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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 dicembre 2023

Cassazione n. 04298/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.05035/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio; rappresentat i e difesi dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procurain calce al ricorso ; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura allegataal controricorso; -controricorrente - per la cassazione dellasentenza n.1856/2020 del la Corte d’appello di Venezia, depositata il 21 luglio 2020; C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 8 dicembre2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2003, la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il suo socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] citarono , dinanzi al Tribunale di Venezia,la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e – dopo avere esposto che tale istituto, pur avendo dato atto, con lettera del 9maggio 2000, dell’estinzione di tutte le posizioni creditorie nei loro confronti, aveva illegittimamente protratto, sino al giugno 2002, la segnalazione alla CentraleRischi della Banca d’ Italia sia dell a Rashid y s.a.s. che de l sig. [OSCURATO:PERSONA] per le garanzie prestate– ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni causati dalle illecite segnalazioni (precisamente: dei danni patrimoniali , per complessivi E uro 354.776,39; del danno all'immagine e alla reputazione, per E uro 200.000,00 ciascuno; e del danno morale , da liquidarsi equitativamente). 2.Costituitasi la banca convenuta , i l Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione degli originari attori. 3.Questi ultimi proposero ricorso per cassazione, sulla base di tr e motivi.

Con ordinanza 7 settembre 2018, n.21917, questa Corte di legittimità accolse, anzitutto, il primo motivo con cui i ricorrenti avevano censurato la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità,ex art.342 cod. proc. civ., del motivo di appello concernente l’omessa valutazione, da parte del Tribunale, dell'efficienza causale (anche se in concorso con la condotta posta in essere da altri due istituti: [OSCURATO:PERSONA] di Siena e Banca P opolare di Vicenza) d ella C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. protratta, illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, in relazione ai danni da loro subìti; in secondo luogo, dato atto dell’assorbimentodel secondo motivo, questa Corte accolse altresì il terzo, con cui era stato in sostanza lamentato il mancato esame del capo di domanda relativo al danno non patrimoniale , ritenuto indebitamente assorbito dal la reiezione di quello relativo al danno patrimoniale, per mancata prova del nesso di causalità, nonostante i diversi presupposti di t a le pregiudizio.

4. Rinviata la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizionecon il mandato di «riesaminare il merito» della domanda risarcitoria, «anche in ordine alla sussistenza effettiva dei danni e alla loro configurabilità» (così Cass. 07/09/2018, n. 21917, cit. ), quest’ultima l’ha rigettata, consentenza 21 luglio 2020, n.1856, sulla base dei seguenti rilievi: I- premesso che la segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] , posta in essere dalla Banca N azionale del Lavoro, si era illegittimamente protratta, «anche dopo l’intero saldo del dovuto», dal maggio 2000 a l giugno 2002, essa era bensì concorsa, con quelle operate da altri istitutidi credito (la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e la Monte dei Paschi di Siena) a cagionare la revoca degli affidamenti concessi dal [OSCURATO:PERSONA], ma, tuttavia , tale revoca – avvenuta nel maggio del 2002 –non aveva , a sua volta , cagionato o concorso a cagionare le conseguenze dannose patrimonialilamentate dagli attori-appellanti; infatti, la dedotta chiusura del negozio storico di Vicenza, con liquidazione a m età prezzo della merce ivi contenuta , quantunque provata con documenti attestanti l’attuazione di una serie di vendite promozionali e la liquidazione per cessata attività, si era verificata tra C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. il febbraioe l’ottobre del 2001 e non poteva essere stata generata dalla revoca degli affidamenti, che sarebbe avvenuta nel maggio 2002; la dedotta cessione della quota di un immobile a prezzo svantaggioso non era provata poiché non era dimostrata l ’ incongruità del prezzo di vendita; infine, la dedotta impossibilità di ottenere credito da altre banche (segnatamente, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), era stata dimostrata solo con riferimento al primo istituto, ma il testimone escussosul punto l’aveva datata al settembre 2001, allorché la crisi dell’impresaera già evidente ; II-il capo di domanda relativo al danno non patrimoniale era del tutto sfornito di prova,non essendovi in atti « né document i né capitoli di prova sul punto su cui poter fondare, a nche solo in via presuntiva, la sussistenza del danno lamentato all’immagine commerciale della società e al patimento lamentato dal [OSCURATO:SOCIETA]» (pp.9 e 10 della sentenza impugnata).

5. Per la cassazione della sentenza della Corte veneta ricorrono la Rashidis.a.s. e il suo socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], sullabase di quattro motivi .

Risponde con controricorso la B anca [OSCURATO:SOCIETA]..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ..

Il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo viene denunciata la « Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per errore di percezione nella C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. valutazione delle prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., visto anche l’art. 111 Cost.». 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c., visti gli artt. 112, 113 c.p.c., 1218, 2043 e 2050 c.c.».

1.3. Con il terzo motivo viene denunciata la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, visti gli artt. 113 c.p.c., 1175, 1375, 1218, 2050, 2727, 2729c.c. e art. 5 del T.U.B.». 1.4.Con il quarto motivo viene denunciata la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, visti gli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., 2043, 2056 e 2059, 2727 c.c. e art. 9 e 29 della legge n. 675/1996».

2. Il primo e il quarto motivo censurano la valutazione delle risultanze istruttorie, in via generale e con riferimento al danno non patrimoniale: essi, dunque, sono inammissibili perché , ad onta della loro formale intestazione, attengono a profili di merito e tendono a suscitare da questa Corte di legittimità una ricostruzione dei fatti alternativa a quella compiuta dal giudice d’appello e ad esso incensurabilmente riservata.

3. Invece , sono fondati il secondo e il terzo motivo (che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione), i quali censurano debitamente i vizi di legittimità presenti nella pronuncia impugnata conriferimento alla ricostruzione del nesso di causalità , nei due segmenti della causalità materiale e della causalità giuridica, e all’osservanza delle relative regole di struttura.

I ricorrenti lamentano in sostanza, l’ erronea ricostruzione della sequenza condotta – danno / evento – dann i / conseguenz a , operata dalla Corte di merito , la quale , al riguardo, avrebbe commesso due errori: C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. a) per un verso , avrebbe i ndividuato un primo evento dannoso materialmente causato dalla condotta accertata come illecita (la protrazione della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA]) nella revoca degli affidamenti operat a dal [OSCURATO:PERSONA] V eneto nel maggio 2002 , per inferirne che esso eventodi danno non poteva essere la causa de i danni-conseguenza, identificati, in particolare, con la liquidazione del negozio effettuata tra il febbraio e l’ottobre del 2001; in proposito, i ricorrenti deducono che il danno - evento avrebbe dovuto essere individuato non nella revoca formale degli affidamenti, bensìnel blocco degli stessi operatodal [OSCURATO:PERSONA] sin dal dicembre del 1999; b)per altro verso, la Corte d’appello avrebbe omesso di identificare il secondo evento dannoso materialmente causato dalla condotta accertata come illecita , che – nelle allegazioni attoree – era stato individuatonella preclusione all’accesso al credito presso altri istituti ; evento che avrebbe dovuto presumersi come la naturale conseguenza, sul piano della causalità materiale, della illegittima segnalazione al la CentraleRischi. 3.1.Le illustrate doglianze, come si è anticipato, sono fondate.

Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoriaerano: i) l ’ illegittima protrazione della segnalazione alla C entrale - Rischi operata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro per due anni (dal maggio 2000 al giugno 2002) dopo l’ estinzione dell’obbligazione : questa circostanza costituiva, nelle allegazioni attoree, il primo presupposto costitutivo della dedotta fattispecie illecita, ovverosia la condotta antigiuridica imputataalla banca convenuta; C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ii) il blocco (non la revoca) de gli affidamenti da parte del [OSCURATO:PERSONA]: questa circostanza, dedotta quale conseguenza materiale della condotta illecita, integrava il secondo presupposto costitutivo della fattispecie, ovverosia un primo danno-evento; iii)il mancato accesso al credito di a l tri istituti : si tratta dell’a ltra circostanza dedotta come conseguenza materiale della illecita protrazione della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], dunque di un secondo danno-evento; iiii)la perdita patrimoniale derivata dalla liquidazione della merce e dalla chiusura del negoziodi Vicenza, ossia – sempre nelle allegazioni attoree –il primo danno-conseguenza causato giuridicamente dai due danni-eventi; iiiii)la perdita patrimoniale derivante dalla vendita sotto costo della quota dell’immobile: il secondo danno-conseguenza giuridicamente imputabile ai due danni-eventi; iiiiii)il pregiudizionon patrimoniale all’immagine commerciale e alla reputazione: il terzo danno-conseguenza dei due eventi dannosi.

