CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33247/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 dicembre 2025, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado per plurimi delitti di furto, consumati o tentati. La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto entrambe seguono analogo iter logico argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria (cfr ex multis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto. Rilevato che il motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo di questione cui la Corte territoriale ha dato adeguata e congrua risposta, nell'alveo dei principi di diritto elaborati in sede di legittimità; in particolare, il giudice del merito ha ritenuto sussistente la recidiva qualificata, valutando, sulla base dell'intero excursus crimínís, che il nuovo delitto fosse nuova espressione di una capacità a delinquere mai sopita. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M