CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37565/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta .dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29/04/202, il Tribunale di Asti assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 81 cpv cod.pen, 2 I.n. 638/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali operata sulle retribuzioni corrisposti ai dipendenti dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, della quale l'imputato era legale rappresentante, per le mensilità di dicembre 212, gennaio 2013 e per il periodo aprile 2013-novembre 2013) per essere il medesimo non punibile in ragione della particolare tenuità del fatto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, argomentando che il Tribunale, nel ritenere configurata la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., non aveva applicato il principio di diritto secondo cui la pluralità di inadempimenti di cui si compone il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali configurano il "comportamento abituale", di per sé ostativo al riconoscimento del beneficio, in quanto segno di una devianza "non occasionale". Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2.La doglianza proposta è generica ed infondata. 3. Va, innanzitutto, rilevato che il Tribunale ha applicato la causa di esclusione della punibilità in ragione dello "sforamento davvero minimale rispetto alla soglia di rilevanza penale", (259 euro). Il Tribunale ha fatto buon governo del principio di diritto, secondo cui la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto", prevista dall'art. 131-bis c.p. è applicabile ai reati di omissione di versamenti contributivi per i quali il legislatore abbia fissato una soglia di punibilità solo se gli importi omessi superano di poco l'ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (cfr Sez.3,n.3292 del 2018, non massimata e in tal senso, seppure con riferimento agli omessi versamenti tributari, anche Sez. 3, n.13218 del 20/11/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266570). Ciò costituisce l'applicazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13681 del 25/2/2016, imp. Tushaj, che ha affermato che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, non è in astratto incompatibile, con la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (principio affermato in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza). Il motivo di ricorso non si confronta con ratio decidendi della sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). 4. Risulta, poi, infondata la dedotta natura abituale del reato contestato, quale presupposto ostativo all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il reato previsto dall'art. 2, comma primo bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in I. 11 novembre 1983, n. 638, di omesso versamento delle ritenute di importo superiore ai 10.000 euro, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha una struttura unitaria e la condotta può configurarsi anche attraverso una pluralità di omissioni, compiute nel periodo annuale di riferimento, che possono di per sè anche non costituire reato (Sez. 3, n. 35589 del 11/05/2016, Rv. 268115 - 01; Sez. 3, n. 37232 del 11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308); diversamente, va ricordato che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.U, n.13681 del 25/02/2016,Rv.266591 - 01), ipotesi che, come rimarcato nella sentenza impugnata, nella specie non ricorre. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 20/07/2