CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 aprile 2026
Cassazione n. 11181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso da sé stesso;- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1625 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPE- controricorrente –avverso la sentenza n. 105/2021 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 27/05/2021 R.G.N. 7/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1625/20261.- [OSCURATO:PERSONA].ti Buonanno e Moscato in qualità di creditori dellaNumero di raccolta generale 11181/2026società [OSCURATO:PERSONA] della somma di circa Euro 103.000,00 hDaatna npuobb licazione 26/04/2026instaurato davanti al Tribunale di Bergamo una proceduraesecutiva mediante pignoramento presso terzi notificandolo anumerosi soggetti terzi tra i quali l’INPS; successivamente hannonotificato all’INPS il verbale di udienza del pignoramento pressoterzi con il quale il giudice rinviava ad altra udienza per acquisirela dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 548 c.p.c. Inconsiderazione della mancata risposta ai sensi dell’art. 548 c.p.c.il giudice assegnava agli istanti la somma di € 103.259,10 e gliinteressati notificavano all’INPS in data 18 marzo 2019 l’ordinanzadi assegnazione e in data 26 luglio 2019 atto di precetto. Avversoquesti ultimi provvedimenti l’INPS ha proposto opposizione in data13 agosto 2019, affermando di essere venuto a conoscenzaeffettiva dell’ordinanza di assegnazione e del precetto solo in data12 agosto 2019.2.- Il Tribunale di Bergamo, pur dichiarando la nullità dellanotifica del pignoramento presso terzi e di tutti gli atti delprocedimento esecutivo effettuata all’INPS in violazione dell’art.14, comma 1bis, del d.l. n. 669 del 1996 e la nullità della notificaeffettuata a mezzo pec all’INPS del verbale della proceduraesecutiva contenente il rinvio dell’udienza avanti al giudicedell’esecuzione per rendere la dichiarazione del terzo ai sensidell’art. 547 c.p.c., ha qualificato l’opposizione dell’INPS qualeopposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e l’hadichiarata inammissibile posto che tra la data della notifica deglidi venti giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 617 c.p.c.3.- Avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo ha propostoappello l’INPS; la Corte di appello di Brescia ha riformato lasentenza del Tribunale di Bergamo, ritenendo che il giudice diNumero registro generale 19909/2021primo grado avesse erroneamente qualificato l’azione propNousmtearo sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 11181/2026dall’INPS quale opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617Data pubblicazione 26/04/2026c.p.c., mentre l’avrebbe dovuta qualificare ai sensi dell’art. 615c.p.c. quale opposizione a precetto, come tale non soggetta apreclusioni di tempo, in quanto la nullità di tutte le notifiche hafatto sì che non si sia instaurata alcuna valida procedura esecutivanei confronti dell’INPS, non essendo stato l’istituto messo nellecondizioni di rendere la dichiarazione di terzo di cui all’art. 547c.p.c., travolgendo così l’ordinanza con la quale il giudicedell’esecuzione ha disposto l’assegnazione in favore dei creditoriprocedenti senza alcun contraddittorio con il debitore terzopignorato sull’errato presupposto della non contestazione delcredito.Nello specifico, la Corte di appello ha dichiarato, in manieraconforme al giudice di primo grado, nulla la notifica delpignoramento presso terzi in quanto eseguita presso la sede legalee non presso la sede territoriale competente, nulla la notifica viaPEC del verbale d’udienza che aveva convocato l’INPS per renderela dichiarazione di terzo; la nullità di tali notifiche priva di validitàl’ordinanza di assegnazione, per cui, considerato che la stessa èstata notificata presso la sede di Roma, è superfluo verificare setale notifica sia stata eseguita regolarmente.4.- Per la cassazione della sentenza ricorrono GiacomoBuonanno e [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi di censura.5.- L’INPS resiste con controricorso.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 19909/20211.- I cinque motivi del ricorso, tutti proposti per violazioNnuem eero sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 11181/2026falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,Data pubblicazione 26/04/2026c.p.c. possono essere così sintetizzati.1.1.- Con il primo motivo, che riguarda gli artt. 617 e 618c.p.c., si censura la sentenza della Corte di appello nella parte incui non ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’INPSavverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, avendo il giudice diprimo grado qualificato l’azione come opposizione agli attiesecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per cui la relativa sentenzanon era impugnabile ai sensi dell’art. 618 c.p.c., ma soggettaesclusivamente a ricorso straordinario per cassazione perviolazione di legge.1.2.- Il secondo motivo riguarda la violazione dell’art. 112c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello ha qualificato l’azionedell’INPS quale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615c.p.c., senza che sul punto vi sia stata richiesta dell’appellante.1.3.- Con il terzo motivo si critica la sentenza della Corte diappello nella parte in cui aveva considerato l’opposizione dell’INPSdavanti al Tribunale di Bergamo alla stregua di una opposizioneall’esecuzione, in quanto le contestazioni dell’istituto riguardavanole modalità di attuazione del diritto di procedere all’esecuzione.Inoltre, i ricorrenti rilevano che una volta che l’ordinanza diassegnazione sia stata notificata all’INPS, l’istituto avrebbe potutogià in quella sede contestare l’esistenza del proprio debito, ma loavrebbe dovuto fare con le modalità e i tempi dell’impugnazionedell’ordinanza, cioè con l’opposizione agli atti esecutivi.1.4.- Con il quarto e il quinto motivo i ricorrenti censuranol’affermazione della Corte di appello relativa al fatto che la nullitàdella notifica degli atti presupposti abbia “travolto” l’ordinanza diassegnazione; partendo da presupposto che quest’ultima è stataregolarmente notificata all’INPS, rilevano che la nullità dellanotifica del pignoramento e degli atti esecutivi è sanata se nonNumero registro generale 19909/2021dedotta nel termine di decadenza decorrente dalla conosceNunmzearo sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 11181/2026legale che il debitore ne abbia avuto, nella fattispecie verificatasiData pubblicazione 26/04/2026con la notifica dell’ordinanza di assegnazione; pertanto, i vizidell’atto di pignoramento e dei successivi atti esecutivi, inmancanza di opposizione all’ordinanza di assegnazione, non sonopiù impugnabili e sono irrimediabilmente sanati.2.- Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe leulteriori doglianze proposte dai ricorrenti.La questione, infatti, da trattare prioritariamente rispetto allealtre doglianze, riguarda la stessa ammissibilità dell’appelloproposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Bergamoche ha dichiarato l’opposizione dell’INPS inammissibile in quantotardiva perché proposta oltre il termine di cui all’art. 617 c.p.c.2.1.- Secondo un costante orientamento di questa Corte,riportato da ultimo da Cass. n. 10868/2024, “è consolidato ilprincipio giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazioneesperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuatoesclusivamente in base al principio dell’apparenza e, cioè, sullabase della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice,indipendentemente dalla sua esattezza; con specifico riferimentoalla decisione emessa su un’opposizione esecutiva, la stessa èimpugnabile con l’appello, se l’azione è stata qualificata comeopposizione all’esecuzione, mentre è esperibile il ricorso percassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., qualora l’azione sia statadefinita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui ilgiudice dell’esecuzione non abbia dato alcuna qualificazionegiuridica all’opposizione proposta la qualificazione dell’opposizionespetta, d’ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini delmerito, ma anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazionemedesima”.In senso analogo, Cass. n. 19267/2015 ha statuito: “Essendostata perciò pronunciata la sentenza esclusivamente ai sensiNumero registro generale 19909/2021dell'art. 617 cod. proc. civ., è corretta la conclusione della CorNtuem deroi sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 11181/2026merito circa la non ammissibilità dell'appello, così come è correttaData pubblicazione 26/04/2026l'individuazione dell'unico rimedio, nel ricorso straordinario percassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, qualora