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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18484/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Prato del 28 febbraio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.000 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 64, comma 1, lett. a) e 68, comma 1, lett. b), del d.

Igs. n. 81 del 2008; fatto accertato in Prato il 4 agosto 2020.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal Tribunale che, esaminando, sia pure in sintesi, le prove acquisite, ha legittimamente ritenuto sussistente il reato contestato alla ricorrente, valorizzando a tal fine gli accertamenti compiuti da personale del Dipartimento di Prevenzione dell'USL [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], ometteva di assicurare che i luoghi di lavoro fossero conformi ai necessari requisiti di sicurezza e pulizia, essendo stato in particolare appurato che nel locale antibagno era presente una zona impropriamente adibita a refettorio.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito, che però esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato che il secondo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è parimenti inammissibile, in quanto palesemente generico, non avendo la ricorrente indicato gli elementi concreti in forza dei quali l'offesa al bene giuridico protetto avrebbe dovuto essere qualificata in termini di particolare tenuità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento a carico della parte ricorrente delle spese del procedimento, nonché della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Prato del 28 febbraio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.000 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 64, comma 1, lett. a) e 68, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 81 del 2008; fatto accertato in Prato il 4 agosto 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal Tribunale che, esaminando, sia pure in sintesi, le prove acquisite, ha legittimamente ritenuto sussistente il reato contestato alla ricorrente, valorizzando a tal fine gli accertamenti compiuti da personale del Dipartimento di Prevenzione dell'USL [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], ometteva di assicurare che i luoghi di lavoro fossero conformi ai necessari requisiti di sicurezza e pulizia, essendo stato in particolare appurato che nel locale antibagno era presente una zona impropriamente adibita a refettorio. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, cui la difesa contrappone, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito, che però esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato che il secondo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è parimenti inammissibile, in quanto palesemente generico, non avendo la ricorrente indicato gli elementi concreti in forza dei quali l'offesa al bene giuridico protetto avrebbe dovuto essere qualificata in termini di particolare tenuità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento a carico della parte ricorrente delle spese del procedimento, nonché della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembr
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