CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09326/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, diretti a contestare la ritenuta sussistenza del dolo dell'art. 648 cod. pen. e la mancata qualificazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen. (con censura cumulativa e indistinta - e pertanto irrituale - di tutti i vizi motivazionali astrattamente previsti dalla legge - cfr. Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535), sono altresì non consentiti anche laddove sollecitano una diversa valutazione del materiale probatorio, a fronte di una congrua e corretta argomentazione dei giudici di merito (cfr. pp. 3-5, che sottolineano anche la rilevanza del dolo eventuale, tenuto conto della professione svolta e dei precedenti specifici - cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323- 01; Sez. 5, n. 13213 del 22/02/2024, Castello, Rv. 286221-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio