CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA LUTE R LO wTORi Sul ricorso iscritto al numero 14348 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 2722/10/2020, depositata in data 3 aprile 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - a seguito di verifica fiscale svolta presso la «[OSCURATO:SOCIETA]», la Guardia di Finanza di Milazzo accertava che la suddetta società aveva ricevuto, nell'anno 1999, prestazioni di servizio per lire 3.750.000 da parte di [OSCURATO:PERSONA]; poiché quest'ultimo non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 1999, la Guardia di Finanza procedeva ad accertamento induttivo ritenendo che il contribuente avesse esercitato attività di imbiancatura di edifici e piccoli lavori di falegnameria in maniera continuativa per gli anni dal 1998 al 2002; -sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento per l'anno di imposta 1999, con il quale recuperava a tassazione il reddito accertato in via induttiva; - avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Messina, che lo accoglieva; - la pronuncia di primo grado veniva riformata dalla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Messina, che, con sentenza n. 108/27/10, riteneva legittimo l'avviso di accertamento impugnato; -avverso la suddetta sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui resisteva l'Agenzia delle entrate con controricorso; -con ordinanza n. 29860/2017, la Corte di cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso concernente il vizio di motivazione apparente con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina; - riassunto il giudizio a cura del contribuente, con sentenza n. 2722/10/2020. la CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate; - avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste il contribuente con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione V o