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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 34317/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno del 29 gennaio 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2 e 5, cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, avanzando, con un unico motivo, richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in ossequio a quanto previsto dalla c.d.

"riforma Cartabia", essendovi stata la remissione della querela originariamente proposta da parte della persona offesa.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerata la troncante valenza del principio espresso da questa Corte di legittimità per cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno del 29 gennaio 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2 e 5, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, avanzando, con un unico motivo, richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, in ossequio a quanto previsto dalla c.d. "riforma Cartabia", essendovi stata la remissione della querela originariamente proposta da parte della persona offesa. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerata la troncante valenza del principio espresso da questa Corte di legittimità per cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore P
Sentenza Cassazione n. 34317/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris