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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17307/2025

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difensivo non comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina: sicché da tale circostanza consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, in pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia, oltre che l'imputato, nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino alla nuova nomina. (Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, M., Rv. 287167 - 01;Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795 - 01).

Nella stessa direzione, si è affermato che la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina.

Ne consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina. (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052 - 01).

Queste ultime decisioni paiono annettere una funzione vicariante sine diealla posizione del difensore rinunciante che di fatto però -ove estesa a ogni fase e a seconda della scansione processuale in cui interviene la rinuncia - potrebbe privare l’imputato o il condannato di una effettiva difesa.

1.2. L’armonizzazione del sistema appare, secondo il Collegio, da individuarsinella proposta ermeneutica che muove dalla considerazione secondo la quale non è in dubbio che, quando l'impedimento del difensore abbia carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta e insanabile degli atti compiuti in difetto di tale nomina; con la precisazione che, secondo costante insegnamento, il suddetto principio opera nei casi in cui la rinunzia sia intervenuta prima del compimento di un atto per il quale è obbligatoria la presenza del difensore, potendo altrimenti il giudice provvedere alla nomina del difensore d'ufficio nel momento successivo in cui la presenza del difensore si renderà necessaria, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino all'intervento di una nuova nomina (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052 - 01).

Appare evidente che l’onere in capo al giudice che procede di nominare il difensore a chi ne sia rimasto privo sussiste senza alcun dubbio, varia solo il momento ovvero l’urgenza con cui provvedervi, a seconda che la rinuncia sia intervenuta prima che debba essere compiuto un atto per cui vi è necessità dell’assistenza del difensore, come in questo caso, oppure no.

In tal senso, ai sensi dell'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non ha efficacia finché non interviene la nomina di un difensore di fiducia, ovvero nominato di ufficio dal giudice che procede: la norma citata, dunque, disciplina gli effetti della rinuncia, ma non esclude il pacifico onere che incombe sul giudice procedente di munire di difensore l’imputato o condannato che, come nel caso in esame, ne sia rimasto privo.

Fino a quando il giudice non vi provvede, la rinuncia rimane inefficace, ma ciò non può autorizzare il giudice a procrastinare la nomina del difensore di ufficio operare sine die, perché in tal caso si produrrebbero tangibilivulnera al diritto di difesa.

Tra le emergenze produttive della descritta nullità rientra anche l'ipotesi in cui, a fronte di un impedimento definitivo del difensore originario, come nel caso della rinunzia al mandato, cui non sia seguita la designazione di altro professionista da parte dell'imputato, il giudice che pure abbia avuto la possibilità di intervenire tempestivamente rispetto agli incombenti processuali da compiere, contravvenga all'obbligo di nominare il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I A G R E C A Z O N C U E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 9 f a 7 7 4 4 7 9 5 2 2 3 d 0 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0

difensivo non comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina: sicché da tale circostanza consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, in pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia, oltre che l'imputato, nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino alla nuova nomina. (Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, M., Rv. 287167 - 01;Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795 - 01). Nella stessa direzione, si è affermato che la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina. Ne consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina. (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052 - 01). Queste ultime decisioni paiono annettere una funzione vicariante sine diealla posizione del difensore rinunciante che di fatto però -ove estesa a ogni fase e a seconda della scansione processuale in cui interviene la rinuncia - potrebbe privare l’imputato o il condannato di una effettiva difesa. 1.2. L’armonizzazione del sistema appare, secondo il Collegio, da individuarsinella proposta ermeneutica che muove dalla considerazione secondo la quale non è in dubbio che, quando l'impedimento del difensore abbia carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta e insanabile degli atti compiuti in difetto di tale nomina; con la precisazione che, secondo costante insegnamento, il suddetto principio opera nei casi in cui la rinunzia sia intervenuta prima del compimento di un atto per il quale è obbligatoria la presenza del difensore, potendo altrimenti il giudice provvedere alla nomina del difensore d'ufficio nel momento successivo in cui la presenza del difensore si renderà necessaria, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino all'intervento di una nuova nomina (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052 - 01). Appare evidente che l’onere in capo al giudice che procede di nominare il difensore a chi ne sia rimasto privo sussiste senza alcun dubbio, varia solo il momento ovvero l’urgenza con cui provvedervi, a seconda che la rinuncia sia intervenuta prima che debba essere compiuto un atto per cui vi è necessità dell’assistenza del difensore, come in questo caso, oppure no. In tal senso, ai sensi dell'art. 107, comma 3, cod. proc. pen., la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non ha efficacia finché non interviene la nomina di un difensore di fiducia, ovvero nominato di ufficio dal giudice che procede: la norma citata, dunque, disciplina gli effetti della rinuncia, ma non esclude il pacifico onere che incombe sul giudice procedente di munire di difensore l’imputato o condannato che, come nel caso in esame, ne sia rimasto privo. Fino a quando il giudice non vi provvede, la rinuncia rimane inefficace, ma ciò non può autorizzare il giudice a procrastinare la nomina del difensore di ufficio operare sine die, perché in tal caso si produrrebbero tangibilivulnera al diritto di difesa. Tra le emergenze produttive della descritta nullità rientra anche l'ipotesi in cui, a fronte di un impedimento definitivo del difensore originario, come nel caso della rinunzia al mandato, cui non sia seguita la designazione di altro professionista da parte dell'imputato, il giudice che pure abbia avuto la possibilità di intervenire tempestivamente rispetto agli incombenti processuali da compiere, contravvenga all'obbligo di nominare il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I A G R E C A Z O N C U E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 9 f a 7 7 4 4 7 9 5 2 2 3 d 0 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0
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