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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 1964

Cassazione n. 05726/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/01/1964 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che il ricorso con i suoi tre motivi, in punto di qualificazione giuridica e prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello e in assenza di confronto con la motivazione, richiamando in particolare nel terzo motivo un vizio non deducibile, ovvero l'erroneità della sentenza, e richiamando la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e ad un non meglio comprensibile richiamo all'art. 605 cod. pen., motivo questo non consentito in tali termini per giurisprudenza costante di questa Corte), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicarti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutto conforme tra loro, hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sia quanto alla qualificazione giuridica, che alla piena prova della responsabilità); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/01/1964 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che il ricorso con i suoi tre motivi, in punto di qualificazione giuridica e prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello e in assenza di confronto con la motivazione, richiamando in particolare nel terzo motivo un vizio non deducibile, ovvero l'erroneità della sentenza, e richiamando la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e ad un non meglio comprensibile richiamo all'art. 605 cod. pen., motivo questo non consentito in tali termini per giurisprudenza costante di questa Corte), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicarti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutto conforme tra loro, hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sia quanto alla qualificazione giuridica, che alla piena prova della responsabilità); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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