CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18279/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Imbornone, elettivamente domiciliati a Roma, via Germanico 109,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, in virtù di procuraspeciale in atti;ricorrenticontroIstituto [OSCURATO:PERSONA] (IACP) di Agrigento, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato pressola sede legale dell’Istituto in Agrigento, via Bramante 42, in virtù diprocura speciale in atti;controricorrentenonché controComune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in atti;Numero registro generale 142/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 18279/2026Data pubblicazione 06/06/2026avverso la sentenza n. 771/2020 della Corte d’appello di Palermo,pubblicata il 19/05/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione notificato nel mese di febbraio 1993 gliubicati in Sciacca, convenivano in giudizio davanti al Tribunale diSciacca il Comune di Sciacca e l’[OSCURATO:PERSONA] diAgrigento (di seguito, IACP) deducendo: a) con ordinanza n.222/GAB del 24.02.1986 il Sindaco del Comune di Sciacca avevaautorizzato l'occupazione, in via provvisoria e d'urgenza, per annicinque, fra gli altri, di immobili di proprietà degli attuali ricorrentiper essere utilizzati, anche con l'intervento dell’IACP, per larealizzazione di un programma di costruzione ai sensi della l. n.457 del 1978, che prevedeva l'edificazione di 148 alloggi popolari;b) benché fosse trascorso il periodo di occupazione legittima, maiprorogato dal Comune di Sciacca, non era stato emanato ilprovvedimento di esproprio, anche se gli immobili venivanorealizzati; c) pertanto, essi avevano il diritto di ottenere unasomma pari al controvalore del fondo irreversibilmentetrasformato, nonché di essere risarciti di ogni conseguente danno,anche per essere stati privati dell'immobile.Si costituivano in giudizio l’IACP di Agrigento ed il Comune diSciacca contestando le domande proposte.Con sentenza n. 68/2001 il Tribunale di Sciacca statuiva quantosegue: «1) Condanna il Comune di Sciacca, in persona del Sindacoprotempore, e l'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] diAgrigento, in persona del suo Presidente e legale rappresentantepro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dilmbornone Pietro, lmbornone Paolo, [OSCURATO:PERSONA] e Venuti PaoloNumero registro generale 142/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 18279/2026Data pubblicazione 06/06/2026della somma di Lire 194.426.000 a titolo di risarcimento danni perla perdita del diritto dominicale, oltre la rivalutazione monetaria dal06.05.1995 ad oggi, nonché della somma di Lire.136.094.000, cosicome in motivazione, a titolo di indennità per il periodo dioccupazione temporanea 06.05.1986/05.05.1995 oltre gli interessisull'importo di Lire 194.426.000 rivalutato e su quello diLire.136.094.000 al tasso del 4% annuo con decorrenza dal06.05.1995 e fino alla data della presente sentenza; oltre, infine,gli interessi legali sul complessivo importo unitario come sopradeterminato e maggiorato dalla data della presente decisione finoall'effettivo soddisfo».Il Comune di Sciacca e lo IACP impugnavano l'indicata sentenzae, nel contraddittorio delle parti, la Corte d’appello di Palermo, consentenza n. 31/2004, respingeva il gravame, nella parteriguardante la liquidazione del danno per perdita della proprietàdominicale, dichiarando invece l’incompetenza per materia delTribunale adito a statuire sulla richiesta di pagamento dell’indennitàdi occupazione temporanea, per essere la cognizione devoluta allaCorte d’appello in unico grado ex art. 20 l. n. 856 del 1971.Avverso tale sentenza il Comune e lo IACP proponevano ricorsoper cassazione, limitato alla statuizione relativa al risarcimento deldanno per perdita dominicale. Non veniva riassunta da alcuna delleparti la causa relativa al pagamento dell’indennità di occupazionetemporanea.In pendenza del giudizio di cassazione, a seguito di notifica disomma di Lire 196.426.000 oltre accessori, statuita nella sentenzan. 68/2001 del Tribunale di Sciacca (confermata sul punto dallasentenza n. 31/2004 della Ecc.ma Corte di Appello di Palermo),esclusivamente per il capo di sentenza relativo al risarcimento deldanno dominicale.Numero registro generale 142/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 18279/2026Data pubblicazione 06/06/2026Sempre nelle more dell'indicato giudizio di cassazione, la Cortecostituzionale con sentenza n. 348/2007 dichiarava l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 5-bis l. n. 359 del 1992 e dell'art.37 d.P.R.n. 327 del 2001, intervenendo sui criteri legali di determinazionedella misura dell'indennità di espropriazione, stabilendol'illegittimità costituzionale delle norme indicate, in quantoriconosciute inadeguate a garantire al soggetto passivo delprocedimento ablativo un serio ristoro, oscillante nella pratica tra il50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene espropriato,ulteriormente falcidiato dall'imposizione fiscale e quindi inferiorealla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietariespropriati.La Corte di cassazione con sentenza n. 