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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2026

Cassazione n. 30060/2026

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che il ricorso è stato trattato con procedura de plano a norma dell’art. 610, comma5-bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in accoglimento del concordato prospettato dalle parti, riducevaad anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 4mila di multa la pena inflitta a PepeDavide per i delitti di riciclaggio continuato ed associazione per delinquere ascrittigli in rubrica.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivo laviolazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disposta conferma dellastatuizione relativa alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pp.uu. per anni cinque,nonostante la riduzione della pena principale e il bilanciamento tra attenuanti generiche erecidiva, senza alcuna verifica in ordine alla perdurante legalità e proporzionalità della stessa.3.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito che, ai fini dell'applicazione all'esito delgiudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversiriguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzioneeffettuata per la scelta del rito (Sez.

U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980 - 01) e, incaso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misuradella pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito delladiminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento dellacontinuazione (Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Rv. 270240 - 01).Nella specie la pena base per il più grave delitto di riciclaggio è stata dalle parti individuata inanni quattro, mesi sei di reclusione e 5mila euro di multa sicchè, tenuto conto della riduzioneper la scelta del rito, la stessa è pari ad anni tre di reclusione, rendendo del tutto legittima laconferma pronunciata dalla Corte territoriale della pena accessoria dell’interdizione temporaneadai pubblici uffici a norma dell’art. 29, comma primo, secondo periodo, cod.pen.4.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a normadell’art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Coì deciso in Roma il 24 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che il ricorso è stato trattato con procedura de plano a norma dell’art. 610, comma5-bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in accoglimento del concordato prospettato dalle parti, riducevaad anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 4mila di multa la pena inflitta a PepeDavide per i delitti di riciclaggio continuato ed associazione per delinquere ascrittigli in rubrica.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivo laviolazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disposta conferma dellastatuizione relativa alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pp.uu. per anni cinque,nonostante la riduzione della pena principale e il bilanciamento tra attenuanti generiche erecidiva, senza alcuna verifica in ordine alla perdurante legalità e proporzionalità della stessa.3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha chiarito che, ai fini dell'applicazione all'esito delgiudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversiriguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzioneeffettuata per la scelta del rito (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980 - 01) e, incaso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misuradella pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito delladiminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento dellacontinuazione (Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Rv. 270240 - 01).Nella specie la pena base per il più grave delitto di riciclaggio è stata dalle parti individuata inanni quattro, mesi sei di reclusione e 5mila euro di multa sicchè, tenuto conto della riduzioneper la scelta del rito, la stessa è pari ad anni tre di reclusione, rendendo del tutto legittima laconferma pronunciata dalla Corte territoriale della pena accessoria dell’interdizione temporaneadai pubblici uffici a norma dell’art. 29, comma primo, secondo periodo, cod.pen.4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a normadell’art. 616 cod.proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Coì deciso in Roma il 24 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]