Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26244/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto lé.accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronunzia assolutoria di primo grado appellata dal pubblico ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione a mezzo stampa commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Agli imputati è contestato il titolo apparso su di una testata giornalistica telematica, nel quale la persona offesa, sottufficiale dei Carabinieri, veniva accostata al fratello, protagonista del sottostante articolo nel quale era evocato il suo coinvolgimento in attività illecite ed il sospetto di collusioni camorristiche alle quali il [OSCURATO:PERSONA], per come pure precisato nello scritto, era riteuto invece completamente estraneo.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando due motivi.

Con il primo deducono erronea applicazione della legge penale, lamentando che la Corte territoriale avrebbe arbitrariamente interpretato il senso del titolo incriminato, trascendendo il significato attribuitogli dai suoi autori e dallo stesso significato letterale dello stesso.

Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione.

In tal senso i ricorrenti evidenziano la contraddittorietà della sentenza impugnata, avendo la stessa riconosciuto come gli imputati, nel corpo dell'articolo, abbiano ampiamente dato atto dell'estraneità dello Zangrillo ai comportamenti addebitati al fratello, risultando per converso impegnato in attività investigative di contrasto alla criminalità.

Non di meno i giudici del merito avrebbero illogicamente ritenuto il titolo dell'articolo idoneo a ledere la reputazione della persona offesa facendo leva sull'utilizzo della sola preposizione "con" nello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

2. Come ricordato, l'accusa mossa agli odierni imputati riguarda la formulazione del titolo dell'articolo comparso su di una testata telematica del seguente tenore: «[OSCURATO:PERSONA]: dal sistema Formia al porto di Gaeta, con i due fratelli Carabinieri».

I giudici del merito hanno ritenuto l'indebito accostamento di [OSCURATO:PERSONA], reale protagonista della narrazione contenuta nell'articolo sottostante, ai fratelli militari dell'Arma in grado di suscitare il dubbio nel lettore che anche questi ultimi fossero in qualche modo coinvolti nelle attività attribuite al primo, evidenziando in particolare come il ricorso alla preposizione «con» sia in grado di evocare un rapporto di relazione tra i soggetti evocati, considerato il frutto non già di mer .1. imprecisione linguistica o di superficialità, bensì di una precisa scelta che troverebbe conferma nel contenuto parimenti allusivo ed equivoco dell'articolo.

3. Non è dubbio che il titolo di uno scritto possa assumere attitudine offensiva autonoma rispetto a quest'ultimo (Sez. 5, Sentenza n. 6112 del 14/12/2018, dep. 2019, Hamaui, Rv. 275497), ma ciò non toglie che la natura diffamatoria della comunicazione deve essere valutata alla luce del complesso degli elementi che la compongono (Sez. 5, Sentenza n. 19960 del 30/01/2019, Giorgetti, Rv. 276891), a meno che il contenuto del titolo stesso risulti inequivocabilmente e di per sè idoneo a ledere la reputazione del soggetto passivo anche attraverso il ricorso ad una tecnica di redazione volutamente equivoca o allusiva, a nulla rilevando in tal caso che nel corpo dell'articolo cui questo è funzionale le informazioni vengano riportate correttamente o addirittura smentiscano quanto riportato nel titolo medesimo.

La sentenza impugnata dimostra di aver fatto buon governo di tali consolidati principi, non essendosi limitata a considerare il contenuto del titolo, ma ha valutato altresì lo stesso alla luce di quello dell'articolo e ritenuto che solo apparentemente quest'ultimo abbia risolto l'ambigua allusività del primo.

La Corte territoriale ha infatti ammesso che l'articolo afferma come parenti non si scelgano e che la parte civile non è stato implicato, secondo le indagini, nelle attività del fratello [OSCURATO:PERSONA], ma ha anche successivamente sottolineato la particolarità della situazione familiare dei tre fratelli, laddove per uno di essi si riportano esiti di indagini che avrebbero evidenziato come egli si sarebbe arricchito grazie ai legami con la criminalità organizzata, mentre gli altri due erano dediti proprio a contrastare il crimine, sottolineando che "deve essere stato un rapporto di parentela davvero complicato.

Ma tale circostanza non sarà certamente sfuggita agli organismi inquirenti che si sono occupati della vicenda di [OSCURATO:PERSONA]".

Ed in questo passaggio dell'articolo il gratuito ed oggettivamente allusivo accostamento nel titolo della parte civile al fratello indagato viene, in maniera non meno allusiva, rialimentato, neutralizzando di fatto la precisazione sull'estraneità della medesima ai fatti addebitati al congiunto.

Se lo stesso articolo, come è vero, in un passo precisa che [OSCURATO:PERSONA] non risulta coinvolto nelle indagini, non si comprende quale sia l'interesse pubblico a che già il titolo debba evocarlo, per di più lasciando in sospeso l'effettivo profilo del suo ruolo nella vicenda trattata nell'articolo.

Il titolo, infatti, non si limita a dare conto di un dato oggettivo, cioè del legame di parentela, ma connette quest'ultimo inequivocabilmente alle attività illecite di Vincenzo, laddove connette "l'universo di Zangrillo: dal sistema Formia al porto di Gaeta" - universo che nel testo è esplicitato come una serie di attività presunte illecite, su cui sono state svolte numerose indagini - ai due fratelli carabinieri ("con i due fratelli carabinieri").

Peraltro anche la modalità con cui viene comunicata quest'ultima informazione è particolare.

Si tratta, infatti, di una chiara modalità allusiva perché, come sottolineato sopra, è vero che in prima battuta si dà atto che i due fratelli carabinieri nulla hanno a che fare con le attività del fratello Vincenzo oggetto di indagini, ma poi ci si interroga ironicamente su come saranno stati i rapporti familiari, lasciando intendere che, certo, ufficialmente i due fratelli carabinieri sono estranei al "mondo" del fratello, ma, in quanto parenti strettissimi, è ben difficile che ne siano all'oscuro.

"Non conosciamo che tipo di rapporto legasse i tre" introduce infatti una sorta di riserva sulla appena affermata estraneità dei due carabinieri alle attività di Vincenzo, mentre la frase conclusiva "tale circostanza non sarà sfuggita agli organismi inquirenti" suona come un invito ad approfondire il legame tra i tre fratelli.

Anche queste affermazioni appaiono del tutto gratuite ed eccentriche rispetto a quello che l'articolo vuole denunciare, e cioè le asserite attività illecite di [OSCURATO:PERSONA].

Né in senso contrario possono assumere qualche rilevanza le due interrogazioni parlamentari prodotte dalla difesa in allegato alla memoria depositata, peraltro non acquisibili in questa sede.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto lé.accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronunzia assolutoria di primo grado appellata dal pubblico ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione a mezzo stampa commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Agli imputati è contestato il titolo apparso su di una testata giornalistica telematica, nel quale la persona offesa, sottufficiale dei Carabinieri, veniva accostata al fratello, protagonista del sottostante articolo nel quale era evocato il suo coinvolgimento in attività illecite ed il sospetto di collusioni camorristiche alle quali il [OSCURATO:PERSONA], per come pure precisato nello scritto, era riteuto invece completamente estraneo. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando due motivi. Con il primo deducono erronea applicazione della legge penale, lamentando che la Corte territoriale avrebbe arbitrariamente interpretato il senso del titolo incriminato, trascendendo il significato attribuitogli dai suoi autori e dallo stesso significato letterale dello stesso. Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione. In tal senso i ricorrenti evidenziano la contraddittorietà della sentenza impugnata, avendo la stessa riconosciuto come gli imputati, nel corpo dell'articolo, abbiano ampiamente dato atto dell'estraneità dello Zangrillo ai comportamenti addebitati al fratello, risultando per converso impegnato in attività investigative di contrasto alla criminalità. Non di meno i giudici del merito avrebbero illogicamente ritenuto il titolo dell'articolo idoneo a ledere la reputazione della persona offesa facendo leva sull'utilizzo della sola preposizione "con" nello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Come ricordato, l'accusa mossa agli odierni imputati riguarda la formulazione del titolo dell'articolo comparso su di una testata telematica del seguente tenore: «[OSCURATO:PERSONA]: dal sistema Formia al porto di Gaeta, con i due fratelli Carabinieri». I giudici del merito hanno ritenuto l'indebito accostamento di [OSCURATO:PERSONA], reale protagonista della narrazione contenuta nell'articolo sottostante, ai fratelli militari dell'Arma in grado di suscitare il dubbio nel lettore che anche questi ultimi fossero in qualche modo coinvolti nelle attività attribuite al primo, evidenziando in particolare come il ricorso alla preposizione «con» sia in grado di evocare un rapporto di relazione tra i soggetti evocati, considerato il frutto non già di mer .1. imprecisione linguistica o di superficialità, bensì di una precisa scelta che troverebbe conferma nel contenuto parimenti allusivo ed equivoco dell'articolo. 3. Non è dubbio che il titolo di uno scritto possa assumere attitudine offensiva autonoma rispetto a quest'ultimo (Sez. 5, Sentenza n. 6112 del 14/12/2018, dep. 2019, Hamaui, Rv. 275497), ma ciò non toglie che la natura diffamatoria della comunicazione deve essere valutata alla luce del complesso degli elementi che la compongono (Sez. 5, Sentenza n. 19960 del 30/01/2019, Giorgetti, Rv. 276891), a meno che il contenuto del titolo stesso risulti inequivocabilmente e di per sè idoneo a ledere la reputazione del soggetto passivo anche attraverso il ricorso ad una tecnica di redazione volutamente equivoca o allusiva, a nulla rilevando in tal caso che nel corpo dell'articolo cui questo è funzionale le informazioni vengano riportate correttamente o addirittura smentiscano quanto riportato nel titolo medesimo. La sentenza impugnata dimostra di aver fatto buon governo di tali consolidati principi, non essendosi limitata a considerare il contenuto del titolo, ma ha valutato altresì lo stesso alla luce di quello dell'articolo e ritenuto che solo apparentemente quest'ultimo abbia risolto l'ambigua allusività del primo. La Corte territoriale ha infatti ammesso che l'articolo afferma come parenti non si scelgano e che la parte civile non è stato implicato, secondo le indagini, nelle attività del fratello [OSCURATO:PERSONA], ma ha anche successivamente sottolineato la particolarità della situazione familiare dei tre fratelli, laddove per uno di essi si riportano esiti di indagini che avrebbero evidenziato come egli si sarebbe arricchito grazie ai legami con la criminalità organizzata, mentre gli altri due erano dediti proprio a contrastare il crimine, sottolineando che "deve essere stato un rapporto di parentela davvero complicato. Ma tale circostanza non sarà certamente sfuggita agli organismi inquirenti che si sono occupati della vicenda di [OSCURATO:PERSONA]". Ed in questo passaggio dell'articolo il gratuito ed oggettivamente allusivo accostamento nel titolo della parte civile al fratello indagato viene, in maniera non meno allusiva, rialimentato, neutralizzando di fatto la precisazione sull'estraneità della medesima ai fatti addebitati al congiunto. Se lo stesso articolo, come è vero, in un passo precisa che [OSCURATO:PERSONA] non risulta coinvolto nelle indagini, non si comprende quale sia l'interesse pubblico a che già il titolo debba evocarlo, per di più lasciando in sospeso l'effettivo profilo del suo ruolo nella vicenda trattata nell'articolo. Il titolo, infatti, non si limita a dare conto di un dato oggettivo, cioè del legame di parentela, ma connette quest'ultimo inequivocabilmente alle attività illecite di Vincenzo, laddove connette "l'universo di Zangrillo: dal sistema Formia al porto di Gaeta" - universo che nel testo è esplicitato come una serie di attività presunte illecite, su cui sono state svolte numerose indagini - ai due fratelli carabinieri ("con i due fratelli carabinieri"). Peraltro anche la modalità con cui viene comunicata quest'ultima informazione è particolare. Si tratta, infatti, di una chiara modalità allusiva perché, come sottolineato sopra, è vero che in prima battuta si dà atto che i due fratelli carabinieri nulla hanno a che fare con le attività del fratello Vincenzo oggetto di indagini, ma poi ci si interroga ironicamente su come saranno stati i rapporti familiari, lasciando intendere che, certo, ufficialmente i due fratelli carabinieri sono estranei al "mondo" del fratello, ma, in quanto parenti strettissimi, è ben difficile che ne siano all'oscuro. "Non conosciamo che tipo di rapporto legasse i tre" introduce infatti una sorta di riserva sulla appena affermata estraneità dei due carabinieri alle attività di Vincenzo, mentre la frase conclusiva "tale circostanza non sarà sfuggita agli organismi inquirenti" suona come un invito ad approfondire il legame tra i tre fratelli. Anche queste affermazioni appaiono del tutto gratuite ed eccentriche rispetto a quello che l'articolo vuole denunciare, e cioè le asserite attività illecite di [OSCURATO:PERSONA]. Né in senso contrario possono assumere qualche rilevanza le due interrogazioni parlamentari prodotte dalla difesa in allegato alla memoria depositata, peraltro non acquisibili in questa sede. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e
Sentenza Cassazione n. 26244/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris