CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 27394/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14113-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 69/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2905/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. P--7 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia della Corte d'appello di Venezia 24 ottobre 2018, n. 2905, che ha rigettato il gravame da egli proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova. Il Tribunale di Padova aveva accolto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al decreto che le aveva ingiunto di pagare euro 200.000, somma data a mutuo a [OSCURATO:PERSONA] con contratto che prevedeva la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] a garanzia della restituzione della somma. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta violazione degli artt. 2697 c.c. e 347, ultimo comma, c.p.c.: la Corte d'appello ha errato nell'affermare che il documento contenente il contratto di mutuo (documento n. 1 prodotto in sede monitoria) sarebbe stato inutilizzabile in quanto prodotto solo nel corso del giudizio d'appello a seguito di ordinanza della medesima Corte, ordinanza non emanabile in quanto il potere del giudice d'appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti già prodotti nel grado precedente del giudizio è da ritenere limitato alle ipotesi di impugnazione contro sentenze non definitive. Il motivo è inammissibile. È corretto il richiamo operato dal ricorrente all'orientamento di questa Corte secondo il quale "i documenti della fase monitoria sono sempre producibili anche nel giudizio di appello" (cfr. Cass. n. 8693/2017). Il ricorrente, tuttavia, non considera che secondo il giudice d'appello il riconoscimento da parte di Busa di dover restituire il denaro e la quietanza contestuale alla sottoscrizione del contratto non sono prove sufficienti della dazione rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], affermazione rispetto alla quale l'esame del documento prodotto dal ricorrente, comunque visionato dal giudice d'appello, non depone in senso contrario, avendo la Corte d'appello rilevato la mancata Ric. 2019 n. 14113 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della pagina del documento contenente la quietanza. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 19 marzo 2021. zesiden gi Gio