CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28660/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. PUGLIA , [OSCURATO:PERSONA],n. 2936/2017 , depositata il 26 / 09 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . OTTEMPERANZA Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti diSigismondo Lattarulo, che non ha svolto attività difensiva , avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha accolto il ricorso del contribuente per l'ottemperanza da parte dell’A mministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1574/16 della C.t.p. di Taranto, depositata il 25 luglio 2016, nella parte in cui aveva condannato l’Amministrazione al pagamento della somma di euro 8.000,00 a titolo di spese legali in favore del difensore antistatario, dott. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione de gli art t . 69 e 79 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 12, comma 2, d.lgs. 24settembre 2015, n. 156, dell' art. 112 cod. proc. civ. La ricorrente critica la sentenza impugnata per aver disatteso la tesi dell’Ufficio che aveva rilevato per un verso che fosse necessaria la previa costituzione in mora e, per altro verso che i l novellato art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992 non fosse applicabile alla fattispecie. Assume sul punto che le sentenze, anche se successive alla data del 1° giugno 2016 restavano soggette alle previgenti disposizioni in ragione del disposto di cui all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 156 del 2015 in mancanza del provvedimento attuativo che è stato adottato con d.m. 6 febbraio 2017, n. 22. 2. Al fine di verificare la legittimazione della originaria parte ricorrente ad agire per l’ottemperanza del capo della sentenza che disponeva il pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario,si rende necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito. P.Q.M. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Rinvia a nuovo ruolo e dispone l'acquisizione dei fascicoli del merito, a cura della cancell