Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:636
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]240/06
Procedimento promosso da
[OSCURATO:PERSONA] SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)
«Art. 56, n. 1, CE — Direttiva 69/335/CEE — Art. 12, n. 1, lett. a) e c) — Deroga al divieto di doppia imposizione dei conferimenti — Conferimento, in forma di azioni, ad una società stabilita in un altro Stato membro — Scambio di azioni — Imposta sulle cessioni di beni»
Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 5 luglio 2007
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 ottobre 2007
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti
gravante sulle società di capitali
[Direttiva del Consiglio 69/335, art. 12, n. 1, lett. a) e c)]
La direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretata nel senso che il
suo art. 12, n. 1, lett. c), non si applica al prelievo di un’imposta, come l’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale,
qualora valori mobiliari vengano ceduti a titolo di conferimenti ad una società di capitali che in contropartita di tale cessione
rimette azioni proprie di nuova emissione. La riscossione di una tale imposta è autorizzata ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. a),
della suddetta direttiva.
Mentre le lett. a) e b) dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 riguardano categorie specifiche di beni, e cioè, da una
parte, i valori mobiliari e, dall’altra, i beni immobili e le aziende commerciali, la lett. c) dello stesso art. 12, n. 1,
si applica ad un complesso di beni, cioè i «beni di qualsiasi natura» e, inoltre, assoggetta la riscossione delle imposte
di trasferimento alla condizione che il trasferimento di tali beni sia «remunerato altrimenti che con quote sociali». Pertanto,
secondo il principio dell’effetto utile, la nozione di «beni di qualsiasi natura» che compare all’art. 12, n. 1, lett. c),
della direttiva 69/335 può estendersi solo ai beni di natura diversa da quelli che sono menzionati in tale art. 12, n. 1,
lett. a) e b), cioè, rispettivamente, i «valori mobiliari» e i «beni immobili o aziende commerciali». Infatti, l’interpretazione
dell’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 nel senso che esso si riferisce ai «beni di qualsiasi natura», compresi
quelli di cui alle lett. a) e b) dello stesso art. 12, n. 1, avrebbe la conseguenza di assorbire totalmente le ipotesi contenute
in tali lettere, per cui l’esistenza di queste non avrebbe alcun senso né alcuna utilità.
(v. punti 37-39, 43 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
25 ottobre 2007 (
*
)
«Art. 56, n. 1, CE – Direttiva 69/335/CEE – Art. 12, n. 1, lett. a) e c) – Deroga al divieto di doppia imposizione dei conferimenti – Conferimento, in forma di azioni, ad una società stabilita in un altro Stato membro – Scambio di azioni – Imposta sulle cessioni di beni»
Nel procedimento C‑240/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus
(Finlandia), con decisione 26 maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2006, nella causa promossa da
[OSCURATO:PERSONA] SA,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič (relatore) ed E. Levits,
giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 aprile 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] SA, dai sigg. M. Tunturi e T. Kanervo, asiamiehet;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin e dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agenti;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. R. Hill, barrister;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e P. Aalto, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 luglio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 56, n. 1, CE, e 12, n. 1, lett. c), della direttiva
del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25),
come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva 69/335»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto lussemburghese, e l’Uudenmaan verovirasto (ufficio imposte di Uusimaa, Finlandia), riguardante
l’assoggettamento all’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale (varainsiirtovero; in prosieguo: l’«imposta di trasferimento
patrimoniale») della totalità della partecipazione che la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto finlandese,
detiene nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] and Gas»), altra società di diritto finlandese,
e che essa avrebbe ceduto quale conferimento alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, in contropartita di tale cessione, avrebbe
effettuato una nuova emissione di azioni proprie.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 56, n. 1, CE stabilisce:
«Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra
[OSCURATO:PERSONA] membri (…)».
4 La direttiva 69/335, come risulta dal primo e dal secondo ‘considerando’, intende promuovere la libera circolazione dei capitali,
libertà fondamentale considerata essenziale per la creazione di un mercato interno. A tal fine essa mira ad eliminare gli
ostacoli fiscali nel settore della raccolta di capitali, in particolare per quanto riguarda i conferimenti in società, cioè
i conferimenti effettuati dai soci o dagli azionisti alle loro società di capitali.
5 A tale scopo, gli artt. 1-9 della direttiva 69/335 prevedono la riscossione di un’imposta armonizzata sui conferimenti in
società (in prosieguo: l’«imposta sui conferimenti»).
6 L’art. 4, n. 1, di tale direttiva stabilisce l’elenco delle operazioni assoggettate all’imposta sui conferimenti, tra cui
figura, alla lett. c), «l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi
natura».
7 Secondo l’art. 7 di tale direttiva, una siffatta operazione di conferimento di beni può essere assoggettata ad un’aliquota
unica non superiore all’1%.
8 L’art. 10 della direttiva 69/335 dispone che, oltre all’imposta sui conferimenti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non applicano, per quanto
concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi
forma, in particolare per le operazioni previste dall’art. 4 di tale direttiva.
9 A norma dell’art. 11 della direttiva 69/335
«[OSCURATO:PERSONA] membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:
a) la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o
titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;
b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale
che sia il loro emittente, e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa,
la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».
10 Tuttavia l’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 precisa che, in deroga alle disposizioni degli artt. 10 e 11 di quest’ultima,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare:
«a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;
b) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona
giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio;
c) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società, associazione o persona
giuridica che persegue scopi di lucro, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote
sociali;
(…)».
La normativa nazionale
11 Ai sensi dell’art. 15 della legge finlandese relativa all’imposta di trasferimento patrimoniale [varainsiirtoverolaki (931/1996)],
in caso di cessione del diritto di proprietà su valori mobiliari, il cessionario deve versare un’imposta allo Stato.
12 In forza dell’art. 20, n. 1, della suddetta legge, l’imposta sulla cessione di valori mobiliari è pari all’1,6% del prezzo
d’acquisto o, altrimenti, del valore della contropartita.
13 A norma dell’art. 9, punto 1, n. 1, della legge finlandese relativa all’imposta sul reddito [tuloverolaki (1535/1992)], del
30 dicembre 1992, il soggetto passivo è la persona fisica o giuridica, la comunità di scopo oppure un’eredità domiciliata
o aperta in Finlandia durante l’esercizio fiscale, per tutti i redditi percepiti in Finlandia o all’estero.
14 Lo Stato finlandese non percepisce alcuna imposta sui conferimenti nel senso di cui alla direttiva 69/335.
[OSCURATO:PERSONA] principale e questione pregiudiziale
15 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto la totalità della partecipazione che deteneva nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] and Gas alla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, dopo aver aumentato il suo capitale sociale di un importo uguale alle azioni ricevute, avrebbe
emesso nuove azioni a favore della [OSCURATO:PERSONA].
16 In seguito a tale operazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare nel Lussemburgo, sul capitale acquisito attraverso
lo scambio di azioni, un’imposta sui conferimenti dell’1%.
17 [OSCURATO:PERSONA], poiché non era sicura di essere assoggettata anche all’imposta di trasferimento patrimoniale in
relazione a tale acquisizione, ha investito della questione l’Uudenmaan verovirasto, che ha adottato una decisione preliminare
(in prosieguo: la «decisione preliminare»), in cui ha confermato che tale società avrebbe dovuto versare la suddetta imposta
in misura pari all’1,6% del valore delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] and Gas che essa avrebbe ricevuto a titolo di conferimento.
18 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento di tale decisione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo
di Helsinki). In particolare essa fa valere che l’assoggettamento all’imposta di trasferimento patrimoniale avrebbe l’effetto
di applicare una doppia imposizione all’acquisizione di capitali, il che sarebbe contrario all’art. 56, n. 1, CE nonché alla
direttiva 69/335.
19 Su richiesta dello [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus, il Ministero delle Finanze finlandese ha emesso un parere in cui ha dichiarato,
da un lato, che la direttiva 69/335 non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di riscuotere un’imposta al momento della cessione del
diritto di proprietà su valori mobiliari e, dall’altro lato, che uno scambio di azioni implica una cessione, che è colpita
dall’imposta summenzionata. Tale giudice aggiunge che il campo di applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva
in parola è rigorosamente circoscritto secondo le sentenze 11 dicembre 1997, causa C-42/96, Immobiliare SIF (Racc. pag. I-7089),
e 17 dicembre 1998, causa C-236/97, Codan (Racc. pag. I-8679).
20 [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in una memoria di replica che la citata sentenza Codan non riguardava né il campo di
applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 né la questione dei conferimenti. Per quanto riguarda la
citata sentenza Immobiliare SIF, essa afferma che la circostanza che l’imposta sia espressa in percentuale non costituisce
di per sé una prova inconfutabile della sua natura fiscale.
21 [OSCURATO:PERSONA] hallinto-oikeus ha respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e ha giudicato che l’imposta di trasferimento
patrimoniale, che si sarebbe applicata non alla sottoscrizione di azioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’emissione
realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] e all’aumento di capitale sociale, ma alla cessione di azioni della [OSCURATO:PERSONA] and
Gas, non può di conseguenza essere considerata contraria all’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335.
22 Tale giudice ha ritenuto che, dato che l’imposizione delle cessioni di beni si applicherà alla cessione di azioni e non al
trasferimento di capitali da uno Stato membro ad un altro, tale imposta non deve essere considerata contraria all’art. 56,
n. 1, CE e che non vi era motivo di modificare la decisione preliminare.
23 Nel suo ricorso in cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al giudice del rinvio di annullare la sentenza dello [OSCURATO:PERSONA]
hallinto-oikeus e di dichiarare che l’imposta di trasferimento patrimoniale non si applica alle azioni ch’essa avrebbe ricevuto
in pagamento di un prezzo di sottoscrizione.
24 Il giudice del rinvio ritiene che la decisione che emetterà nella causa principale richieda un’interpretazione degli artt. 56,
n. 1, CE e 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335.
25 Pertanto il Korkein hallinto-oikeus (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 56 CE e l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335/CEE (…) vadano interpretati nel senso che ostano al prelievo
di un’imposta di trasferimento patrimoniale (…) allorché valori mobiliari vengono ceduti nella maniera esposta supra quali
conferimenti ad una società per azioni che rimette in contropartita azioni proprie di nuova emissione».
Sulla questione pregiudiziale
26 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 56, n. 1, CE e l’art. 12, n. 1, lett. c), della
direttiva 69/335 ostino alla riscossione di un’imposta, come l’imposta di trasferimento patrimoniale, qualora valori mobiliari
siano ceduti quali conferimenti ad una società per azioni che in contropartita della cessione rimette azioni proprie di nuova
emissione.
27 Occorre anzitutto rilevare che nella fattispecie non è necessario interpretare l’art. 56, n. 1, CE, poiché la legge relativa
all’imposta di trasferimento patrimoniale prevede regole di imposizione identiche per le cessioni di valori mobiliari realizzate
in ambito nazionale e per le cessioni transfrontaliere, per cui tale disposizione non ha, per quanto si può dedurre dal fascicolo
presentato alla Corte, effetti discriminatori diretti o indiretti.
28 Per quanto riguarda poi l’applicazione della direttiva 69/335 nella presente causa, il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in
via preliminare, che un’operazione come quella di cui alla causa principale non rientra nel campo di applicazione di tale
direttiva in quanto essa riguarda solo le operazioni di raccolta di capitali che rafforzano la potenza economica dei partecipanti.
Orbene, nella fattispecie, lo scambio di azioni di cui trattasi non avrebbe dato luogo ad un simile rafforzamento del gruppo
[OSCURATO:PERSONA] considerato nel suo complesso.
29 Tale argomento non può tuttavia essere accolto. Infatti, poiché l’operazione considerata consiste in un aumento di capitale
in seguito ad un conferimento di azioni, essa rientra chiaramente nel disposto dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva
69/335, che assoggetta all’imposta sui conferimenti l’aumento del capitale sociale di una società per mezzo del conferimento
di beni di qualsiasi natura senza alcun riferimento agli effetti economici che tale operazione produce per coloro che vi partecipano.
30 Così, nella sentenza 30 marzo 2006, causa C-46/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3009), la Corte ha avuto modo di definire
l’«aumento del capitale sociale» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 come un aumento formale del
capitale sociale per mezzo dell’emissione di nuove quote sociali, oppure dell’aumento del valore nominale delle quote sociali
esistenti (punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
31 Poiché la direttiva 69/335 è applicabile ad un’operazione come quella di cui alla causa principale, tale operazione sarebbe
assoggettata nel Lussemburgo al pagamento di un’imposta sui conferimenti. Occorre quindi verificare se le autorità fiscali
finlandesi possono riscuotere anche l’imposta di trasferimento patrimoniale o se, al contrario, la riscossione della medesima
sarebbe, come sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, vietata ai sensi dell’art. 12,
n. 1, lett. c), di tale direttiva.
32 A tale proposito, i governi finlandese e del [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’imposizione di cui alla causa principale sarebbe
ammessa ai sensi della lett. a) del detto art. 12, n. 1, che si applicherebbe a imposte percepite sul trasferimento di valori
mobiliari, come le azioni. Secondo tali governi l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 dovrebbe essere inteso nel
senso che esso si applica a imposte che colpiscono il trasferimento di beni diversi da quelli compresi nell’art. 12, n. 1,
lett. a) o b), di tale direttiva, cioè beni che non costituiscono né valori mobiliari né beni immobili o aziende commerciali.
A sostegno di tale argomento, i detti governi invocano le citate sentenze Codan e Immobiliare SIF, in cui la Corte, in circostanze
simili a quelle della causa principale, non ha interpretato l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, ma ha interpretato
rispettivamente le lett. a) e b) di tale disposizione.
33 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta su tale punto dalla [OSCURATO:PERSONA], afferma al contrario che l’art. 12, n. 1, lett. a),
della direttiva 69/335 costituisce la regola base in materia di imposizione sul trasferimento di valori mobiliari, mentre
l’art. 12, n. 1, lett. c), della medesima direttiva fissa una regola più precisa riguardante l’imposizione dei trasferimenti
di valori mobiliari e di altri attivi effettuati ad una società quale conferimento. Le citate sentenze Immobiliare SIF, e
Codan non consentirebbero di rimettere in discussione tale esame, nei limiti in cui la Corte non ha, in tali sentenze, interpretato
la lett. c) dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335.
34 L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolto.
35 Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, la questione essenziale, nell’ambito del presente
rinvio pregiudiziale, è quella di stabilire se l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 autorizzi gli [OSCURATO:PERSONA] membri
a tassare i trasferimenti di valori mobiliari anche nel caso in cui la società destinataria di tali valori rimetta azioni
proprie in contropartita, e se a ciò non osti l’art. 12, n. 1, lett. c), della medesima direttiva. In altre parole, si tratta
di stabilire se la lett. a) dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 debba essere considerata come una disposizione speciale
rispetto alla lett. c) dello stesso art. 12, n. 1, per cui la prima disposizione prevale sulla seconda nelle situazioni che
essa mira specificamente a disciplinare.
36 A tale proposito, occorre anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, quando una norma di diritto
comunitario è suscettibile di più interpretazioni, occorre dare priorità a quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile
(sentenza 24 febbraio 2000, causa C-434/97, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, Racc. pag. I-1129, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
37 Orbene, occorre rilevare che, mentre le lett. a) e b) dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 riguardano categorie specifiche
di beni, e cioè, da una parte, i valori mobiliari e, dall’altra, i beni immobili e le aziende commerciali, la lett. c) dello
stesso art. 12, n. 1, si applica ad un complesso di beni, cioè i «beni di qualsiasi natura» e, inoltre, assoggetta la riscossione
delle imposte di trasferimento alla condizione che il trasferimento di tali beni sia «remunerato altrimenti che con quote
sociali».
38 Pertanto, secondo il principio dell’effetto utile richiamato al punto 36 della presente sentenza, la nozione di «beni di qualsiasi
natura» che compare all’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 può estendersi solo ai beni di natura diversa da quelli
che sono menzionati in tale art. 12, n. 1, lett. a) e b), cioè, rispettivamente, i «valori mobiliari» e i «beni immobili o
aziende commerciali».
39 Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, il fatto d’interpretare l’art. 12, n. 1,
lett. c), della direttiva 69/335 nel senso che esso si riferisce ai «beni di qualsiasi natura», compresi quelli di cui alle
lett. a) e b), dello stesso art. 12, n. 1, avrebbe la conseguenza di assorbire totalmente le ipotesi contenute in tali lettere,
per cui l’esistenza di queste non avrebbe alcun senso né alcuna utilità.
40 Occorre quindi constatare che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, in cui si tratta, da un lato, del
trasferimento di valori mobiliari e, dall’altro, della remunerazione di essi con quote sociali, l’art. 12, n. 1, lett. c),
della direttiva 69/335 non osta alla riscossione di un’imposta, come l’imposta di trasferimento patrimoniale.
41 Per contro, l’operazione di cui si discute nella causa principale è compresa nel campo di applicazione dell’art. 12, n. 1,
lett. a), della direttiva 69/335, cosicché la riscossione dell’imposta di trasferimento patrimoniale, nel caso di specie,
rientrerebbe in tale disposizione.
42 D’altra parte, per le ragioni esposte dall’avvocato generali ai paragrafi 67-70 delle sue conclusioni, tale interpretazione
è conforme alla citata sentenza Codan, in cui la Corte ha giudicato che, in circostanze identiche a quelle di cui alla causa
principale, l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 permette di riscuotere in caso di trasferimento di azioni un’imposta
aggiuntiva rispetto all’imposta sui conferimenti applicabile in seguito all’aumento del capitale sociale.
43 Alla luce di tutto quanto precede, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che la direttiva 69/335 deve essere
interpretata nel senso che l’art. 12, n. 1, lett. c), di quest’ultima non si applica al prelievo di un’imposta, come l’imposta
di trasferimento patrimoniale, qualora valori mobiliari vengano ceduti quali conferimenti ad una società di capitali che in
contropartita di tale cessione rimette azioni proprie di nuova emissione. La riscossione di una tale imposta è autorizzata
ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata
dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretata nel senso che il suo art. 12, n. 1, lett. c),
non si applica al prelievo di un’imposta, come l’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale (varainsiirtovero), qualora
valori mobiliari vengano ceduti a titolo di conferimenti ad una società di capitali che in contropartita di tale cessione
rimette azioni proprie di nuova emissione. La riscossione di una tale imposta è autorizzata ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. a),
della suddetta direttiva.
Firme
*
Lingua processuale: il finlandese.