CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30988/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato anziché di quello, meno grave, di cui all'art. 217 legge fall., è versato in fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito: in particolare le sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda, desumono il fine di recare pregiudizio ai creditori dalle modalità della condotta, nonché dalla circostanza che la mancanza delle scritture ha impedito agli organi del fallimento di verificare la destinazione della somma di oltre 600mila euro versata dall'assicurazione per un incendio e di beni del valore di 300mila euro (cfr. pagg. 8 e 9 sentenza primo grado e pag. 4 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M