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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1974

Cassazione n. 10572/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1974 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.81 cpv., 110 e 326 cod. pen. (capo A) e artt. 81 cpv., 110 e 615-ter, commi 1 e 2, nn. 1 e 3 cod. pen., assolvendo l'imputato del reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatti commessi in Patrenò, [OSCURATO:PERSONA]Anastasia e Giarre dal 25 luglio 2012 al 9 dicembre 2012); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i proposti motivi, che lamentano vizi di violazione di legge e di motivazione, sono generici e non consentiti in questa sede, in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi delle prove medesime che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità del Voci per il residuo reato contestato e ritenuto a suo carico, atteso che egli, munito delle credenziali necessarie in quanto carabiniere, in data 13/11/2012 alle ore 13:32, aveva fatto accesso allo SDI ed ivi aveva effettuato ricerche con il proprio nominativo, non essendo ragionevolmente credibile che avesse ricevuto alcuna delega di indagine sul proprio conto o avviato indagini su di sé,) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il primo motivo è, altresì, manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.» (Sez.

U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061), come nel caso che occupa (vedasi pag. 14 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammenc0.

Così deciso il 28 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1974 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.81 cpv., 110 e 326 cod. pen. (capo A) e artt. 81 cpv., 110 e 615-ter, commi 1 e 2, nn. 1 e 3 cod. pen., assolvendo l'imputato del reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, rideterminando la pena (fatti commessi in Patrenò, [OSCURATO:PERSONA]Anastasia e Giarre dal 25 luglio 2012 al 9 dicembre 2012); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i proposti motivi, che lamentano vizi di violazione di legge e di motivazione, sono generici e non consentiti in questa sede, in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi delle prove medesime che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità del Voci per il residuo reato contestato e ritenuto a suo carico, atteso che egli, munito delle credenziali necessarie in quanto carabiniere, in data 13/11/2012 alle ore 13:32, aveva fatto accesso allo SDI ed ivi aveva effettuato ricerche con il proprio nominativo, non essendo ragionevolmente credibile che avesse ricevuto alcuna delega di indagine sul proprio conto o avviato indagini su di sé,) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il primo motivo è, altresì, manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.» (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061), come nel caso che occupa (vedasi pag. 14 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammenc0. Così deciso il 28 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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