CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 37223/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.In relazione al procedimento n. 9075/22, è stato rilevato d'ufficio un errore materiale nel dispositivo della sentenza emessa da questa Corte il 22-4-2022, poiché, in luogo della dicitura esatta "Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.",è stata usata, per mera svista, la dicitura "Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter,disp. att. cod. proc. pen.". 2.Effettivannente la sentenza in esame ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice d'appello ex artt. 310 cod. proc. pen., che, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero, aveva disposto, in riforma dell'ordinanza del G.u.p., l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura della custodia cautelare in carcere. L'ordinanza del Tribunale di Bari èquindi divenuta definitiva, ragion per cui occorre disporre l'effettuazione, da parte della cancelleria, degli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec.cod. proc. pen. Per mero errore materiale, dunque, in luogo dell'indicazione di quest'ultima norma, è stato menzionato l'art. 94, comma 1 ter,disp. att.cod. proc. pen. 3.Va quindi disposta, a norma dell'art. 625 bis, comma 3,cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale nel senso sopra indicato. PQM visto l'art. 625 bis, comma 3,cod. proc. pen., dispone correggersi l'errore materiale nel dispositivo della sentenza emessa da questa Sezione il 22 aprile 2022 (proc. R. G. n. 9075/22),sostituendo all'erronea dicitura "Manda alla cancelleria per gli adempimenti cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.", la dicitura esatta "Manda alla cancelleria per gli adempimenti cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen." Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso in Roma,i1 3