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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15818/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di utilizzo di marchi contraffatti e detenzione per la vendita di calze recanti marchi contraffatti non è consentito poiché introduce cesure di merito e cerca di aggirare la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento valorizzando le dichiarazioni del verbalizzante D'[OSCURATO:PERSONA] il quale ha affermato che il marchio Navigare era idoneo a trarre in inganno gli acquirenti sulla sua autenticità, come correttamente rilevato dalla Corte a pag. 2 della sentenza impugnata ; che peraltro il motivo è generico poiché all'imputato è stata anche contestata la contraffazione e detenzione di prodotti recanti il marchio contraffatto Pompea su cui la difesa nulla deduce; che alla stregua delle dichiarazioni del teste qualificato, la Corte ha correttamente ritenuto superfluo l'accertamento peritale invocato dalla difesa al fine di verificare la capacità ingannatoria dei marchi , sicchè anche la prima censura formulata dal Preite è generica e manifestamente infondata; considerato che anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi con cui si contesta la sussistenza della ricettazione è manifestamente infondato poichè la Corte ha reso sul punto adeguata motivazione, rilevando che il reato presupposto è costituito dalla contraffazione delle etichette e che di certo i due imputati non potevano ignorare la provenienza illecita delle stesse, secondo massime di esperienza; che il motivo relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche formulato dal [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché la Corte ha correttamente evidenziato l'assenza di elementi positivi per giustificare il detto riconoscimento e il ricorrente non censura in modo specifico tale argomentazione limitandosi a richiamare principi generici in tema; che la censura relativa alla confisca delle macchine produttrici è generica poiché la Corte ha spiegato che le stesse erano il mezzo per commettere l'illecito essendo state utilizzate per produrre le calze recanti il marchio contraffatto, in forza di quanto osservato dai verbalizzanti.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di utilizzo di marchi contraffatti e detenzione per la vendita di calze recanti marchi contraffatti non è consentito poiché introduce cesure di merito e cerca di aggirare la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento valorizzando le dichiarazioni del verbalizzante D'[OSCURATO:PERSONA] il quale ha affermato che il marchio Navigare era idoneo a trarre in inganno gli acquirenti sulla sua autenticità, come correttamente rilevato dalla Corte a pag. 2 della sentenza impugnata ; che peraltro il motivo è generico poiché all'imputato è stata anche contestata la contraffazione e detenzione di prodotti recanti il marchio contraffatto Pompea su cui la difesa nulla deduce; che alla stregua delle dichiarazioni del teste qualificato, la Corte ha correttamente ritenuto superfluo l'accertamento peritale invocato dalla difesa al fine di verificare la capacità ingannatoria dei marchi , sicchè anche la prima censura formulata dal Preite è generica e manifestamente infondata; considerato che anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi con cui si contesta la sussistenza della ricettazione è manifestamente infondato poichè la Corte ha reso sul punto adeguata motivazione, rilevando che il reato presupposto è costituito dalla contraffazione delle etichette e che di certo i due imputati non potevano ignorare la provenienza illecita delle stesse, secondo massime di esperienza; che il motivo relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche formulato dal [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché la Corte ha correttamente evidenziato l'assenza di elementi positivi per giustificare il detto riconoscimento e il ricorrente non censura in modo specifico tale argomentazione limitandosi a richiamare principi generici in tema; che la censura relativa alla confisca delle macchine produttrici è generica poiché la Corte ha spiegato che le stesse erano il mezzo per commettere l'illecito essendo state utilizzate per produrre le calze recanti il marchio contraffatto, in forza di quanto osservato dai verbalizzanti. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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