CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10456/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17054-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, entrambe dom.te in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4193/11/2022 della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4193/11/2022, depositata il 30/09/2022 dalla C.T.R. del Lazio; che il detto ricorso non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte datata18.8.2023, in atti); che l' AGENZIA DELLE ENTRATE e l’ ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE hanno resistito con controricorso, iscrivendo la causa a ruolo; Rilevato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità, tale potere essendo infatti compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ., e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 6-L, 2.12.2020, n. 27571, Rv. 660042-01); Ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato improcedibile, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t. e dell’ ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che trova applicazione, nella specie, anche la disciplina di cui all'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., Sez. U, 17.7.2023, n. 20621, Rv. 668224-02); P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Per l’effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. e dell’ ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] ,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i