24), il carattere transnazionale della stessa (a pag. 24), la competenza per territorio (da pag. 25 a pag. 28), vi è alcun riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a detta contestazione. Neppure nella parte della motivazione relativa ai reati fine commessi dai partecipanti alla associazione, tra cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (da pag. 30 a pag. 37), vi è alcun riferimento al suddetto capo 8-bis e alle doglianze formulate al riguardo dal ricorrente con il secondo motivo del suo ricorso per cassazione. In tale parte della motivazione, pur dando atto delle censure sollevate in relazione a tale capo, non vi è alcun esame delle stesse, neppure implicito o con riferimento ai concorrenti, cosicché risulta sussistente l'errore percettivo denunciato al riguardo, essendo stato omesso l'esame di un motivo di ricorso specificamente formulato in riferimento a uno dei reati ascritti al ricorrente. Ne consegue la necessità di revocare la sentenza impugnata, non apparendo detto motivo manifestamente infondato, e di adottare i provvedimenti necessari per correggere tale errore, fissando una nuova udienza per l'esame del motivo di ricorso che è stato trascurato. 4. Le altre censure sono manifestamente infondate. Con esse, infatti, non si prospetta una fuorviata rappresentazione percettiva che abbia influenzato il processo formativo della volontà della Corte di cassazione, ma si richiede, in realtà, con ciascuna di esse, una diversa valutazione delle altre parti della sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per cassazione relative alla responsabilità del ricorrente in relazione agli altri reati ascrittigli.In particolare, con riferimento al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 7) e al perfezionamento del relativo accordo criminoso, oggetto del primo motivo del ricorso straordinario in esame, si propone una diversa considerazione della condotta del ricorrente medesimo e una differente valutazione di merito in ordine al momento di consumazione di tale reato, che, evidentemente, non sono riconducibili a un errore percettivo della Corte di cassazione (che ha illustrato l'adeguatezza della motivazione della sentenza di merito su tale punto a pag. 31); analogamente, quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui ai capi 13) e 15), oggetto del terzo motivo del ricorso straordinario, si prospetta una diversa valutazione della condotta e del ruolo del ricorrente e del suo apporto causale, in particolare in ordine al reato di cui al capo 13), con riferimento all'apporto fornito dal ricorrente medesimo (che, però, è stato adeguatamente illustrato a pag. 33, par. 60). Quanto alla partecipazione del ricorrente alla associazione finalizzata alla realizzazione di una pluralità di reati in materia di stupefacenti, con il ruolo di organizzatore, oggetto del quarto motivo di ricorso straordinario, di cui la Quarta Sezione ha dato atto nel riepilogo dei motivi di ricorso nelle pagine 3 e 4, ai paragrafi 8 e 9, le doglianze del ricorrente su tali punti non sono state omesse o trascurate, in quanto nella sentenza della Quarta Sezione oggetto del ricorso straordinario in esame sono stati esaminati gli aspetti relativi alla esistenza e alla attività della associazione di cui al capo 1), oggetto delle censure di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dando atto della adeguatezza della motivazione della sentenza di merito su tali questioni, in particolare in ordine alla esistenza del sodalizio (pagg. 20, 21, 22, 23), alla partecipazione allo stesso di tutti e tre i fratelli [OSCURATO:PERSONA], tra cui anche l'attuale ricorrente, al ruolo direttivo dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] (pag. 26, par. 35, pag. 33, par. 60), cosicché anche a questo riguardo le censure sollevate dal ricorrente non attengono a un errore percettivo o alla mancata considerazione di censure ritualmente proposte e non manifestamente infondate, bensì riguardano l'adeguatezza della motivazione della sentenza di legittimità, ossia un aspetto che, come rammentato, non è deducibile con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 5. Il ricorso del condannato [OSCURATO:PERSONA] risulta, per le ragioni esposte, fondato solamente in relazione al capo 8-bis, con riferimento al quale la sentenza impugnata deve essere revocata, con la fissazione di altra udienza per l'esame delle censure sollevate in relazione a tale capo e non considerate. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza delle altre censure, evidentemente estranee alle questioni deducibili con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. P.Q.M. Revoca la sentenza impugnata emessa dalla Corte Suprema di Cassazione n. 10882 del 2025, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 8- bis. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. F