5228/2011, rigettava ilricorso per cassazione, confermando la sentenza n. 31/2004 dellaCorte di appello di Palermo.Gli attuali ricorrenti, per ottenere il pagamento dell'indennità dioccupazione legittima, provvedevano a diffidare il Comune diSciacca, ritenendo che il diritto all'indennità di occupazionelegittima fosse rimasto integro, legittimo e non pregiudicato dalprecedente giudicato, tenuto conto della sentenza della Consulta n.348/2007, che aveva dichiarato incostituzionale l'art. 5-bis l. n.359 del 1992 e art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001, prescrivendo alleAmministrazioni di effettuare i pagamenti al prezzo venale senza lariduzione prevista dalla norma dichiarata incostituzionale.Il Comune di Sciacca provvedeva al pagamento dell'indennità dioccupazione legittima, determinata per un importo minore delrichiesto.Gli attuali ricorrenti adivano, dunque, nuovamente il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna del Comune di Sciacca e IACP diAgrigento al pagamento della differenza ancora dovuta.Costituitisi i convenuti, il Tribunale respingeva la domanda,condannando gli attori ex art. 96, comma 3, c.p.c., e la CorteNumero registro generale 142/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 18279/2026Data pubblicazione 06/06/2026d’appello, nel contraddittorio delle parti, respingeval’impugnazione, con la seguente motivazione: «… Orbene, secondoun orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, qualora ildanno da occupazione espropriativa (ma il ragionamento vale,ovviamente, anche per l'eventuale indennità di occupazionelegittima, se questa vi è stata, basandosi entrambi sugli stessicriteri di liquidazione) sia stato liquidato secondo il criterio riduttivodi cui all'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333,convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992 n. 359,introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n.662, la mancata impugnazione di tale capo della sentenza da partedel privato si traduce in acquiescenza alla relativa pronuncia, con laconseguenza che l’impugnazione del medesimo capo da partedell'Amministrazione non rende applicabili nel giudizio d'appello glieffetti della sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007,dovendosi ritenere precluso l'esame della predetta questione, inquanto il limite della cognizione devoluta al giudice d'appello èdefinito dai motivi d'Impugnazione, con conseguente divieto dellariforma “in pejus” della sentenza impugnata (ex multis, Cass. n.1583512010 e n. 544212016). L'acquiescenza prestata dal privatoall'importo liquidato per il danno da perdita della proprietà delterreno o comunque per l'indennità di occupazione legittima, avequesta vi sia stata, preclude, dunque, al giudice di appello(interpellato soltanto dall'Amministrazione), pur non costituendoancora giudicato, l'applicazione di criteri più favorevoli conseguentialla pronuncia di incostituzionalità della norma sopra indicata. Setale principio vale per i giudizi ancora pendenti, a maggior ragionedeve applicarsi ai casi, come quello in esame, in cui si è formatoormai il giudicato, non essendo ammissibile, per le regoledell'intangibilità del giudicato e della certezza delle situazionigiuridiche, porre nuovamente in discussione la determinazione disomme stabilite in sede giudiziaria in via definitiva. La richiesta diNumero registro generale 142/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 18279/2026Data pubblicazione 06/06/2026ottenere un "ricalcolo" di tale indennità, con pretestuosiragionamenti giuridici, significa fingere di non conoscere talifondamentali principi di diritto, per cui correttamente il Tribunaleha condannato gli attori, oltre che al pagamento delle spese di lite,anche al pagamento, in favore, delle controparti, di una somma exart. 96, comma 3 c.p.c. …».Avverso tale statuizione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi di doglianza.Gli intimatisi sono difesi con controricorso.I ricorrenti e il Comune di Sciacca hanno depositato memoriedifensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la Corte d’appello consideratoche, a seguito della dichiarazione di incompetenza sulla domandavolta ad ottenere l'indennità di occupazione legittima, operata dallastessa Corte con sentenza n. 31/2004, non si era formato alcungiudicato in ordine all'applicazione alla medesima indennità delcriterio riduttivo di cui all'art. 5-bis d.l. n. 333 del 1992, conv. conmodif. in l. n. 359 del 1992.Con lo stesso motivo di ricorso è dedotta anche la nullità dellasentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perviolazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per essere lasentenza caratterizzata da affermazioni inconciliabili tra loro,totalmente contraddittorie e incomprensibili tali da rendere lamotivazione meramente apparente.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 346 c.p.c., dell'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in l. n.359 del 1992, dell’art. 136 Cost., dell'art. 30 l. n. 87 del 1953,Numero registro generale 142/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 18279/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’art. 39 l. n. 2359 del 1865 e degli artt. 42 e 117 Cost. inrelazione alla norma interposta di cui all'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] alla CEDU, per non avere la Cort d’appello consideratoche, anche qualora si fosse formato un giudicato esterno in ordineall’applicabilità al risarcimento danni da espropriazione usurpativadel regime falcidiatorio di cui al previgente art. 5-bis d.l. n. 333 del1992, il giudice, adito in un nuovo giudizio per la determinazionedell'indennità da occupazione legittima, deve calcolare l'indennitàmedesima sulla base del valore venale pieno del bene, senzaalcuna possibilità di applicare la falcidia, poiché la sentenza dellaCorte costituzionale era intervenuta quando ancora l’accertamentorelativo al valore dei terreni occupati non era ancora divenutairretrattabile (ciò che avvenne con la sentenza della Corte dicassazione n. 5228/2011), sicché di essa doveva darsiapplicazione.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenzain relazione agli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., perché, una volta accertata la novità dellaquestione, l'incertezza della giurisprudenza e comunque i gravimotivi, il giudice del gravame avrebbe dovuto compensare in tuttoo in parte le spese di ambedue i gradi di giudizio e noncondannare, come aveva fatto, gli attuali ricorrenti al risarcimentodel danno da responsabilità processuale aggravata.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità dellasentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115 (da valutare, occorrendo, quale motivo di ricorso perCassazione ex art. 111 Cost.), poiché la Corte d’appello avrebbedovuto considerare che il regime sanzionatorio di cui al comma 1quater dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002 n. 115 va coordinato col diritto alla difesa ex art. 24Cost., sicché, fuori dai casi di manifesta infondatezzaNumero registro generale 142/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 18279/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell'impugnazione, e comunque in presenza di situazioni chepotrebbero giustificare la compensazione delle spese ex art. 92c.p.c., non può darsi applicazione alla sanzione suddetta.In subordine i ricorrenti hanno richiesto la rimessione degli attialla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimitàcostituzionale del comma 1 quater dell'art. 13 del decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115. in relazione aldiritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.2. È infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sollevata dallo IACP,tenuto conto che dalla semplice lettura del ricorso per cassazioneemerge con chiarezza la vicenda processuale che ha dato origine alcontenzioso oggetto del giudizio di legittimità.3. È altresì inammissibile l’eccezione di inammissibilità delricorso per violazione dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., formulata inmodo estremamente generico, investendo, invece, le censureformulate questioni controverse oggetto solo di pronunce di questaCorte molto recenti.4. Il primo motivo di ricorso è fondato, sia pure nei termini diseguito evidenziati.4.1. Questa Corte ha proprio di recente affermato che inmateria di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio per ladeterminazione dell'indennità di occupazione legittima e quellovolto al risarcimento del danno conseguente alla perdita dellaproprietà per accessione invertita - accertata con sentenza passatain giudicato - sono distinti e autonomi in virtù della diversa causapetendi, costituita l'una dalla privazione del godimento del bene el'altra dalla perdita della proprietà dello stesso bene, con laconseguenza che, nei rapporti tra i detti giudizi, può assumereefficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridicadel terreno, che ha costituito l'antecedente logico-giuridico dellastatuizione sull'indennità di occupazione legittima, ma nonNumero registro generale 142/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 18279/2026Data pubblicazione 06/06/2026l'accertamento del suo valore di mercato, tanto per l'evidenziataautonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodiconsiderati (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 52 del 01/01/2026).Questa stessa Corte ha, peraltro, più volte affermato, conriferimento all’ipotesi in cui il procedimento di espropriazione èportato legittimamente a termine con l’adozione del decreto diesproprio, che le opposizioni alla stima dell'indennità dioccupazione e quelle all'indennità di espropriazione contengonodomande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità dellerelative causae petendi, costituite l'una dalla privazione delgodimento del bene occupato e l'altra dall'ablazione di quelloespropriato. Ciò comporta che, in relazione ai rapporti tra i dettigiudizi può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente laqualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logicogiuridico della statuizione sull'indennità di occupazione legittima,ma non l'accertamento del suo valore di mercato, tanto perl'evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità deiperiodi considerati (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del25/07/2018).Numerose sono le pronunce che hanno attribuito efficacia digiudicato all’accertamento sulla edificabilità o meno del fondo,effettuato nei giudizi riguardanti la determinazione dell’indennità dioccupazione legittima, nei diversi giudizi relativi alladeterminazione dell’indennità di esproprio (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 20234 del 07/10/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3909 del17/02/2011).Anche in tema di occupazione appropriativa, questa Corte haritenuto che il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno,quale antecedente logico giuridico della statuizione sulla indennitàdi occupazione legittima, calcolata secondo il criterio degli interessilegali sul valore del suolo, preclude ogni diversa qualificazione evalutazione del terreno medesimo nel giudizio risarcitorio perNumero registro generale 142/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 18279/2026Data pubblicazione 06/06/2026occupazione appropriativa o accessione invertita, costituendol'accertamento in fatto del valore del bene il comune punto dipartenza per la stima sia dell'indennità di occupazione sia deldanno risarcibile (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9264 del06/04/2021).Diversa, però, è l’efficacia della menzionata decisione, non aifini dell’accertamento del carattere edificatorio o meno delle aree,ma della statuizione sulla domanda risarcitoria conseguenteall’occupazione appropriativa del bene inizialmente occupatolegittimamente e, poi, trasformato irreversibilmente, senzal’adozione del decreto di esproprio.È, infatti, evidente che la determinazione dell'indennità dioccupazione e la quantificazione del danno causato dall’accessioneinvertita sono domande distinte ed autonome, avuto riguardo allediversità delle relative causae petendi, costituite l'una dallaprivazione del godimento del bene occupato e l’altra dalla perditadella proprietà del bene irreversibilmente trasformato.A tale rilievo deve aggiungersi che, se è vero che ai fini delcalcolo dell'indennità di occupazione rileva la c.d. indennità"virtuale" di espropriazione, è altrettanto vero che taledeterminazione, effettuata in via incidentale, non può assumerevalenza di giudicato, neppure in via riflessa, tanto per la diversitàdei periodi considerati, quanto per l'evidenziata autonomia dei duerapporti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del 25/07/2018; v.anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7271 del 06/08/1997; Cass., Sez.1, sentenza n. 8761 del 07/10/1996).In altre parole, il valore di mercato del terreno ablato noncostituisce una statuizione autonoma della sentenza di merito, chelo ha posto a base del calcolo dell'indennità di occupazione, né lapremessa logica indispensabile della statuizione sul risarcimentodel danno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19758 del 25/07/2018).Numero registro generale 142/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 18279/2026Data pubblicazione 06/06/20264.2. Nel caso di specie è incontestato che il Tribunale diSciacca, con sentenza n. 68/2001, aveva liquidato le sommerichieste dagli attuali attori a titolo di indennità di occupazionelegittima e che, poi, tale statuizione, limitata all’indennità dioccupazione, è stata caducata dalla sentenza n. 32/2004 dellaCorte d’appello, la quale ha dichiarato l’incompetenza funzionaledel Tribunale adito, in favore della stessa Corte d’appello. È altresìincontestato che nessuna delle parti ha riassunto il giudizio davantial Giudice dichiarato competente.Il giudicato si è formato sull’altra domanda formulata nellostesso giudizio, relativa alla richiesta di risarcimento del danno perperdita della proprietà dominicale in conseguenza dell’accessioneinvertita, perché la sentenza n. 2258/2011 di questa Corte dicassazione ha respinto l’impugnazione proposta dal Comune e dalloIACP.Come sopra evidenziato, tuttavia, la determinazione del valoredel bene occupato, operata all’esito del procedimento oramaidefinito in virtù della sentenza appena menzionata, non ha efficaciadi giudicato nel giudizio per la liquidazione dell’indennità daoccupazione legittima, nuovamente instaurato dagli attualiricorrenti.Legittimamente, dunque, i ricorrenti hanno chiesto liquidarsil’indennità tenendo conto del valore di mercato dei beni, senza chesia operata alcuna falcidia, invocando gli effetti della sentenza dellaCostituzionale n. 348/2007, in assenza di rapporti definiti primadella pubblicazione della relativa pronuncia.5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta lacassazione con rinvio della sentenza impugnata, rendendosuperfluo l’esame degli altri motivi di ricorso, che devono ritenersiassorbiti.6. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorsoe, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata conNumero registro generale 142/2021Numero sezionale 1098/2026Numero di raccolta generale 18279/2026Data pubblicazione 06/06/2026rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione,chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, indiversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]