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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 luglio 2025

Cassazione n. 04396/2026

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eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13330-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], t utti rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 807/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2024 R.G.N. 596/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aziendale R.G.N.13330/2025 Cron.

Rep.

Ud.09/01/2026 il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 4144/2023 il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga denominata “AP/Sovraminimo individuale”, operati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in danno dei cinque lavoratori, attuali controricorrenti, nonché di [OSCURATO:PERSONA], dal febbraio 2018 in poi, e, per l’effetto, aveva condannato la società resistente a ricostituire la predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 in poi, oltre accessori di legge e spese di lite, come liquidate.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano, provvedendo sull’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché sull’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza di primo grado, in parziale riforma di detta sentenza, dichiarava la cessazione della materia del contendere fra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Colabona, e confermava nel resto la sentenza impugnata.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) ciò che aveva considerato e deciso il primo giudice; b) i tre motivi d’appello formulati da [OSCURATO:SOCIETA]., le ragioni dell’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA] e degli altri appellati.

4. Tanto premesso, la Corte, richiamando una serie di proprie recenti decisioni sulla stessa questione e segnatamente una di esse, che aveva affrontato le medesime problematiche ora devolute alla stessa, trattandosi di fattispecie in fatto e in diritto giudicata del tutto sovrapponibile a quella in esame, e all’esito di ulteriori considerazioni, riteneva che l’appello nei confronti del Tatoli, dell’Icolari, del Caio, della [OSCURATO:PERSONA] e della Zingaro meritasse integrale reiezione; mentre, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], rilevava che l’appellante principale aveva concordato per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con spese compensate.

5. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

6. Resistono i cinque lavoratori sopra indicati con unico controricorso.

7. Il Presidente aggiunto di questa Corte Suprema, con decreto depositato il 25.7.2025, rilevato, tra l’altro, quanto rappresentato dal Presidente titolare di questa Sezione Lavoro circa la giurisprudenza formatasi nella stessa Sezione in ordine alle questioni poste dal ricorso per cassazione, rigettava l’istanza di assegnazione del medesimo ricorso alle Sezioni Unite della Corte, avanzata dai difensori di [OSCURATO:SOCIETA]., e disponeva trasmettersi il fascicolo alla Sezione Lavoro.

8. Il P.G. in propria memoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

9. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi, nonché degli artt. 1362, comma 2, 2078 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità dell’assorbimento dei superminimi operato dalla Società ed all’insussistenza di un uso aziendale e di un comportamento concludente nel senso di non assorbire i predettiemolumenti”.

2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 e 2078 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in tema di disdettabilità dell’uso aziendale (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità del recesso intimato da [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte del quale la Società ha provveduto ad operare l’assorbimento per cui è causa”.

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione del CCNL Telecomunicazioni del 23.11.2017, che ha introdotto e disciplinato l’istituto dell’ERS, dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità dell’assorbimento operato a fronte dell’introduzione dell’ERS”.

4. Con istanza del 21 ottobre 2025, la società - premesso che con provvedimento reso dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della S.C. in data 25 luglio 2025 è stata respinta la richiesta di rimessione della causa alle Sezioni Unite ma, al contempo, è stato considerato «che, ove il Collegio della Sezione Lavoro investito della trattazione della causa ritenga la stessa di “particolare rilevanza”, ben potrà disporne la fissazione in pubblica udienza, aprendo alla più ampia interlocuzione delle parti e del Pubblico Ministero» -ha insistito per la rimessione in udienza pubblica.

5. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il ricorso ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti tra superminimo, uso aziendale e recesso, sicché si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025; Cass. n. 32418 del 2025).

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo affinché venga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13330-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], t utti rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 807/2024 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2024 R.G.N. 596/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aziendale R.G.N.13330/2025 Cron. Rep. Ud.09/01/2026 il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4144/2023 il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga denominata “AP/Sovraminimo individuale”, operati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in danno dei cinque lavoratori, attuali controricorrenti, nonché di [OSCURATO:PERSONA], dal febbraio 2018 in poi, e, per l’effetto, aveva condannato la società resistente a ricostituire la predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 in poi, oltre accessori di legge e spese di lite, come liquidate. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano, provvedendo sull’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché sull’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza di primo grado, in parziale riforma di detta sentenza, dichiarava la cessazione della materia del contendere fra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Colabona, e confermava nel resto la sentenza impugnata. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) ciò che aveva considerato e deciso il primo giudice; b) i tre motivi d’appello formulati da [OSCURATO:SOCIETA]., le ragioni dell’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA] e degli altri appellati. 4. Tanto premesso, la Corte, richiamando una serie di proprie recenti decisioni sulla stessa questione e segnatamente una di esse, che aveva affrontato le medesime problematiche ora devolute alla stessa, trattandosi di fattispecie in fatto e in diritto giudicata del tutto sovrapponibile a quella in esame, e all’esito di ulteriori considerazioni, riteneva che l’appello nei confronti del Tatoli, dell’Icolari, del Caio, della [OSCURATO:PERSONA] e della Zingaro meritasse integrale reiezione; mentre, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], rilevava che l’appellante principale aveva concordato per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con spese compensate. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 6. Resistono i cinque lavoratori sopra indicati con unico controricorso. 7. Il Presidente aggiunto di questa Corte Suprema, con decreto depositato il 25.7.2025, rilevato, tra l’altro, quanto rappresentato dal Presidente titolare di questa Sezione Lavoro circa la giurisprudenza formatasi nella stessa Sezione in ordine alle questioni poste dal ricorso per cassazione, rigettava l’istanza di assegnazione del medesimo ricorso alle Sezioni Unite della Corte, avanzata dai difensori di [OSCURATO:SOCIETA]., e disponeva trasmettersi il fascicolo alla Sezione Lavoro. 8. Il P.G. in propria memoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. 9. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi, nonché degli artt. 1362, comma 2, 2078 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità dell’assorbimento dei superminimi operato dalla Società ed all’insussistenza di un uso aziendale e di un comportamento concludente nel senso di non assorbire i predettiemolumenti”. 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 e 2078 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in tema di disdettabilità dell’uso aziendale (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità del recesso intimato da [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte del quale la Società ha provveduto ad operare l’assorbimento per cui è causa”. 3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione del CCNL Telecomunicazioni del 23.11.2017, che ha introdotto e disciplinato l’istituto dell’ERS, dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità dell’assorbimento operato a fronte dell’introduzione dell’ERS”. 4. Con istanza del 21 ottobre 2025, la società - premesso che con provvedimento reso dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] della S.C. in data 25 luglio 2025 è stata respinta la richiesta di rimessione della causa alle Sezioni Unite ma, al contempo, è stato considerato «che, ove il Collegio della Sezione Lavoro investito della trattazione della causa ritenga la stessa di “particolare rilevanza”, ben potrà disporne la fissazione in pubblica udienza, aprendo alla più ampia interlocuzione delle parti e del Pubblico Ministero» -ha insistito per la rimessione in udienza pubblica. 5. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il ricorso ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti tra superminimo, uso aziendale e recesso, sicché si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025; Cass. n. 32418 del 2025). P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo affinché venga
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