La Corte di merito ha ritenuto non provatiil secondo e il terzo fatto dedotti comeconseguenze dannose , reputando che non vi fosse pr o va del prezzo incongruo della vendita immobiliare e del pregiudizio non patrimoniale.

Invece, ha ritenuto provato il primo fatto dedotto come conseguenza dannosa, ovverosia la liquidazione del negozio e della merce dal febbraioal settembre 2001; circostanza che è stata ritenuta dimostrata documentalmente.

Indebitamente, però (così commettendo un primo errore in iure), la Corte territoriale, anziché indagare se tale conseguenza fosse causalmente collegabile al blocco dell’affidamento, verificatosi sin dal C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1999, si è limitata ad osservare che essa non poteva essere stata provocata dalla successiva revocadell’affidamento medesimo, che era sopravvenuta soltanto nel maggio 2002.

In modo altrettanto illegittimo, poi (così commettendo un secondo errore in iure ), dopo aver reputato provata (per testimoni) la circostanza di fatto del mancato accesso al credito, per lo meno con riferimento alrifiuto opposto dal [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto tale circostanza causalmente ininfluente , sul rilievo che il rifiuto di tale istituto risaliva al settembre 2001, così evidentemente escludendoche potesse essere la conseguenza della revoca dell’affidamento del successivo maggio 2002 ; ciò, tuttav ia, senza considerare che tale circostanza nonera stata dedotta come danno-conseguenza, ma come evento di danno collegabile , sul p iano della causalità materiale , alla condotta illecita della protrazione della segnalazione dopo il maggio 2000. 3.2.Per effetto del doppio errore compiuto, la Corte territoriale ha considerato la revoca degli affidamenti verificatasi nel 2002 ( che in realtà costitui va l’ultima conseguenza del l’illecito commesso dall’istituto bancario) come il presuppostodelle conseguenze dannose, escludendo quindi la causalità giuridica; invece, avreb be dovuto considerare tali (non la revoca ma) il blocco dei fidi del dicembre1999 (recte: la mancata riattivazionedegli stessi a partire dal maggio 2000, epoca dell’estinzione delle posizioni debitorie) operato dal [OSCURATO:PERSONA] e il mancato accessoal credito per il rifiuto opposto dal [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2001 , quali eventi dannosi materialmente causati dalla condotta di illecita protrazione dell e segnalazionialla Centrale-Rischi dopo il maggio 2000; effettuata in tal modo l’indagine sulla causalità materiale, la Corte d’appello avrebbe C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. quindi dovuto svolgere l’accertamento in ordine alla sussistenza della causalità giuridica tra i predetti eventi dannosi e il danno-conseguenza della liquidazione della mercee del negozio.

4. I motivi in esame vanno dunque accolti e la sentenza vacassata in relazione ad essi , con ulteriore rinvio al la Corte veneta, in altra composizione, la quale tornerà a delibare la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale derivante dalla vendita del negozio di Vicenza e dalla liquidazione della merce ivi presente, effettuatenell’anno 2001, previo accertamento del nesso di causalità giuridica tra la perditapatrimoniale derivante da tali attività e gli eventi dannosi consistenti nel blocco e nella mancata riattivazione de gli affidamenti operatidal [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nel 1999 e nel maggio 2000,e nel rifiuto di accesso al credito op posto dal [OSCURATO:PERSONA], nonché prima ancora, del nesso di causalità materiale tra tali eventi dannosi e l’accertata condotta illecita tenuta dall’istituto bancario controricorrente, originario convenuto.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil secondo e il terzo motivo del ricorso e dichiara inammissibili il primo e il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.05035/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio; rappresentat i e difesi dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procurain calce al ricorso ; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura allegataal controricorso; -controricorrente - per la cassazione dellasentenza n.1856/2020 del la Corte d’appello di Venezia, depositata il 21 luglio 2020; C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 8 dicembre2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2003, la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il suo socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] citarono , dinanzi al Tribunale di Venezia,la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e – dopo avere esposto che tale istituto, pur avendo dato atto, con lettera del 9maggio 2000, dell’estinzione di tutte le posizioni creditorie nei loro confronti, aveva illegittimamente protratto, sino al giugno 2002, la segnalazione alla CentraleRischi della Banca d’ Italia sia dell a Rashid y s.a.s. che de l sig. [OSCURATO:PERSONA] per le garanzie prestate– ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni causati dalle illecite segnalazioni (precisamente: dei danni patrimoniali , per complessivi E uro 354.776,39; del danno all'immagine e alla reputazione, per E uro 200.000,00 ciascuno; e del danno morale , da liquidarsi equitativamente). 2.Costituitasi la banca convenuta , i l Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione degli originari attori. 3.Questi ultimi proposero ricorso per cassazione, sulla base di tr e motivi. Con ordinanza 7 settembre 2018, n.21917, questa Corte di legittimità accolse, anzitutto, il primo motivo con cui i ricorrenti avevano censurato la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità,ex art.342 cod. proc. civ., del motivo di appello concernente l’omessa valutazione, da parte del Tribunale, dell'efficienza causale (anche se in concorso con la condotta posta in essere da altri due istituti: [OSCURATO:PERSONA] di Siena e Banca P opolare di Vicenza) d ella C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. protratta, illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, in relazione ai danni da loro subìti; in secondo luogo, dato atto dell’assorbimentodel secondo motivo, questa Corte accolse altresì il terzo, con cui era stato in sostanza lamentato il mancato esame del capo di domanda relativo al danno non patrimoniale , ritenuto indebitamente assorbito dal la reiezione di quello relativo al danno patrimoniale, per mancata prova del nesso di causalità, nonostante i diversi presupposti di t a le pregiudizio. 4. Rinviata la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizionecon il mandato di «riesaminare il merito» della domanda risarcitoria, «anche in ordine alla sussistenza effettiva dei danni e alla loro configurabilità» (così Cass. 07/09/2018, n. 21917, cit. ), quest’ultima l’ha rigettata, consentenza 21 luglio 2020, n.1856, sulla base dei seguenti rilievi: I- premesso che la segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] , posta in essere dalla Banca N azionale del Lavoro, si era illegittimamente protratta, «anche dopo l’intero saldo del dovuto», dal maggio 2000 a l giugno 2002, essa era bensì concorsa, con quelle operate da altri istitutidi credito (la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e la Monte dei Paschi di Siena) a cagionare la revoca degli affidamenti concessi dal [OSCURATO:PERSONA], ma, tuttavia , tale revoca – avvenuta nel maggio del 2002 –non aveva , a sua volta , cagionato o concorso a cagionare le conseguenze dannose patrimonialilamentate dagli attori-appellanti; infatti, la dedotta chiusura del negozio storico di Vicenza, con liquidazione a m età prezzo della merce ivi contenuta , quantunque provata con documenti attestanti l’attuazione di una serie di vendite promozionali e la liquidazione per cessata attività, si era verificata tra C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. il febbraioe l’ottobre del 2001 e non poteva essere stata generata dalla revoca degli affidamenti, che sarebbe avvenuta nel maggio 2002; la dedotta cessione della quota di un immobile a prezzo svantaggioso non era provata poiché non era dimostrata l ’ incongruità del prezzo di vendita; infine, la dedotta impossibilità di ottenere credito da altre banche (segnatamente, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), era stata dimostrata solo con riferimento al primo istituto, ma il testimone escussosul punto l’aveva datata al settembre 2001, allorché la crisi dell’impresaera già evidente ; II-il capo di domanda relativo al danno non patrimoniale era del tutto sfornito di prova,non essendovi in atti « né document i né capitoli di prova sul punto su cui poter fondare, a nche solo in via presuntiva, la sussistenza del danno lamentato all’immagine commerciale della società e al patimento lamentato dal [OSCURATO:SOCIETA]» (pp.9 e 10 della sentenza impugnata). 5. Per la cassazione della sentenza della Corte veneta ricorrono la Rashidis.a.s. e il suo socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], sullabase di quattro motivi . Risponde con controricorso la B anca [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.. Il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo viene denunciata la « Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per errore di percezione nella C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. valutazione delle prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., visto anche l’art. 111 Cost.». 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c., visti gli artt. 112, 113 c.p.c., 1218, 2043 e 2050 c.c.». 1.3. Con il terzo motivo viene denunciata la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, visti gli artt. 113 c.p.c., 1175, 1375, 1218, 2050, 2727, 2729c.c. e art. 5 del T.U.B.». 1.4.Con il quarto motivo viene denunciata la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, visti gli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., 2043, 2056 e 2059, 2727 c.c. e art. 9 e 29 della legge n. 675/1996». 2. Il primo e il quarto motivo censurano la valutazione delle risultanze istruttorie, in via generale e con riferimento al danno non patrimoniale: essi, dunque, sono inammissibili perché , ad onta della loro formale intestazione, attengono a profili di merito e tendono a suscitare da questa Corte di legittimità una ricostruzione dei fatti alternativa a quella compiuta dal giudice d’appello e ad esso incensurabilmente riservata. 3. Invece , sono fondati il secondo e il terzo motivo (che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione), i quali censurano debitamente i vizi di legittimità presenti nella pronuncia impugnata conriferimento alla ricostruzione del nesso di causalità , nei due segmenti della causalità materiale e della causalità giuridica, e all’osservanza delle relative regole di struttura. I ricorrenti lamentano in sostanza, l’ erronea ricostruzione della sequenza condotta – danno / evento – dann i / conseguenz a , operata dalla Corte di merito , la quale , al riguardo, avrebbe commesso due errori: C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. a) per un verso , avrebbe i ndividuato un primo evento dannoso materialmente causato dalla condotta accertata come illecita (la protrazione della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA]) nella revoca degli affidamenti operat a dal [OSCURATO:PERSONA] V eneto nel maggio 2002 , per inferirne che esso eventodi danno non poteva essere la causa de i danni-conseguenza, identificati, in particolare, con la liquidazione del negozio effettuata tra il febbraio e l’ottobre del 2001; in proposito, i ricorrenti deducono che il danno - evento avrebbe dovuto essere individuato non nella revoca formale degli affidamenti, bensìnel blocco degli stessi operatodal [OSCURATO:PERSONA] sin dal dicembre del 1999; b)per altro verso, la Corte d’appello avrebbe omesso di identificare il secondo evento dannoso materialmente causato dalla condotta accertata come illecita , che – nelle allegazioni attoree – era stato individuatonella preclusione all’accesso al credito presso altri istituti ; evento che avrebbe dovuto presumersi come la naturale conseguenza, sul piano della causalità materiale, della illegittima segnalazione al la CentraleRischi. 3.1.Le illustrate doglianze, come si è anticipato, sono fondate. Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoriaerano: i) l ’ illegittima protrazione della segnalazione alla C entrale - Rischi operata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro per due anni (dal maggio 2000 al giugno 2002) dopo l’ estinzione dell’obbligazione : questa circostanza costituiva, nelle allegazioni attoree, il primo presupposto costitutivo della dedotta fattispecie illecita, ovverosia la condotta antigiuridica imputataalla banca convenuta; C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ii) il blocco (non la revoca) de gli affidamenti da parte del [OSCURATO:PERSONA]: questa circostanza, dedotta quale conseguenza materiale della condotta illecita, integrava il secondo presupposto costitutivo della fattispecie, ovverosia un primo danno-evento; iii)il mancato accesso al credito di a l tri istituti : si tratta dell’a ltra circostanza dedotta come conseguenza materiale della illecita protrazione della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], dunque di un secondo danno-evento; iiii)la perdita patrimoniale derivata dalla liquidazione della merce e dalla chiusura del negoziodi Vicenza, ossia – sempre nelle allegazioni attoree –il primo danno-conseguenza causato giuridicamente dai due danni-eventi; iiiii)la perdita patrimoniale derivante dalla vendita sotto costo della quota dell’immobile: il secondo danno-conseguenza giuridicamente imputabile ai due danni-eventi; iiiiii)il pregiudizionon patrimoniale all’immagine commerciale e alla reputazione: il terzo danno-conseguenza dei due eventi dannosi. La Corte di merito ha ritenuto non provatiil secondo e il terzo fatto dedotti comeconseguenze dannose , reputando che non vi fosse pr o va del prezzo incongruo della vendita immobiliare e del pregiudizio non patrimoniale. Invece, ha ritenuto provato il primo fatto dedotto come conseguenza dannosa, ovverosia la liquidazione del negozio e della merce dal febbraioal settembre 2001; circostanza che è stata ritenuta dimostrata documentalmente. Indebitamente, però (così commettendo un primo errore in iure), la Corte territoriale, anziché indagare se tale conseguenza fosse causalmente collegabile al blocco dell’affidamento, verificatosi sin dal C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1999, si è limitata ad osservare che essa non poteva essere stata provocata dalla successiva revocadell’affidamento medesimo, che era sopravvenuta soltanto nel maggio 2002. In modo altrettanto illegittimo, poi (così commettendo un secondo errore in iure ), dopo aver reputato provata (per testimoni) la circostanza di fatto del mancato accesso al credito, per lo meno con riferimento alrifiuto opposto dal [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto tale circostanza causalmente ininfluente , sul rilievo che il rifiuto di tale istituto risaliva al settembre 2001, così evidentemente escludendoche potesse essere la conseguenza della revoca dell’affidamento del successivo maggio 2002 ; ciò, tuttav ia, senza considerare che tale circostanza nonera stata dedotta come danno-conseguenza, ma come evento di danno collegabile , sul p iano della causalità materiale , alla condotta illecita della protrazione della segnalazione dopo il maggio 2000. 3.2.Per effetto del doppio errore compiuto, la Corte territoriale ha considerato la revoca degli affidamenti verificatasi nel 2002 ( che in realtà costitui va l’ultima conseguenza del l’illecito commesso dall’istituto bancario) come il presuppostodelle conseguenze dannose, escludendo quindi la causalità giuridica; invece, avreb be dovuto considerare tali (non la revoca ma) il blocco dei fidi del dicembre1999 (recte: la mancata riattivazionedegli stessi a partire dal maggio 2000, epoca dell’estinzione delle posizioni debitorie) operato dal [OSCURATO:PERSONA] e il mancato accessoal credito per il rifiuto opposto dal [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2001 , quali eventi dannosi materialmente causati dalla condotta di illecita protrazione dell e segnalazionialla Centrale-Rischi dopo il maggio 2000; effettuata in tal modo l’indagine sulla causalità materiale, la Corte d’appello avrebbe C.C. 18.12.2023 N. R.G. 05035/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. quindi dovuto svolgere l’accertamento in ordine alla sussistenza della causalità giuridica tra i predetti eventi dannosi e il danno-conseguenza della liquidazione della mercee del negozio. 4. I motivi in esame vanno dunque accolti e la sentenza vacassata in relazione ad essi , con ulteriore rinvio al la Corte veneta, in altra composizione, la quale tornerà a delibare la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale derivante dalla vendita del negozio di Vicenza e dalla liquidazione della merce ivi presente, effettuatenell’anno 2001, previo accertamento del nesso di causalità giuridica tra la perditapatrimoniale derivante da tali attività e gli eventi dannosi consistenti nel blocco e nella mancata riattivazione de gli affidamenti operatidal [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nel 1999 e nel maggio 2000,e nel rifiuto di accesso al credito op posto dal [OSCURATO:PERSONA], nonché prima ancora, del nesso di causalità materiale tra tali eventi dannosi e l’accertata condotta illecita tenuta dall’istituto bancario controricorrente, originario convenuto. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil secondo e il terzo motivo del ricorso e dichiara inammissibili il primo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazi
Sentenza Cassazione n. 04298/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris