CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19390/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Salerno, pronunciandosi a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza di inammissibilità emessa de plano dalla Corte d'appello ex art. 634, comma 2, cod.proc.pen, ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 23.9.2021, presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c) e d) cod.proc.pen. 2. Al fine di una migliore comprensione della vicenda processuale occorre•premettere che: - a [OSCURATO:PERSONA] veniva originariamente contestato il delitto di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con altra persona rimasta ignota, cedeva per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti giudicati con separato procedimento incardinato presso l'autorità giudiziaria di Roma) sostanza pari a Kg. 10 di marjuana che successivamente, in quanto ritenuta dagli acquirenti di bassa qualità, riacquistava dagli originari cessionari e trasportava tramite [OSCURATO:PERSONA] fino al sequestro avvenuto in [OSCURATO:PERSONA], il 31 maggio 2013; - in particolare la Corte d'appello aveva ritenuto lo [OSCURATO:PERSONA] colpevole solo per la seconda parte dell'imputazione di cui al capo 6), attinente alla corresponsabilità nella detenzione e nel trasporto degli oltre 5 kg. sequestrati in [OSCURATO:PERSONA], mandandolo invece assolto dalla prima parte della contestazione, ovvero quella relativa ai Kg. 10 di marjuana ceduta con il tramite dei [OSCURATO:PERSONA] che, giudicati in separata sede, venivano assolti per non aver commesso il fatto. 3. L'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] si fondava sui seguenti presupposti: a) l'inconciliabilità tra i due giudicati, ovvero quello di condanna nei suoi confronti, di cui alla sentenza emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo stato riconosciuto colpevole del solo trasporto di Kg. 5,870 di marijuana rinvenuti ben occultati nella macchina condotta da [OSCURATO:PERSONA], e quello di cui alla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma in data 9.10.2020, che per il medesimo fatto aveva mandato assolti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto; 2b) l'esistenza di prove nuove a sostegno dell'innocenza del richiedente mai valutate nel giudizio di merito, ossia l'errata identificazione di [OSCURATO:PERSONA], classe 1982, soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] classe 1979; c) la circostanza che la condotta per la quale era stato condannato configurava in realtà un fatto diverso da quello in contestazione, posto che il quantitativo di marijuana caduto in sequestro era qualitativamente diverso e non facente parte dei 10 kg. iniziali. 4. Il rigetto dell'istanza di revisione di cui alla sentenza oggi impugnata si fonda sulle seguenti ragioni: a) quanto al profilo di cui alla lett. a), premesso che il contrasto deve riguardare i fatti storici presi in considerazione e non già la loro valutazione, nella specie non sussiste alcun contrasto tra le sentenze ma addirittura un rapporto di complementarietà, avendo entrambe escluso la cessione dei 10 kg. di marijuana e ritenendo entrambe accertato il fatto storico della detenzione dei Kg.5 di marijuana caduti in sequestro; b) quanto al profilo di cui alla lett. c), il tema della corretta identificazione di [OSCURATO:PERSONA] é stato ampiamente affrontato e superato nella sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; c) quanto all'ipotesi di cui alla lett. d), premesso che la revisione é consentita solo nell'ipotesi in cui la condanna sia stata emessa a seguito di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto dalla legge come reato, dovendo tale accertamento risultare da una sentenza divenuta irrevocabile, nella specie difetta tale requisito. 5. Avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha Proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 125, 630, comma 1, lett. a) cod.proc.pen. Si censura la ritenuta assenza di contrasto tra la sentenza emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] e quella emessa dalla Corte d'appello di Roma. Si evidenzia che la sentenza della Corte d'appello di Roma ha affermato che la sostanza stupefacente oggetto di sequestro era porzione dei 10 kg di sostanza stupefacente acquistata e detenuta da [OSCURATO:PERSONA] che poi è stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto in [OSCURATO:PERSONA] e che tale ricostruzione é in contrasto con quanto statuito dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la cessione della sostanza stupefacente oggetto di sequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3Con il secondo motivo deduce la violazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 630, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. Si sottolinea che l'intangibilità del giudicato può essere superata nel caso in cui il fatto storico accertato sia diverso da quello contestato nell'imputazione da cui consegue la violazione dell'art. 521 cod.procdpen. ed inoltre che tale superamento risponde non solo all'esigenza di tutelare il singolo ma anche all'interesse generale di riparare eventuali errori giudiziari. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Va premesso che in tema di revisione, l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili dev'essere intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le decisioni si fondano e non in termini di mera divergenza tra le pronunce, sicché non è ravvisabile il contrasto fra giudicati, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso in cui il diverso epilogo giudiziale nei confronti di imputati di reati collegati nell'ambito della medesima indagine consegua alla valutazione, fisiologicamente differente, del compendio istruttorio afferente a ciascun procedimento (vedi da ultimo Sez. 4, n. 39525 del 15/10/2025, Rv. 288946). 1.1. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, la sentenza impugnata ha ritenuto che le sentenze della Corte di appello di Roma e di [OSCURATO:PERSONA] non divergano tra loro, in quanto si basano sulla medesima ricostruzione del fatto storico relativo alla detenzione e trasporto di kg. 5,870 di marijuana sequestrati sull'autostrada Salerno - [OSCURATO:PERSONA]. In particolare la condanna di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto fornitore dello stupefacente, derivava da una diversa e più complessa attività accertativa e da un impianto accusatorio ben più ampio ed articolato, formatosi sulla base di distinti elementi probatori che non collide con l'impianto motivatorio che ha condotto all'assoluzione dei [OSCURATO:PERSONA]. Per tale ragione, la Corte di merito ha ritenuto, con motivazione immune da vizi logici, che non vi sia contrasto tra i fatti storici accertati nella due sentenze erroneamente ritenute antagoniste, avendo entrambe escluso la sussistenza di prove della cessione dei 10kg di marjuana ed il coinvolgimento dei [OSCURATO:PERSONA], ritenendo invece entrambe accertato il fatto storico della detenzione dei 5kg 4concludendo anzi che le due sentenze risultassero sostanzialmente complementari. 2. Il secondo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Va ricordato che, in tema di revisione, non è ammissibile la richiesta che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna, potendo il giudice della revisione procedere a un accertamento incidentale solo nel caso in cui per i fatti criminosi, che costituiscono il presupposto della richiesta di revisione, sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito (Sez. 5, n. 24731 del 13/05/2025, Rv. 288355). La Corte distrettuale si è logicamente allineata a tale principio, avendo escluso la possibilità di invocare l'istituto della revisione ex art. 630, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., qualora la dedotta falsità o altro fatto previsto come reato, che avrebbe determinato la condanna, non sia stato accertato con sentenza definitiva. Nè può invocarsi in questa sede la circostanza che il fatto accertato con la sentenza di condanna risulti diverso da quello contestato nel capo di imputazione, atteso che la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. non è motivo di ricorso ex art. 630 cod.proc.pen. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. P.Q.M