CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 04929/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25582-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Oggetto Ordinanza interlocutoria Previdenza complementare Contributi omessi a fondo complementare R.G.N.25582/2023 Cron. Rep. Ud13/01/2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 731/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/06/2023 R.G.N. 135/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello di Milano,in parziale riforma della decisione di prime cure, ha accolto il gravame dell'INPS e rigettato le domande degli attuali ricorrenti, dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (come rispettivamente indicati nella sentenza impugnata) e poi passati alle dipendenze della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con le quali avevano richiesto la condanna dell'Istituto, quale ente gestore del Fondo di garanzia, al pagamento degli importi richiesti per trattamento di fine rapporto e ultime tre mensilità della retribuzione. 2.La Corte territoriale ha rigettato, invece, il gravame dell’Inps, confermando, per tale capo, la decisione di prime cure, di condanna dell'INPS al versamento dei contributi omessi al fondo complementare Cometa, risultata acquisita la relativa iscrizione dei lavoratori Passoni, Tagliabue e Viscardi. 3.A fondamento della decisione di parziale riforma della pronuncia di primo grado, i giudici d'appello hanno osservato che non poteva essere invocato l'intervento del Fondo di garanzia in ordine alle somme non corrisposte dal datore di lavoro ammesso all'amministrazione straordinaria, stante la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario dell'azienda, non potendo opporsi all'INPS la concordata deroga alla solidarietà prevista dall'art. 2112 cod. civ. e rispondendo il cessionario in bonis delle obbl igazioni del cedente rimaste inadempiute. 4.Quanto al capo di domanda relativo alla condanna dell'INPS al versamento , al fondo complementare Cometa, dei contributi trattenuti dal datore di lavoro e non versati al predetto fondo complementare , la Corte di merito, a fondamento della statuizione di condanna, ha rimarcato la natura giuridica previdenziale, e non retributiva,della quota di TFR conferita al fondo complementare, sul presupposto che la funzione del Fondo di garanzia fosse quella non già di erogare alcunché direttamente ai lavoratori, sibbene di integrare,presso la gestione di previdenza complementare interessata,i contributi omessi. 5.I ricorrenti in epigrafe indicati ricorrono per cassazione contro la sentenza d’appello, avverso i capi della decisione a loro sfavorevoli, formulando tre motivi di censure avverso cui l’INPS resiste con controricorso. 6.L'INPS ha successivamente proposto ricorso, affidato a tre motivi, avverso la statuizione di condanna alversamento al fondo complementare Cometa dei contributi omessi in riferimento ai lavoratori Passoni, Tagliabue e Viscardi, avverso il quale i predetti lavoratori hanno spiegato difese con controricorso. 7.Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 8.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 9.All'esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2025 e della riconvocazione in data 13 gennaio 2026, il Collegio ha deliberato di rimettere alla trattazione in pubblica udienza il ricorso dell’INPS avverso la statuizione di condanna al versamento dei contributi omessi al fondo complementare Cometa, atteso il rilievo nomofilatticodei temi implicati dalla questione dibattuta. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Così deciso in