CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2021
Cassazione n. 38394/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania ,t/.44/ itf‘iS [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]:3-/:"LOM in [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore Avv. tkaria Crema, anche in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata al ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto l'accoglimento del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 marzo 2021 il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'appello presentato dal P.M. avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Brescia in data 15/1/2021, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990, oggetto di contestazione provvisoria, fatta eccezione per il capo 19) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per il capo 21) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si deduce in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine ai presupposti per la retrodatazione della decorrenza della misura. Si segnala che [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto il 5/11/2018 nel procedimento 16519/17 per fatti connessi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e che l'attività captativa era già in corso al momento di quell'arresto, cosicché erano già conosciute le fonti di prova del nuovo titolo cautelare. Erroneamente era stato posto a carico della difesa l'onere di dar conto della desumibilità degli atti posti a fondamento della misura, a fronte di indagini avviate nel medesimo ufficio e prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], essendo le stesse le operazioni di intercettazione utilizzate. Il Tribunale avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui il P.M. nel primo procedimento non aveva potuto cogliere la portata degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza, pur già presenti all'emissione della prima. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 8, 16, 328, comma 1 -bis e 51, comma 3 -bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla continuità tra i gruppi di Brescia e di Parma nell'ambito di un unico sodalizio criminale. Il Tribunale aveva ritenuto l'unicità del sodalizio associativo, nel presupposto della continuità ad esso assicurata dal gruppo di Parma, quando il G.I.P. si era espresso in senso diverso e a fronte di ciò non era stata fornita un'adeguata motivazione tale da suffragare la validità degli argomenti usati.Avrebbe dovuto per contro ritenersi che il gruppo di Parma, ove sussistente, costituisse realtà autonoma, in assenza di contatti tra i componenti e i vertici del sodalizio, nonché tra [OSCURATO:PERSONA] e il duo Miraka/Metushi, ciò che influiva sulla competenza, che avrebbe dovuto essere attribuita al G.I.P. del Tribunale di Bologna. 2.3. Con il terzo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo. L'ordinanza impugnata non faceva riferimento a [OSCURATO:PERSONA], se non in un rapido passaggio in cui si menzionavano i collaboratori di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla realizzazione di singoli reati-fine. Ma non era stato dato conto di un contributo, sia pur minimo, fornito dal ricorrente, non essendo sufficiente il riferimento alla commissione dei reati fine, peraltro limitati a due soltanto. 2.4. Con il quarto motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione al sodalizio, in relazione alla verifica dell'elemento psicologico. Il Tribunale aveva valorizzato gli elementi volti a suffragare l'assunto dell'unicità e della continuità organizzativa del sodalizio, ma non aveva idoneamente motivato in ordine all'intraneità del ricorrente, qualificata dalla sussistenza dell'elemento soggettivo, riferito alla coscienza e volontà di partecipare per la realizzazione del programma comune. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all'attualità del pericolo di reiterazione. A fronte di condotte risalenti al 2018 si sarebbe dovuto dar conto della persistenza della medesima situazione di fatto ovvero di elementi espressivi della continuità del periculum libertatis, desunta da elementi sintomaticamente rilevanti ai fini della verifica dell'effettività ed attualità dello stesso. Ma il Tribunale non aveva dato conto degli elementi concreti a tal fine valutabili, essendosi limitato alla considerazione della gravità dei fatti e dei precedenti, non di elementi rappresentativi di situazioni successive alla commissione dei reati in esame. Inoltre quanto allo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerarsi il ridimensionamento della pena irrogatagli per il fatto oggetto del separato procedimento con assoluzione dal reato associativo di cui doveva rispondere anche [OSCURATO:PERSONA], menzionato nell'ordinanza come suo cliente. 3. Hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].I 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità della notifica dell'avviso per il giudizio cautelare di appello all'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva rilevato che la notifica era stata regolarmente effettuata presso il difensore, in quanto si trattava di soggetto che si trovava all'estero, ma aveva fatto al riguardo una valutazione cumulativa, riferita a più indagati, senza considerare che nell'appello del P.M. si faceva riferimento ad una domiciliazione in Parma e che comunque non risultavano elementi dai quali risultasse con certezza che il soggetto si trovava all'estero, non essendo stati applicati peraltro gli artt.157 e 159 cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo si deduce nell'interesse dei due ricorrenti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare il tempo trascorso, le caratteristiche della condotta e il vissuto degli indagati. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto della personalità dell'indagato, in relazione alla giovane età e alla marginalità del contributo attribuitogli, ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non aveva considerato il tempo trascorso e l'incensuratezza dell'indagato, essendo inoltre solo due le condotte illecite nelle quali, a parte il reato associativo, si ipotizzava il suo coinvolgimento, a dimostrazione di un ruolo non di primo piano. Il Tribunale illogicamente aveva contrapposto il vissuto e le modalità della condotta illecita con il tempo trascorso, giungendo indebitamente a ravvisare l'attualità delle esigenze cautelari. 4. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] anche con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.169, 127 e 310 cod. proc. pen. Indebitamente l'avviso di udienza era stato notificato direttamente al difensore di ufficio, sulla base duna giurisprudenza riferita al giudizio di riesame, i non pertinente nel giudizio di appello in cui non vi erano le addotte ragioni di urgenza, a fronte di un appello del gennaio, cui era seguita la fissazione dell'udienza il 30 marzo 2021. 4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al tema dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Il Tribunale, pur avendo dato conto della risalenza dei fatti ad epoca non successiva al novembre 2018, aveva valorizzato il preteso inserimento del ricorrente in contesti criminali, a fronte della sua incensuratezza, aveva sottolineato non meglio precisate disponibilità economiche e contatti con diversi stati europei, ma aveva comunque fatto riferimento ad elementi inerenti al periodo precedente, senza dar conto di elementi successivi, idonei ad attestare la continuità e l'attualità del pericolo, già escluse dal G.I.P. 4.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato associativo. A fronte di quanto rilevato dal G.I.P. in ordine all'insussistenza di elementi idonei a suffragare una continuità associativa tra il gruppo di Brescia e quello di Parma, per la mancanza di contatti tra il gruppo di Brescia e il capo, cioè [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe potuto comandare l'azione di soggetti non incontrati né contattati, il Tribunale aveva fatto riferimento alla circostanza che la base logistica e i luoghi di custodia erano stati nuovamente collocati a Brescia, ma tale spostamento non avrebbe potuto rilevare al fine di suffragare l'unicità dell'associazione, essendo stati a tale scopo valorizzati elementi inconsistenti, rivelatori di conflitti di interessi. Nessun elemento inoltre suffragava spostamenti dei sodali dall'Italia all'Olanda, mentre altri elementi, come la disponibilità di unità abitative e di auto con sottofondo, erano compatibili con il concorso di persone. 4.4. Con il quarto motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al reato di cui al capo 20). Non era stato chiarito come la conversazione dell'8 ottobre 2018 potesse coinvolgere il ricorrente e perché la stessa fosse riferibile al fatto di cui al capo 20), risalente al luglio e non ad alcuni giorni prima, fermo restando che si sarebbero potuti trarre argomenti contrari alla sussistenza di un sodalizio. 4.5. Con il quinto motivo deduce mancanza di motivazione in ordine al capo 21). Sfuggiva la ragione per cui la stessa conversazione avrebbe dovuto porsi a fondamento della gravità indiziaria per il capo 21), a distanza di mesi dal viaggio di [OSCURATO:PERSONA] in Olanda. 5. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione alle norme sull'intervento e l'assistenza difensiva dell'imputato nell'ambito del giudizio cautelare. In data 31 maggio 2021 il difensore di ufficio dell'indagato aveva chiesto di essere sostituito con avvocato cassazionista, onde assicurare al predetto l'effettività della garanzia difensiva. La richiesta era stata ribadita, finché era stato nominato difensore d'ufficio un avvocato cassazionista, quando mancavano pochi giorni allo spirare del termine per l'impugnazione, senza che fosse stato disposto l'avviso di deposito in favore del nuovo difensore [OSCURATO:PERSONA] la rilevanza del presidio difensivo, avrebbe dovuto fin dall'inizio assicurarsi una difesa idonea da parte di avvocato cassazionista, più che mai dopo il provvedimento con cui era stato accolto l'appello del P.M., risultando violate le garanzie difensive anche in ragione del fatto che contrariamente a quanto prospettato da una sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione non è possibile la delega da parte di un difensore ad un avvocato cassazionista, perché in sua sostituzione presenti ricorso. Eccepisce in subordine il ricorrente l'illegittimità costituzionale delle norme richiamate, perché la loro interpretazione risulta elusiva delle garanzie difensive. 5.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello del P.M. Il Tribunale aveva erroneamente interpretato la doglianza, come difetto di specificità, mentre si era rilevata la mancanza di elementi individualizzanti, idonei a tratteggiare la responsabilità del singolo. Il vizio non avrebbe potuto dirsi sanato dal richiamo ai gravi indizi per i reati fine indicati nella originaria richiesta. La misura era stata disposta principalmente per il reato associativo, ipotesi ignorata dal generico richiamo dei reati minori. 5.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al ruolo del ricorrente. La posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata diversamente rappresentata, dapprima come capo, poi come subalterno, non consentendosi un idoneo apprezzamento della stessa anche ai fini di un giudizio sulla proporzionalità della misura applicata. 5.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale anello di congiunzione nel passaggio dal primo al secondo gruppo e in ordine al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale. Il Tribunale aveva respinto l'idea di una successione di gruppi diversi prospettata dal G.I.P. e aveva postulato una continuità operativa da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma in contrasto con il fatto che l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] era successivo all'arresto di Metushi che avrebbe dovuto giustificare il ruolo assunto dal gruppo di Parma. Peraltro nulla supportava l'assunto che [OSCURATO:PERSONA] concorresse in una realtà associativa precedente e composta da soggetti diversi, essendo arbitraria la conclusione che il predetto avesse avuto il ruolo di anello di congiunzione, ipotesi volta solo alla reiezione della questione di incompetenza territoriale. 5.5. Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato.Era stato dato rilievo ai contatti con i sodali ma non avrebbe potuto valutarsi la gravità dei reati e la sussistenza di quei contatti per ravvisare il pericolo di reiterazione, non essendo stato dato conto della concretezza e attualità dello stesso. 5.6. Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al pericolo di fuga. Il solo accenno alla dimora estera di [OSCURATO:PERSONA], a pretesi contatti in stati europei e a non meglio identificate disponibilità economiche non avrebbe potuto costituire idoneo apparato argomentativo a riscontro del pericolo di fuga. 6. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.591 e 582 cod. proc. pen. L'impugnazione del P.M. avrebbe dovuto reputarsi inammissibile, in quanto al momento della presentazione dell'appello non era stato attestato il nome della persona che aveva materialmente depositato l'atto. 6.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.581 e 310 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'appello del P.M. I motivi di appello erano privi del carattere di specificità, esaurendosi nel richiamo della richiesta di rivalutazione del materiale a sostegno dell'istanza cautelare. Il Tribunale si era fatto carico della questione sottolineando che avrebbe dovuto darsi rilievo alla mancanza di vaglio critico da parte del G.I.P., che tuttavia aveva escluso il quadro indiziario in ordine all'ipotesi associativa con argomentazioni non meramente apparenti, non potendosi dare rilievo all'affermazione iniziale dello stesso G.I.P. in ordine alla non necessità di una valutazione dei gravi indizi. In realtà erano stati tratteggiati gli elementi necessari per la configurazione dell'associazione criminale, alla luce dei quali era stata valutata la circostanza che dopo gli arresti del dicembre 2017 i compiti erano stati trasferiti al gruppo di Parma, essendosi per questo concluso nel senso dell'insussistenza dell'associazione ipotizzata. Del resto tutti gli elementi valorizzati dal Tribunale per prospettare la specificità dell'appello erano stati valutati dal G.I.P., che aveva argomentato in ordine alla mancanza di elementi dai quali emergessero contatti tra i componenti del gruppo di Brescia e quello indicato come il capo del gruppo, il quale non avrebbe potuto comandare l'azione di soggetti da lui non conosciuti, in ordine ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il duo Miraka/Metushi essendosi denunciata la mancanza di rapporti con altri indagati del medesimo procedimento, in ordine alla riconducibilità dell'auto usata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al gruppo di Brescia, non essendo consentito di validare l'ipotesi, dato il lasso di tempo intercorso. Di qui il vizio strutturale dell'appello. 6.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria a carico del ricorrente per il reato associativo. Era graficamente assente la rappresentazione della gravità indiziaria a carico del ricorrente sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, essendo espresso solo un generico riferimento ai soggetti che collaboravano con [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati fine. Non avrebbe potuto valorizzarsi la trattazione del tema in relazione ad altri indagati e quella riguardante singoli reati fine, in assenza dell'inquadramento partecipativo della condotta del singolo, sia pur correlato a quei reati in relazione alle modalità, alla reiterazione, ai rapporti tra i soggetti. 6.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Pur avendo dato rilievo alla pregressa sottoposizione al regime della restrizione domiciliare con controllo elettronico, senza segnalazioni a carico, il Tribunale aveva omesso di considerare che il sistema di controllo era stato installato dopo diversi mesi di restrizione domiciliare e che nell'ottobre 2020 il ricorrente era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa, ciò che avrebbe dovuto condurre a reputare insussistente il pericolo di reiterazione, avendo il ricorrente dato prova di recisione dei rapporti con ambienti criminali. Contraddittoriamente era stata inoltre segnalata la necessità della custodia e nel contempo la capacità di autocontrollo del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo luogo risultano fondati i motivi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti la nullità del giudizio di appello cautelare, svoltosi nei loro confronti, derivante dalle modalità della notifica dell'avviso. Risulta invero che si è proceduto a notifica direttamente a mani del difensore di ufficio dei predetti, in quanto dimoranti all'estero. Senonché, come correttamente rilevato nei richiamati motivi, è stato a tal fine valorizzato un orientamento giurisprudenziale che concerne il giudizio di riesame avverso l'ordinanza con cui è stata disposta una misura cautelare, giudizio che impone precise cadenze temporali, volte ad una rapida verifica della legittimità della misura, e incompatibile con l'utilizzo di modalità di notifica implicanti ricerche anche all'estero o l'invio della raccomandata di cui all'art. 169 cod. proc. pen.Proprio per questo si è affermato che «la notifica dell'avviso dell'udienza per la trattazione del riesame di misura coercitiva personale nei confronti di indagato o imputato che si trovi all'estero è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, senza necessità di osservare la procedura prevista dall'art. 169 cod. proc. pen., attesa l'esigenza di un tempestivo controllo sulla legittimità del provvedimento coercitivo» (Sez. 1, n. 51351 del 16/10/2018, Inquieto, Rv. 274848). Ma tale necessità non ricorre nel ben diverso caso di un giudizio di appello cautelare, avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza con cui è stata negata l'applicazione di una misura, giudizio che deve parimenti svolgersi in tempi ristretti e che tuttavia non impone una deroga alle ordinarie regole stabilite per la validità del contraddittorio. Deve invero sul punto richiamarsi il diverso orientamento in forza del quale «in tema di procedure incidentali "de libertate", nell'ipotesi di appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di indagato residente all'estero ad un indirizzo noto, non è sufficiente a garantire i diritti di difesa la notifica dell'avviso dell' udienza camerale al solo difensore, ma occorre procedere alla notifica anche all'indagato nelle forme di cui all'art. 169 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4083 del 13/11/2002, dep. 2003, Lombardo, Rv. 224699). Di qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia. Deve solo precisarsi che il Tribunale aveva esaminato l'analoga eccezione sollevata anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: tuttavia non è ravvisabile l'effetto estensivo, in quanto ciascuna posizione deve reputarsi autonoma, e neppure può rilevarsi la questione di ufficio, dopo che la stessa, pur originariamente sollevata, è stata respinta e non è stata poi riproposta nel giudizio di impugnazione (sul punto in generale Sez. 6, n. 27391 del 1/4/2021, Siciliano, Rv. 281691). 2. Quanto al resto, si rileva in primo luogo l'infondatezza del secondo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto il tema dell'inammissibilità dell'appello del P.M. 2.1. Sul punto il Tribunale ha correttamente rilevato che il Pubblico Ministero appellante aveva richiamato la richiesta di applicazione della misura cautelare con riferimento alla gravità indiziaria -tema non direttamente esaminato dal G.I.P.-, aveva comunque formulato specifici rilievi con riferimento alla questione della configurabilità o meno di un unico sodalizio, negata dal primo Giudice, che per questo aveva anche prospettato, pur senza dichiararla, la competenza del Tribunale di Bologna con riferimento all'associazione facente capo al gruppo di Parma, e aveva poi argomentato sulla sussistenza delle esigenze cautelari. 2.2. In tale prospettiva deve rilevarsi come l'appello si correlasse ai temi più specificamente esaminati dal primo Giudice, soffermandosi sugli argomenti valorizzati da quest'ultimo e dunque prendendo in esame anche la questione del reato associativo, sulla base di profili idonei a contrastare la diversa valutazione del primo Giudice, e poi formulando rilievi destinati a suffragare le esigenze cautelari, che erano state negate dal G.I.P. Deve del resto richiamarsi il principio secondo cui non è generico l'appello cautelare che richiami su determinati temi l'originaria richiesta, allorché sugli stessi sia mancata qualsiasi valutazione del G.I.P. (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276). Si è poi dato conto del fatto che l'appello si soffermasse sull'analisi compiuta dal primo Giudice con riguardo al reato associativo e ai profili cui a tal fine era stato dato rilievo, per ribadire l'assunto accusatorio dell'unicità del sodalizio e per confutare la diversa valutazione posta a fondamento dell'ordinanza impugnata. Né può dirsi che l'appello fosse privo di indicazioni specifiche riguardanti i singoli soggetti, dovendosi a tal fine considerare gli argomenti spesi dall'appellante anche per suffragare le esigenze cautelari, destinati a valere per tutti i soggetti coinvolti anche alla luce dell'invocata presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., salva la diversa questione della fondatezza degli assunti. 3. Inammissibile, perché manifestamente infondato, risulta il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Costituisce invero ius receptum il condivisibile principio secondo cui non può ravvisarsi alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione, nel caso in cui non sia stata specificamente indicata la persona che ne cura il deposito, allorché non sia dubbia la provenienza dell'atto (Sez. 1, n. 17549 del 12/1/2021, Maisto, Rv. 281220; Sez. 4, n. 42867 del 26/9/2019, P., Rv. 277630; Sez. 6, n. 57871 del 18/9/2018, Robledo, Rv. 274944). 4. Manifestamente infondato risulta il primo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla prospettata questione di illegittimità costituzionale. Ed invero non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa con riguardo al fatto che in sede di appello cautelare [OSCURATO:PERSONA] fosse stato difeso da difensore di ufficio non cassazionista e che dopo la nomina di un difensore cassazionista non fosse stato rinnovato l'avviso di deposito del provvedimento nei confronti di quest'ultimo, adempimento non previsto dalla legge.Deve peraltro rilevarsi come sia pienamente legittimo, contrariamente a quanto genericamente dedotto, senza uno specifico confronto con gli opposti argomenti, che il ricorso sia proposto da difensore cassazionista, nominato come sostituto del difensore di fiducia o di ufficio che aveva in precedenza assistito il soggetto interessato (Sez. U. n. 40517 del 28/4/2016, Taysir, Rv. 267627), principio che vale fra l'altro a prevenire in radice i potenziali pregiudizi che sono stati addotti a sostegno della questione di illegittimità costituzionale. 5. Inammissibile risulta di per sé l'eccezione di incompetenza territoriale. La stessa in realtà si correla ad una questione di merito, riguardante la configurabilità o meno di un'associazione unitaria, cosicché si tratta pur sempre di valutare la motivazione in ordine alla gravità indiziaria del reato associativo, per comprendere se siano stati a tal fine formulati rilievi idonei a contrastare la valutazione del primo Giudice, incentrata sulla autonomia del gruppo di Parma. Vuoi dirsi dunque che il tema assume un rilievo sostanziale prima che processuale, fermo restando che il primo giudice non ha dichiarato l'incompetenza in parte qua, ma si è limitato a trarre le possibili conclusioni derivanti dalla propria valutazione inerente alla struttura del sodalizio. Va dunque sotto tale riguardo osservato come, sulla scorta di puntuali rilievi esposti nell'appello del P.M., il Tribunale abbia tutt'altro che illogicamente ravvisato l'unitarietà del sodalizio dedito al narcotraffico, rilevando che l'elemento unificante era rappresentato dalla costante operatività degli organi apicali -uno dei quali stabilmente all'estero e capace di reggere le fila di un vasto traffico-, avvalsisi dapprima dei soggetti (Metushi e Miraka fra gli altri) gravitanti nella zona di Brescia, in cui dunque la consorteria aveva rivelato all'esterno la propria capacità di azione nel settore degli approvvigionamenti e della vendita di stupefacenti, e poi del contributo di soggetti gravitanti nella zona di Parma, già in contatto con i primi, quali acquirenti di partite di stupefacenti, per proseguire ad alimentare il medesimo canale di rifornimento e smercio, peraltro utilizzando anche strumenti, come una macchina preparata per occultare la droga, ordinata su iniziativa del gruppo di Brescia, o particolari telefoni non facilmente intercettabili, da ricondurre a patrimonio o a comune modalità operativa della consorteria. Ma il Tribunale ha anche sottolineato come i soggetti riconducibili alla zona di Parma avessero anche collaborato all'esazione di crediti facenti capo all'attività del gruppo di Brescia e avessero inoltre fornito un ausilio ai fini della difesa legale di soggetti appartenenti a tale gruppo, elementi che hanno condotto a ravvisare un unitario programma e un unitario centro di interessi, sia pur tradottosi in un'articolazione dell'attività di rifornimento e spaccio nei diversi periodi, con il gruppo di Parma subentrato a quello di Brescia, a seguito dell'arresto degli esponenti di quest'ultimo, e con lo [OSCURATO:PERSONA] che sotto tale profilo, come sottolineato dal Tribunale, aveva svolto il ruolo di cerniera e anello di collegamento, nel quadro di una strategia perdurante. D'altro canto, assume rilievo proprio il ruolo degli organi apicali e quello di chi, come lo [OSCURATO:PERSONA], teneva i rapporti con coloro che materialmente riversavano lo stupefacente nel territorio di riferimento, a prescindere dal fatto che chi operava in posizione egemone e con ruoli propulsivi dall'estero potesse non conoscere tutti i sodali, fermo restando che gli elementi valorizzati dal Tribunale consentono di valorizzare un intreccio programmatico, organizzativo ed operativo, riconducibile ad un sodalizio omogeneo ed unitario. In tale prospettiva, essendosi dato correttamente rilievo al luogo in cui si è manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 2, n. 50338 del 3/12/2015, Signoretta, Rv. 265282), è stata ravvisata un'unitaria consorteria, operante in continuità, rispetto alla quale la competenza avrebbe dovuto attribuirsi al Tribunale di Brescia. 6. Risulta inammissibile il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], incentrato sul tema della contestazione a catena. Ed invero la doglianza risulta generica, in quanto, proprio come l'originaria deduzione, non dà conto del fatto che la gravità indiziaria per i reati oggetto del presente procedimento, in particolare per il reato associativo, fosse desumibile dagli atti al momento del rinvio a giudizio per il reato con riguardo al quale era stata emessa la prima ordinanza, non essendo a tal fine sufficiente la semplice osservazione che ex post i reati potessero dirsi accertati sulla base di fonti di prova omogenee, costituite dalle operazioni di intercettazione, occorrendo invece che l'A.G. fosse in grado di valutare sincronicamente il quadro probatorio, onde poter formulare le pertinenti valutazioni, ciò che risulta possibile, in mancanza di elementi diversi, alla luce di un'informativa tale da dar conto delle acquisizioni e dei risultati di prova in funzione della ricostruzione dell'ipotesi associativa, a fronte di ordinanza emessa inizialmente per un singolo reato di detenzione o spaccio, pur inquadrabile ex post nell'operatività di una consorteria (sul punto si richiamano i principi espressi da Sez. 2, n. 6374 del 28/1/2015, Schillaci, Rv. 262577; Sez. 3, n. 18671 del 15/1/2015, Mantello, Rv. 263511). 7. Sono manifestamente infondate le doglianze formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla gravità indiziaria per il reato associativo. Il Tribunale ha in primo luogo dato conto degli elementi che suffragano la configurabilità di un'unitaria consorteria, esaminando lo sviluppo operativo della stessa e i contributi forniti dagli organi apicali e dai soggetti che hanno provveduto ad approvvigionarsi e a smerciare lo stupefacente in Italia sulla base di un programma comune, connotato dalla costituzione di uno stabile canale di spaccio. Inoltre ha spiegato le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerarsi l'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della realizzazione dell'illecito programma, incentrato sulla prosecuzione dello stesso tipo di attività in precedenza svolta dai soggetti gravitanti nella zona di Brescia, con l'assunzione di compiti di contabilizzazione da sottoporre al controllo di [OSCURATO:PERSONA], avendo inoltre il Tribunale posto in luce che nel corso di una conversazione con il fratello della donna con cui aveva una relazione [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato di essere inserito in un gruppo dedito al narcotraffico e di essere in grado di ricavare rilevanti profitti. 8. Inammissibili, perché manifestamente infondate, risultano anche le doglianze riguardanti la gravità indiziaria formulate nel terzo e quarto motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e nel terzo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] non risulta in primo luogo alcuna contraddizione nel riferimento al ruolo dal predetto svolto, descritto come subordinato a quello di [OSCURATO:PERSONA] ma nel contempo sovraordinato a quello degli altri soggetti appartenenti al gruppo di Brescia e a quello di Parma, che curavano i rifornimenti e lo spaccio di stupefacenti. Il Tribunale ha dato conto della posizione sovraordinata di [OSCURATO:PERSONA], ma anche del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era il privilegiato interlocutore di costui e teneva poi i contatti con chi operava in Italia, curando anche la riscossione dei crediti. D'altro canto, lo [OSCURATO:PERSONA] è stato inserito nel sodalizio non solo con riferimento a contatti con [OSCURATO:PERSONA] e complici di costui, ma anche in relazione a rapporti con esponenti del gruppo di Brescia, avendo comunque da lungo tempo rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. Non costituisce dunque un artificioso espediente l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di anello di congiunzione dei settori operativi succedutisi nel tempo, avendo il predetto agito, secondo la ricostruzione del Tribunale, quale soggetto consapevolmente dedito a favorire lo sviluppo dell'attività di fornitura e spaccio di stupefacenti. 8.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha sottolineato non solo la sua partecipazione a plurimi reati fine, ma anche segnalato come il predetto avesse contezza di essere parte di un vasto programma, tanto da aver fatto cenno dei suoi affari con la fidanzata, ciò che aveva giustificato le rimostranze di [OSCURATO:PERSONA] e i rimproveri di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sottolineato la consistenza del traffico. Inoltre è stato dato conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era recato direttamente in Olanda, conducendo la vettura che avrebbe dovuto essere modificata per la creazione di un doppio fondo idoneo alla custodia dello stupefacente.La complessiva analisi risulta dunque idonea a segnalare gli elementi in forza dei quali i ricorrenti avrebbero dovuto reputarsi sodali nell'ambito del cospicuo traffico. 9. Conclusioni diverse devono trarsi con riguardo a [OSCURATO:PERSONA]. Va al riguardo osservato che il Tribunale ha essenzialmente valorizzato la partecipazione ad alcuni reati fine, considerando il ricorrente come un collaboratore di [OSCURATO:PERSONA]. Va tuttavia rimarcato che, al di là del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è il cognato di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha formulato con riguardo al predetto valutazioni assertive in relazione alla sua compartecipazione al sodalizio. Deve sul punto rilevarsi che l'intraneità può essere desunta anche da facta concludentia, individuabili in condotte reiterate di partecipazione a reati costituenti oggetto del programma criminoso. Tuttavia deve richiamarsi a tal fine il principio per cui «in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 50965 del 2/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). A ben guardare il Tribunale non ha esaminato i singoli episodi al fine di individuare gli elementi sintomatici idonei a corroborare il giudizio di intraneità di [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che quello di mero concorrente in singole operazioni di trasporto o spaccio. Relativamente a [OSCURATO:PERSONA], dunque si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con riferimento alla gravità indiziaria per il reato associativo, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia. 10. Venendo infine all'esame dei motivi aventi ad oggetto il tema delle esigenze cautelari, deve rilevarsi come il Tribunale non si sia limitato a valorizzare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma abbia anche formulato rilievi volti a giustificare il proprio giudizio in ordine alla ravvisabilità delle esigenze cautelari, pur a fronte del lasso di tempo intercorso dall'ultimo episodio, risalente alla fine del 2018. 10.1. In tale quadro risultano infondati i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].Relativamente al primo, il Tribunale ha infatti sottolineato come fosse venuto in evidenza un traffico di rilevanti proporzioni e come in tale ambito [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto un ruolo significativo, a contatto con organi apicali e muovendosi in Italia e all'estero e dunque mostrando di saper coltivare e alimentare le dinamiche illecite venute in evidenza. Inoltre il Tribunale ha valorizzato il pericolo di fuga connesso al fatto che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto che, in ragione dei rilevanti traffici, ha mostrato di poter guadagnare profitti consistenti e di potersi muovere anche all'estero, così sottraendosi alle proprie responsabilità. Si tratta di valutazioni che si sottraggono ai rilievi difensivi, volti a contestare il presupposto per la formulazione del giudizio in ordine alla perdurante sussistenza di esigenze cautelari, alla luce del tempo trascorso, elemento tuttavia non specificamente rilevante con riguardo a soggetti che hanno mostrato di poter perpetuare la propria illecita operatività. Ciò vale anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], proprio perché lo stesso è stato considerato sulla base di elementi non illogicamente valutati come un referente di primario rilievo nella catena di spaccio di stupefacenti provenienti dall'estero e in grado di alimentare una consistente attività, anche se in concreto sono state ritenute bastevoli le cautele connesse ad una restrizione domiciliare, anche in ragione della situazione nella quale il ricorrente già si trovava. 10.2. Diverse conclusioni devono formularsi con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero con riferimento ai predetti le valutazioni del Tribunale non si misurano con le deduzioni difensive, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che sia stata reputata idonea la mera restrizione domiciliare Ed invero con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], anche a prescindere dai rilievi in merito alla configurabilità di una sua partecipazione effettiva alla consorteria, va rimarcato come il Tribunale abbia del tutto trascurato il significato attribuibile al ruolo gregario da lui assunto, tale da rendere in questo caso assai più rilevante il tempo trascorso in assenza di specifiche manifestazioni di pericolosità. Relativamente a [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha ritenuto di poter formulare valutazioni analoghe a quelle espresse sul conto di [OSCURATO:PERSONA], ma senza tener conto del fatto che il predetto non solo già si trovava agli arresti domiciliari, ma aveva anche fruito di permessi per svolgere attività lavorativa, senza che fossero emerse situazioni di pericolo, a fronte di un ruolo sostanzialmente subordinato dal predetto svolto rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA], elemento ancora una volta tale da imporre una più rigorosa valutazione in merito alla attuale sussistenza di esigenze cautelari, a fronte del lasso di tempo trascorso.Ne discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle esigenze cautelari, con rigetto nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 11. In definitiva devono essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna di costoro al pagamento delle spese processuali, mentre l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen. Da ultimo si impongono gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]