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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 41307/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.

1. Il Tribunale di Latina, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio di venti cartucce emesso in data 4 novembre 2021 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, giacché mancante di motivazione in ordine alle finalità probatorie.

Rigettava la richiesta di restituzione di dette cartucce, rilevando che, trattandosi di cose da sottoporre a confisca obbligatoria, doveva comunque mantenersene il sequestro. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento di impugnazione.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 125 e 324, comma 7, cod. proc. pen. e vizi della motivazione, essendo stati ignorati i rilievi mossi sulla necessità dell'esposizione delle finalità del sequestro anche per il corpo del reato, nella specie individuato nella contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.

Il ricorso, inoltre, critica la decisione in quanto non ha considerato gli ulteriori rilievi difensivi che rappresentano l'impedimento del ricorrente, per motivi di salute, a presentare la denuncia, nei termini di legge, del regolare acquisto delle cartucce sottoposte a sequestro.

Infine, la difesa censura la condanna al pagamento delle spese del procedimento, a fronte di una decisione che, accogliendo la richiesta di riesame, annullava il decreto impugnato.

3. In data 1 febbraio 2022 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], con firma autenticata dal suo difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA]

1. In ragione della rinuncia di cui sopra, validamente intervenuta, il ricorso va dichiarato inammissibile conformemente al disposto di cui all'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. 2.

Da ciò discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Considerato che le ragioni indicate come alla base della rinuncia (archiviazione del procedimento) risultano solamente asserite e, comunque, non pienamente giustificative della proposizione delle originarie doglianze e dei tempi in cui è stata rappresentata la stessa rinuncia, il ricorrente, a fronte di pur contenuti profili di colpa, va altresì condannato al pagamento della somma determinata in euro cinquecento da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Il Tribunale di Latina, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio di venti cartucce emesso in data 4 novembre 2021 dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, giacché mancante di motivazione in ordine alle finalità probatorie. Rigettava la richiesta di restituzione di dette cartucce, rilevando che, trattandosi di cose da sottoporre a confisca obbligatoria, doveva comunque mantenersene il sequestro. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento di impugnazione. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 125 e 324, comma 7, cod. proc. pen. e vizi della motivazione, essendo stati ignorati i rilievi mossi sulla necessità dell'esposizione delle finalità del sequestro anche per il corpo del reato, nella specie individuato nella contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. Il ricorso, inoltre, critica la decisione in quanto non ha considerato gli ulteriori rilievi difensivi che rappresentano l'impedimento del ricorrente, per motivi di salute, a presentare la denuncia, nei termini di legge, del regolare acquisto delle cartucce sottoposte a sequestro. Infine, la difesa censura la condanna al pagamento delle spese del procedimento, a fronte di una decisione che, accogliendo la richiesta di riesame, annullava il decreto impugnato. 3. In data 1 febbraio 2022 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], con firma autenticata dal suo difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] 1. In ragione della rinuncia di cui sopra, validamente intervenuta, il ricorso va dichiarato inammissibile conformemente al disposto di cui all'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. 2. Da ciò discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato che le ragioni indicate come alla base della rinuncia (archiviazione del procedimento) risultano solamente asserite e, comunque, non pienamente giustificative della proposizione delle originarie doglianze e dei tempi in cui è stata rappresentata la stessa rinuncia, il ricorrente, a fronte di pur contenuti profili di colpa, va altresì condannato al pagamento della somma determinata in euro cinquecento da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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