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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33030/2021

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ente Rep.

ORDINANZA CY'n sul ricorso iscritto al numero 26954 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48E19 I862X) PINCA Palmina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40M51 I862H) MARESCA Antonino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71PO4 G569L) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68R14 F839Q) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52D24 L259V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Na- poli n. 3091/2019, pubblicata in data 6 giugno 2019 (e notifi- cata in pari data); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] (con successivo atto di intervento) hanno proposto opposizione av- Ric. n. 26954/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 verso l'atto di precetto di pagamento (per un importo pari ad C 234.714,27) loro intimato dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. sulla base di titolo esecutivo costituito da atto pubbli- co di mutuo fondiario.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ta.

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di pri- mo grado, l'ha invece rigettata (condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire l'importo delle spese legali del giudizio di primo gra- do frattanto allo stesso corrisposte dalla banca).

Ricorrono la Pinca e i Maresca, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

La banca controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 6 giugno 2019 e, secondo quanto affermano gli stessi ricorrenti (ed è comunque attestato dalla relazione di notificazione della sen- tenza stessa da essi prodotta), è stata loro notificata dalla banca, a mezzo P.E.C., in pari data.

Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi de- gli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c..

Ric. n. 26954/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata, e precisamente di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. (l'esclusione vale per tutti i giudizi op- positivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accerta- mento dell'obbligo del terzo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01).

Detto termine scadeva dunque in data 5 agosto 2019.

La notifica del ricorso (datato 3 settembre 2019) risulta effet- tuata a mezzo P.E.C. solo in data 5 settembre 2019.

Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del Ric. n. 26954/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 7.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2021.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] -cú Quu DEPOSVìNTO t4COCELLERIA [OSCURATO:PERSONA]?-e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA CY'n sul ricorso iscritto al numero 26954 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48E19 I862X) PINCA Palmina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40M51 I862H) MARESCA Antonino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71PO4 G569L) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68R14 F839Q) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52D24 L259V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Na- poli n. 3091/2019, pubblicata in data 6 giugno 2019 (e notifi- cata in pari data); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] (con successivo atto di intervento) hanno proposto opposizione av- Ric. n. 26954/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 verso l'atto di precetto di pagamento (per un importo pari ad C 234.714,27) loro intimato dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. sulla base di titolo esecutivo costituito da atto pubbli- co di mutuo fondiario. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ta. La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di pri- mo grado, l'ha invece rigettata (condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire l'importo delle spese legali del giudizio di primo gra- do frattanto allo stesso corrisposte dalla banca). Ricorrono la Pinca e i Maresca, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. La banca controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 6 giugno 2019 e, secondo quanto affermano gli stessi ricorrenti (ed è comunque attestato dalla relazione di notificazione della sen- tenza stessa da essi prodotta), è stata loro notificata dalla banca, a mezzo P.E.C., in pari data. Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi de- gli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c.. Ric. n. 26954/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata, e precisamente di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. (l'esclusione vale per tutti i giudizi op- positivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accerta- mento dell'obbligo del terzo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Detto termine scadeva dunque in data 5 agosto 2019. La notifica del ricorso (datato 3 settembre 2019) risulta effet- tuata a mezzo P.E.C. solo in data 5 settembre 2019. Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del Ric. n. 26954/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 7.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] -cú Quu DEPOSVìNTO t4COCELLERIA [OSCURATO:PERSONA]?-e
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