Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 05284/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2.ri [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 10 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto le domande di applicazione di misure alternative (affidamento in prova o detenzione domiciliare) introdotte da [OSCURATO:PERSONA].

In motivazione si evidenzia il concreto pericolo di recidiva e la mancata fruizione dei permessi premio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e generici.

Ed invero, le doglianze si dirigono alla valutazione di attuale pericolosità e ne propongono il superamento con argomenti in fatto, non valutabili in sede di legittimità e- in ogni caso - del tutto generici.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2.ri [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto le domande di applicazione di misure alternative (affidamento in prova o detenzione domiciliare) introdotte da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si evidenzia il concreto pericolo di recidiva e la mancata fruizione dei permessi premio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e generici. Ed invero, le doglianze si dirigono alla valutazione di attuale pericolosità e ne propongono il superamento con argomenti in fatto, non valutabili in sede di legittimità e- in ogni caso - del tutto generici. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05284/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris