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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 25484/2025

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2065/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alconzo, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., intimata - per la cassazione della sentenza n. 2078/2019 della CORTE d'APPELLO di Firenze pubblicata il 6.9.2019; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.6.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on sentenza n. 2640 /2012, pubblicata il 12.7.2012, il Tribunale di Firenze rigettòl'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di euro 619.529,97 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in qualità di fideiussoredi [OSCURATO:SOCIETA]. , Fideiussione nel frattempo dichiarata fallita, in relazione al contratto di leasing del 15.3.2007, intervenuto tra la società ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. , avente a oggetto un'imbarcazione Il Tribunale ritenne provato il credito nel suo ammontare e valida la garanzia prestata, nonostante il disconoscimento della sottoscrizionesvolto dal Pace, perché raccolta personalmente da un funzionario dell’opposta e stante l’assenza ingiustificata dell’opponente per prestare l’interrogatorio formale ammesso .

C onsiderato che il credito della società opposta si era ridotto per effetto della venditadell’imbarcazione recuperata dal F allimento dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. , il Tribunale , dinanzi al quale successivamente alla precisazione delle conclusioni si era costituita [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei diritti derivanti dal contratto di leasing in virtù di atto di scissione trascritto nel registro delle imprese il 28.12.2009,revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Pace al pagamento dell’importo di euro533.664,83

2. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza pubblicata il 6.9.2019 , non notificata,rigettò l’appello proposto dal Pace con l’aggravio delle spese del grado.

Notò la corteche: [OSCURATO:SOCIETA]. era intervenuta nel giudizioai sensi dell’art. 111, comma terzo,cod. proc. civ., nella riferita qualità, ma non aveva in alcun modo mutato il tenore delle difese della sua dante causa, sì che nessun pregiudizio al diritto di difesaera stato determinato in capo al Pace, che nemmeno lo aveva indicato; la doglianza afferente all’art. 232 cod. proc. civ., anche a voler ritenerla ammissibile, era del tutto infondata, poichéle ragioni addotte a sostegno dell’impedimento erano pretestuose e dirette solo a sottrarsi all’incombente ( l ’ultima pr etesa giustificazione dell’impedimento per «improcrastinabili impegni di lavoro»faceva seguito ad altra precedente dichiarazione fondata su un certificato di ricovero risalente a tre mesi prima); il disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’appellanteera stato confutato dalla «granitica» testimonianza resa dalfunzionario che aveva ribadito che essa era stata da lui raccolta personalmente; il Tribunale nel rigettare la richiesta di C.T.U. grafologica aveva già provveduto a una verifica ictu oculi tra la sottoscrizione presente sul documento contrattuale e quella nella procura alle liti ed escluso ogni «discrasia manifesta tra le due autografe».

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Risulta preliminare e assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo.

Il presente procedimento è stato promosso in epoca anteriore alla modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. disposta dall’art. 46 l. 69/2009, applicabile pertanto ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009 .

Conseguentemente, al presente procedimento, proposto con atto di citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. notificato il 16.4.2008, si applica il termine lungo di un anno per la proposizione del ricorso per cassazione.

La sentenza della Corte d’appello di Firenze è stata pubblicata il 6.9.2019 e non risulta no tificata .

Il termine naturale di scadenza dell’impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto 2020 e della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd.

“sospensione Covid”), è rimasto differito sino al 10.12.2020(v., ex multis, Cass., sez.

III, 6 maggio 2025, n. 11875; Cass., sez.

III, 6 dicembre 2022, n. 35857 e Cass., sez.

V, 24 gennaio 2023, n. 2095).

Considerato che il ricorso è stato notificato il 23.12.2020, ne deriva la sua tardività.

2. Il ricorso , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, il che rende superfluo l’esame e la stessa illustrazione dei motivi posti alla base dello stesso.

Nulla per le spese considerato che la resistente è rimasta intimata.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2065/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alconzo, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., intimata - per la cassazione della sentenza n. 2078/2019 della CORTE d'APPELLO di Firenze pubblicata il 6.9.2019; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.6.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on sentenza n. 2640 /2012, pubblicata il 12.7.2012, il Tribunale di Firenze rigettòl'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di euro 619.529,97 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in qualità di fideiussoredi [OSCURATO:SOCIETA]. , Fideiussione nel frattempo dichiarata fallita, in relazione al contratto di leasing del 15.3.2007, intervenuto tra la società ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. , avente a oggetto un'imbarcazione Il Tribunale ritenne provato il credito nel suo ammontare e valida la garanzia prestata, nonostante il disconoscimento della sottoscrizionesvolto dal Pace, perché raccolta personalmente da un funzionario dell’opposta e stante l’assenza ingiustificata dell’opponente per prestare l’interrogatorio formale ammesso . C onsiderato che il credito della società opposta si era ridotto per effetto della venditadell’imbarcazione recuperata dal F allimento dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. , il Tribunale , dinanzi al quale successivamente alla precisazione delle conclusioni si era costituita [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei diritti derivanti dal contratto di leasing in virtù di atto di scissione trascritto nel registro delle imprese il 28.12.2009,revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Pace al pagamento dell’importo di euro533.664,83 2. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza pubblicata il 6.9.2019 , non notificata,rigettò l’appello proposto dal Pace con l’aggravio delle spese del grado. Notò la corteche: [OSCURATO:SOCIETA]. era intervenuta nel giudizioai sensi dell’art. 111, comma terzo,cod. proc. civ., nella riferita qualità, ma non aveva in alcun modo mutato il tenore delle difese della sua dante causa, sì che nessun pregiudizio al diritto di difesaera stato determinato in capo al Pace, che nemmeno lo aveva indicato; la doglianza afferente all’art. 232 cod. proc. civ., anche a voler ritenerla ammissibile, era del tutto infondata, poichéle ragioni addotte a sostegno dell’impedimento erano pretestuose e dirette solo a sottrarsi all’incombente ( l ’ultima pr etesa giustificazione dell’impedimento per «improcrastinabili impegni di lavoro»faceva seguito ad altra precedente dichiarazione fondata su un certificato di ricovero risalente a tre mesi prima); il disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’appellanteera stato confutato dalla «granitica» testimonianza resa dalfunzionario che aveva ribadito che essa era stata da lui raccolta personalmente; il Tribunale nel rigettare la richiesta di C.T.U. grafologica aveva già provveduto a una verifica ictu oculi tra la sottoscrizione presente sul documento contrattuale e quella nella procura alle liti ed escluso ogni «discrasia manifesta tra le due autografe». 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta preliminare e assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. Il presente procedimento è stato promosso in epoca anteriore alla modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. disposta dall’art. 46 l. 69/2009, applicabile pertanto ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009 . Conseguentemente, al presente procedimento, proposto con atto di citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. notificato il 16.4.2008, si applica il termine lungo di un anno per la proposizione del ricorso per cassazione. La sentenza della Corte d’appello di Firenze è stata pubblicata il 6.9.2019 e non risulta no tificata . Il termine naturale di scadenza dell’impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto 2020 e della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd. “sospensione Covid”), è rimasto differito sino al 10.12.2020(v., ex multis, Cass., sez. III, 6 maggio 2025, n. 11875; Cass., sez. III, 6 dicembre 2022, n. 35857 e Cass., sez. V, 24 gennaio 2023, n. 2095). Considerato che il ricorso è stato notificato il 23.12.2020, ne deriva la sua tardività. 2. Il ricorso , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, il che rende superfluo l’esame e la stessa illustrazione dei motivi posti alla base dello stesso. Nulla per le spese considerato che la resistente è rimasta intimata. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data1
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