vengano propostecontestualmente, con il medesimo atto, un'opposizioneall'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazionedella conseguente sentenza deve seguire il diverso regimeapplicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggettaalle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art.615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, aisensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento allaparte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (cfr.Cass. n. 13203/10 e n. 18312/14, tra le più recenti). Per le stesseragioni, va affermato che qualora vengano propostecontestualmente, con il medesimo atto, un'opposizioneall'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi ed il giudice abbiaritenuto assorbente e si sia pronunciato soltanto in merito aquest'ultima, la sentenza è ricorribile per cassazione ai sensi degliartt. 618 cod. proc. civ. e 111 Cost.”2.2.- Nella fattispecie in esame non vi sono dubbi che ilTribunale di Bergamo abbia qualificato l’opposizione propostadall’INPS quale opposizione agli atti esecutivi, avendo ritenutoinammissibile la stessa per violazione del termine decadenziale dicui all’art. 617 c.p.c., per cui avverso la suddetta sentenza nonpuò essere consentito il ricorso in appello, ai sensi dell’art. 618,secondo comma, c.p.c., essendo unicamente esperibile, ai sensidell’art. 111 Cost., il ricorso davanti alla Corte di cassazione perviolazione di legge.2.3.- A ciò si deve aggiungere quanto affermato da Cass. n.11191/2019 secondo cui “è radicalmente escluso che possarimettersi in discussione un titolo esecutivo giudiziale (traNumero registro generale 19909/2021innumerevoli: Cass. ord. 21/09/17, n. 21954; Cass. 25/02/2N0u1m6er,o sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 11181/2026n. 3712; Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. Sez. U. 23/01/2015,Data pubblicazione 26/04/2026n. 1238), quale l'ordinanza di assegnazione di crediti, per vizi dirito o di merito se non coi rimedi impugnatori propri di quello etranne i soli casi di reale ed effettiva inesistenza del titolo stesso;al riguardo, per interpretazione consolidata di questa Corte ilprocesso esecutivo costituisce un sistema chiuso di rimedi e nontollera azioni di contestazione dei suoi atti diverse da quelleespressamente previste (Cass. 20/03/2014, n. 6521; Cass.02/04/2014, n. 7708; Cass. 31/10/2014, n. 23182; Cass.29/05/2015, n. 11172; Cass. ord. 14/06/2016, n. 12242; Cass.06/03/2018, n. 5175); pertanto, nella specie, per far valere iprospettati vizi di rito o di merito (violazione del diritto di difesadel terzo dichiarante per mancato o inadeguato suocoinvolgimento nella fase di accertamento incidentale davanti alg.e. del pignoramento presso terzi, non qualificabilità comepositiva della dichiarazione già resa ed integrata, violazione delcontraddittorio anche col debitore, qualificazione come inesistenteo abnorme della conseguente ordinanza) non vi era altro rimedioche una tempestiva opposizione agli atti esecutivi”.Corollario di ciò è che una volta che il terzo debitore contestil’ordinanza di assegnazione di somme, la pronuncia del giudicedell’esecuzione ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c. non è soggettaad appello, ma esclusivamente al ricorso per cassazione perviolazione di legge.2.4.- La sentenza della Corte di appello di Brescia non si èavverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, nonostante chequest’ultimo avesse espressamente qualificato l’azione qualeopposizione agli atti esecutivi e, per tale ragione, dichiaratotardiva, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’opposizione propostadall’INPS.Numero registro generale 19909/20213.- Conclusivamente il ricorso va accolto e la senteNunmzearo sezionale 1625/2026Numero di raccolta generale 11181/2026impugnata deve essere cassata senza rinvio in quanto l’appelloData pubblicazione 26/04/2026dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo non potevaessere proposto.La complessità e la peculiarità dell’intera vicenda processualecostituisce ragione per compensare le spese del presente giudiziodi cassazione e del giudizio in grado di appello. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa senza rinviola sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio di appelloe del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 marzo 2026La PresidenteGabriella Marchese