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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25753/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, Rilevato che il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di riduzione della confisca per equivalente disposta con la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Napoli in data 3/3/2014, c:onfermata dalla Corte d'Appello di Napoli il 2/3/2016; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'illegittimità e alla proporzionalità della quantificazione della somma da confiscare; Rilevato che, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato, sulla questione oggetto dell'incidente di esecuzione, relativa alla determinazione della somma da sottoporre a confisca per equivalente, si è espresso il giudice della cognizione che ha determinato gli importi sulla base della somma indebitamente percepita; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto richiede un provvedimento in ordine al quale opera la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen.

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, Rilevato che il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di riduzione della confisca per equivalente disposta con la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Napoli in data 3/3/2014, c:onfermata dalla Corte d'Appello di Napoli il 2/3/2016; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'illegittimità e alla proporzionalità della quantificazione della somma da confiscare; Rilevato che, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato, sulla questione oggetto dell'incidente di esecuzione, relativa alla determinazione della somma da sottoporre a confisca per equivalente, si è espresso il giudice della cognizione che ha determinato gli importi sulla base della somma indebitamente percepita; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto richiede un provvedimento in ordine al quale opera la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 25753/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris