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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 29091/2026

Testo disponibile della fonte

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gna in data 09/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]RITENUTO IN FATTO1.

Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermatoquella del locale Tribunale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di leggein relazione al delitto di truffa.2.

Avverso detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore ilquale con il primo motivo lamenta:2.1. violazione di legge avendo i giudici di merito ritenuto integrata lafattispecie di cui all’art. 640 cod. pen., senza che l’imputato avesse posto inessere artifici o raggiri ai fini dell’atto di disposizione patrimoniale, posto che eglisarebbe intervenuto in una fase successiva alla stipula del contratto di fornitura,limitandosi a rassicurare la ditta fornitrice circa l’adempimento dell’obbligazione2.2. violazione di legge con riferimento al travisamento del dato probatorioconsistente nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avereincontrato il [OSCURATO:PERSONA] una o due volte quando, successivamente alla stipula delcontratto di fornitura, nella fase esecutiva, lo rassicurava circa l’affidabilità deldebitore facendo riferimento ad un bonifico e non al pagamento del titolo,risultato, poi, insoluto.[OSCURATO:PERSONA] motivi, tra loro connessi, appaiono generici e manifestamente infondati.1.

Essi hanno ad oggetto questioni attinenti alla responsabilità concorsualedel [OSCURATO:PERSONA] intervenuto nella fase esecutiva del contratto, deducendo vizi diviolazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, che in realtàmirano a sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, nontenendo conto del fatto che, con il ricorso per cassazione, non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre una diversa conclusione del processo; conseguentemente, sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza,la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta,così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto pergiungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).2.

Deve poi anche rilevarsi che i motivi risultano reiterativi di censure giàdedotte in appello e motivatamente disattese.

Questa Corte costantementeafferma che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425- 01).3.

Tanto premesso, deve rilevarsi che la Corte di appello, con motivazionedel tutto congrua e non manifestamente illogica, ha correttamente ritenutointegrata la fattispecie di truffa a carico di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il contraenteinadempiente non si era limitato a tranquillizzare il creditore circa l’esecuzionedella prestazione dovuta, ma aveva posto in essere un’ulteriore attivitàdecettiva, prima presentando un appoggio bancario alle RI.BA rivelatosiinesistente, poi consegnando un assegno bancario risultato privo di provvista alloscopo di ostacolare l'azione recuperatoria della somma per la fornitura dimateriale elettrico, integrante gli artifizi e raggiri del reato di truffa.Si tratta di una motivazione del tutto conforme ai principi elaborati daquesta Corte che ha affermato che, in tema di truffa contrattuale, l'induzione inerrore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente ponein essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando ilcomportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nelcorso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsidel danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021,Cantone, Rv. 280563-02; in senso conforme, Sez. 2 n. 4849 del 01/02/1974,Tartaglia, Rv. 127456-01).

Ed invero, in tema di truffa contrattuale, il mancatorispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto,rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotteartificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integral'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art.640 cod. pen. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01),considerando altresì che la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dologenerico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dallemodalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logicodeduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, inmodo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementioggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduticome conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischiodi verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908-01).4.

Ne consegue che, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto integratala fattispecie di truffa a carico dell’imputato poiché in tema di truffa contrattuale,il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione delcontratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito acondotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto,integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato dicui all'art. 640 cod. pen. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801 – 01).5.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gna in data 09/12/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermatoquella del locale Tribunale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di leggein relazione al delitto di truffa.2. Avverso detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore ilquale con il primo motivo lamenta:2.1. violazione di legge avendo i giudici di merito ritenuto integrata lafattispecie di cui all’art. 640 cod. pen., senza che l’imputato avesse posto inessere artifici o raggiri ai fini dell’atto di disposizione patrimoniale, posto che eglisarebbe intervenuto in una fase successiva alla stipula del contratto di fornitura,limitandosi a rassicurare la ditta fornitrice circa l’adempimento dell’obbligazione2.2. violazione di legge con riferimento al travisamento del dato probatorioconsistente nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avereincontrato il [OSCURATO:PERSONA] una o due volte quando, successivamente alla stipula delcontratto di fornitura, nella fase esecutiva, lo rassicurava circa l’affidabilità deldebitore facendo riferimento ad un bonifico e non al pagamento del titolo,risultato, poi, insoluto.[OSCURATO:PERSONA] motivi, tra loro connessi, appaiono generici e manifestamente infondati.1. Essi hanno ad oggetto questioni attinenti alla responsabilità concorsualedel [OSCURATO:PERSONA] intervenuto nella fase esecutiva del contratto, deducendo vizi diviolazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, che in realtàmirano a sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, nontenendo conto del fatto che, con il ricorso per cassazione, non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre una diversa conclusione del processo; conseguentemente, sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza,la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta,così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto pergiungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).2. Deve poi anche rilevarsi che i motivi risultano reiterativi di censure giàdedotte in appello e motivatamente disattese. Questa Corte costantementeafferma che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425- 01).3. Tanto premesso, deve rilevarsi che la Corte di appello, con motivazionedel tutto congrua e non manifestamente illogica, ha correttamente ritenutointegrata la fattispecie di truffa a carico di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il contraenteinadempiente non si era limitato a tranquillizzare il creditore circa l’esecuzionedella prestazione dovuta, ma aveva posto in essere un’ulteriore attivitàdecettiva, prima presentando un appoggio bancario alle RI.BA rivelatosiinesistente, poi consegnando un assegno bancario risultato privo di provvista alloscopo di ostacolare l'azione recuperatoria della somma per la fornitura dimateriale elettrico, integrante gli artifizi e raggiri del reato di truffa.Si tratta di una motivazione del tutto conforme ai principi elaborati daquesta Corte che ha affermato che, in tema di truffa contrattuale, l'induzione inerrore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente ponein essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando ilcomportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nelcorso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsidel danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021,Cantone, Rv. 280563-02; in senso conforme, Sez. 2 n. 4849 del 01/02/1974,Tartaglia, Rv. 127456-01). Ed invero, in tema di truffa contrattuale, il mancatorispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto,rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotteartificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integral'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art.640 cod. pen. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801-01),considerando altresì che la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dologenerico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dallemodalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logicodeduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, inmodo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementioggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduticome conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischiodi verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908-01).4. Ne consegue che, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto integratala fattispecie di truffa a carico dell’imputato poiché in tema di truffa contrattuale,il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione delcontratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito acondotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto,integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato dicui all'art. 640 cod. pen. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801 – 01).5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]
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