CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d’appello di Ancona;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorsoinammissibile;letta la memoria depositata il 18 maggio 2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse della ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento delricorso deducendo, a tal fine, l’insussistenza di una effettiva pericolosità dellaproposta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è il decreto con cui la Corte d’appello di Ancona,rigettando l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la confiscadell’immobile sito in Fermo, alla via S. Paleotti n. 28, formalmente intestato aPranvera e [OSCURATO:PERSONA], suoi genitori, ma nella ritenuta disponibilità dellaricorrente.2. Il ricorso è proposto nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] e si compone di tre motivid’impugnazione.2.1. Il primo attiene all’accertamento della pericolosità e deducel’incoerente indicazione della pericolosità sociale della [OSCURATO:PERSONA], argomentata solo perrelationem, facendo riferimento ad un pregresso decreto di sequestro, nonallegato e non riportato nella sua integralità, e con riferimento alla sola pericolositàgenerica di cui alla lett. c) dell’art. d. lgs. n 159 del 2011.2.2. Il secondo attiene alla perimetrazione temporale della ritenutapericolosità, delimitata, sostiene la difesa, attraverso un incongruo riferimento acondotte attribuibili alla ricorrente nell’indagine Tifone, senza, però, specificarel'arco temporale che ha interessato queste condotte, gli elementi di fatto dai qualidesumere in modo adeguato la veridicità e la fondatezza della contestazione, glieventuali profitti ricavati e le eventuali legittime fonti di reddito della proposta.2.3. Il terzo censura la ritenuta fittizietà dell’intestazione dell’immobileconfiscato e la parallela disponibilità da parte proposta. Nel percorsoargomentativo della Corte d'Appello, sostiene la difesa, da un canto sarebbe stataomessa la specifica valutazione delle concrete risorse finanziarie delle qualipotevano disporre i genitori (derivante dalla regolare attività lavorativa svolta,costantemente, fin dal loro primo ingresso in Italia e, prima ancora, nel paese diorigine ed attestata dagli estratti conto puntualmente prodotti dalla difesa),dall’altro non si sarebbe valutata la locazione stipulata con la nipote della duratadi due anni, circostanza incompatibile con la ritenuta disponibilità dell’immobile daparte della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.2. Va opportunamente premesso che le "categorie di delitto" legittimantil'applicazione della confisca ai sensi della lett. b) dell’art. 1 d. lgs. n. 159 del 211,devono presentare il triplice requisito, da ancorare a precisi elementi di fatto (dicui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione):l’abitualità (valutata con riferimento ad un significativo arco temporale), ilcarattere lucrogenetico dei delitti commessi (ossia la sua concreta idoneità aprodurre profitto) e la loro rilevante incidenza sui redditi del proposto (Sez. 5, n.182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145). Sicché, «l'ablazionepatrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminosecompiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte diprofitti illeciti, in quantità ragionevolmente coerente rispetto al valore dei beni ches'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare»(Corte Cost. n. 24 del 2019). Con la necessaria precisazione che, sebbene ilcarattere lucrogenetico delle attività delittuose non possa essere affermato in basealla sola astratta idoneità delle stesse a generare profitto (dovendo emergere, siapure in via indiziaria, che le condotte abbiano in concreto prodotto utilitàeconomiche per il proposto), il relativo accertamento non richiede una analiticadimostrazione del profitto, potendo essere desunto dal complessivo tenore di vita,dalla sproporzione patrimoniale e dall’assenza di fonti lecite di reddito.3. Ciò considerato, la Corte territoriale ha correttamente dato atto dei plurimidelitti in materia di stupefacenti commessi a partire dal 2016, della parallelaassenza di una lecita attività lavorativa e della logica incoerenza con il tenore divita assunto dalla proposta.[OSCURATO:PERSONA], infatti, risulta gravata da due distinte condanne definitive: una (del27 marzo 2017), definita ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. con l’applicazionedi quattro anni di reclusione e la multa di euro 14 mila, per il reato di cui all'art.73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 (per aver illecitamente detenuto sessantagrammi di cocaina), commesso l’8 gennaio 2017 a Fermo; l’altra (del 28 gennaio2020), definita con la condanna a venti giorni di reclusione e trecento euro dimulta, per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990,commesso nell'ottobre 2016.Risulta, poi, coinvolta, nell’agosto 2021, nell’indagine denominata Tifone(proc.to n. RGNR 1212 del 2020), unitamente ad altri 15 indagati (tutti soggettipluripregiudicati per reati inerenti allo spaccio) per condotte commesse tra il 2018e il 2021; procedimento nel quale emergevano (dalle intercettazioni),specificamente, a carico della proposta, trasferimenti di somme (non minime) didenaro (mediante consegna ad un suo conoscente autista).4. La difesa, tuttavia, ha prodotto gli esiti di tale ultimo giudizio: la sentenzadel 3 febbraio 2026 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta (per non aver commessoil fatto) da tutti i fatti a lei ascritti nell’indagine Tifone. E tanto impone la necessariarivalutazione degli elementi fondanti la ritenuta pericolosità.È pur vero, infatti, che il giudice della prevenzione può (e deve) valutare ognielemento fattuale idoneo a fondare il successivo giudizio prognostico (in quantorappresentativo dell'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole diconvivenza) a prescindere dall’esistenza o meno di un parallelo accertamentogiudiziale (di cognizione). Ma, in questo giudizio, proprio in ragione dell'autonomiadel procedimento di prevenzione, il giudice non può esaurire il proprio compito colrichiamare semplicemente eventuali provvedimenti coercitivi emessi in sedepenale o l'ordinanza di rinvio a giudizio o sentenze di condanna (anche nondefinitive), tutte fonti astrattamente utilizzabili nel giudizio di pericolosità: hal'obbligo di procedere ad una valutazione autonoma di tali elementi probatori, purse tratti da procedimenti penali in corso o definiti, sia specificando gli elementiconcretamente considerati, sia spiegando le ragioni della loro valenza per unaprognosi di pericolosità sociale, comune o qualificata (Sez. 1, n. 1701 del12/06/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184950).Nella pur riconosciuta autonomia di giudizi, invero, la pendenza di unprocedimento penale, per quanto non immediatamente incidente sugli esiti delprocedimento di prevenzione, impone, da un canto, che il dato storico risultidelineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma daglitanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole alpreposto (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, Curcio, Rv. 287931),tenendo conto delle reali ragioni del convincimento di non colpevolezzaespresso dai giudici di merito (Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep. 2015,Gelsomino, Rv. 261842) e verificando se, dal complessivo tessuto argomentativo,emergano accertamenti ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione(Sez. 1, n. 36878 del 17/05/2023, Bruzzaniti, Rv. 285251; Sez. 6, n. 921 del11/11/2014, dep. 2015, Gelsomino, Rv. 261842).5. Si impone, pertanto, in considerazione del perimetro temporale in cui siinserisce l’acquisto dell’immobile (28 gennaio 2021) e alla luce della ragionidell’intervenuta assoluzione (la mancanza di prova di un’attività di detenzione afini di spaccio di sostanze stupefacenti), un’analitica valutazione degli elementifattuali emersi nel procedimento richiamato dai giudici di merito, specificando glielementi concretamente considerati e le ragioni della loro valenza per una prognosidi pericolosità sociale.6. L’accoglimento dei primi due motivi assorbe l’ulteriore censura afferentealla ritenuta fittizietà dell’intestazione.7. In conclusione, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio, pernuovo giudizio, alla Corte d’appello di Perugia. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d’appellodi Perugia.Così deciso il 19 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]