CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 11845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/09/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 14 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di remissione in termini proposta nell'atto di opposizione a decreto penale di condanna nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato con decreto penale emesso il 3 febbraio 2021 nel procedimento meglio indicato in atti, rilevando la tardività della opposizione e l'assenza delle condizioni di caso fortuito o forza maggiore previste dall'art. 175 cod. proc. pen. e osservando che esse risultano «non prospettate, né minimamente evocate». 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione deducendo che il decreto penale di condanna oggetto della opposizione che giudice ha ritenuto Tardiva fu ritirato dal ricorrente il 5 giugno 2021 come risulta dall'esito della spedizione estratto dalle Poste italiane sicché in quella data ebbe la «effettiva conoscenza del provvedimento» e tempestiva fu l'opposizione presentata il 21 giugno 2021 perché rientrante nel termine di 30 giorni indicato dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Deve preliminarmente registrarsi che il provvedimento impugnato è stato emesso il 14 settembre 2021 e notificato mediante raccomandata che risulta regolarmente consegnata al ricorrente il giorno 16 novembre 2021, mentre ancora prima (il 12 ottobre 2021) era stato notificato al suo difensore. Invece, il ricorso risulta proposto il 2/12/2021, dopo la scadenza del termine di 15 giorni previsto per la fattispecie in esame dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che risulta adeguato determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]2 Cps anzo A na Petrug-2)ellis DEPOSITA