CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 29780/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20499/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Acciaioli, n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via dal Colosseo, n. 10/A; -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Seneca, n. 34, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -altri controricorrenti- Oggetto: Servitù coattiva di passaggio. nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 10, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ulteriori controricorrenti- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7674/2019 , pubblicata il 11/12/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso che il proprio nonno e il proprio padre avevano esercitato, per oltre vent'anni, il passaggio su uno stradello carrabile di mt. 3,00 circa di larghezza, insistente sulla proprietà dei convenuti (di seguito indicati) , chiese che fosse dichiarato l'intervenuto acquisto, per usucapione, della servitù di passaggio pedonale e carrabile insistente sui fondi delle parti in causae che fosse ordinata la cessazione di ogni turbativa effettuata da [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, che venisse costituita una servitù coattiva in favore del suo fondo intercluso. Il Tribunale di Velletri, nella resistenza del solo [OSCURATO:PERSONA] e con l’adesione degli altri convenuti, accertò l’avvenuto acquisto per usucapione del richiesto diritto di servitù di passo pedonale e carrabile in favore del fondo di [OSCURATO:PERSONA] e a carico dei fondi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 421/02. All’esito del conseguente giudizio di appello, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3195/2010, dichiarò la nullità del processo di primo grado e, conseguentemente , della decisione impugnata , rimettendo la causa davanti al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Riassunto il giudizio da parte del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1528/12, dichiarò l’intervenuto acquisto per usucapione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile per la larghezza di metri 3.00 e per la lunghezza necessaria all'esercizio del diritto stesso , gravante sui fondi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da tracciato evidenziato in giallo nella planimetria allegata alla relazione del CTU, depositata il 20/02/1996, ordinando a [OSCURATO:PERSONA] di astenersi da qualsiasi turbativa in danno di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'esercizio del diritto come riconosciuto. Il giudizio di gravame, instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] , che chiese l’accertamento dell’inesistenza di alcun diritto di [OSCURATO:PERSONA] di transitare sullo stradello indicato nella sentenza appellata , si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] (il quale chiedeva – per il caso di accertata interclusione del proprio fondo – che fosse costituita, in favore dello stesso e come già richiesto, in via subordinata, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile), di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 7674/2019, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mediante la quale la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, dichiarò costituita la servitù coattiva di passaggio carrabile e pedonale per la larghezza di metri 3.00 e per la lunghezza necessaria all'esercizio del diritto in favore delle particelle di [OSCURATO:PERSONA], individuate al foglio 39, nn. 501, 502, 708, 709 e 943 e gravante sui fondi indicati al foglio 39, particelle aggiornate all'attualità e indicate dal c.t.u., nominato in sede d'appello, con i nn. 488, 1416 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], 1763, 495, 610 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e 494 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], compensando tra tutte le parti le spese del giudizio, stante l’esito complessivo dello stesso. Con la citata sentenza, la Corte di appello escluse, in particolare, che potesse essere dichiarato l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non potendo, a tale scopo, essere utilizza te le prove assunte nel primo grado del giudizio dichiarato nullo, ma che il percorso da attribuire all’appellato in sede di costituzione coattiva della servitù fosse comunque coincidente con quello preteso a titolo di usucapione, non potendosi esso deviare verso la proprietà di Biagiotti-Evangelisti, in quanto sarebbe venuto ad insistere su porzioni immobiliari soggette all’esenzione di cui all’art. 1051, quarto comma, cod. civ.. 2. Contro la predetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, ilricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., tutte le partihanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 196 e 354 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello pedissequamente e acriticamente aderito alle conclusioni del c.t.u., che aveva escluso il percorso alternativo proposto daesso ricorrente in quanto asseritamente caratterizzato dalla presenza di “vie d’accesso, corte o aia”, in realtà insussistenti, omettendo di chiedere sul punto chiarimenti al c.t.u. o di rinnovare la c.t.u., benché in tal senso richiesti. 2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1051, secondo e quarto comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., perché la Corte di appello, nonostante le contestazioni avanzate in ordine al percorso suggerito dal c.t.u., aveva aderito allo stesso sul falso presupposto che in quello proposto da esso ricorrente, benché più agevole e breve, sussistessero “vie d’accesso, aie o corte”, in realtà insussistenti, così applicando una norma, quella di cui all’art. 1051 cod. civ., non conferente al caso di specie e individuando un percorso meno agevole e più lungo. 3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non aver la Corte di appello considerato che la norma invocata per escludere il percorso alternativo suggerito dal ricorrente, ossia l’art. 1051, quarto comma, cod. civ., si attagliava perfettamente invece al percorso suggerito dal c.t.u., giacché quest’ultimo passava a distanza di mt. 2.00 dall’abitazione di esso ricorrente, mentre il primo passava a mt. 15 dall’abitazione di Biagiotti-Evangelisti. Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato: come il dante causa di questi ultimi avesse effettuato uno scavo nel proprio fondo onde far credere che al di sotto di questo vi fosse una grotta, in realtà inesistente; come il c.t.u. non avesse valutato la presenza di una cisterna nel proprio fondo, né la sua soggezione a vincoli, né la sua ubicazione in zona dichiarata ad alto rischio sismico; come il passaggio stabilito giudizialmente stesse creando gravi danni alla sua proprietà, interessata da smottamenti e dilavamenti della scarpata, provocando il dissotterramento della tubazione di adduzione idrica della sua abitazione e richiedesse costose opere di consolidamento. 4. Col quarto motivo, infine, il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché la Corte di appello, pur avendo riformato la sentenza di primo grado attraverso la reiezione della domanda, proposta in via principale, di usucapione e l’accoglimento di quella subordinata di costituzione coattiva della servitù, si era limitata a disporre la compensazione delle spese di lite del grado d’appello, senza invece rideterminare quelle del primo grado, che andavano compensate in ragione della parziale soccombenza dell’originario attore. 5. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. è del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ e/o [OSCURATO:PERSONA] del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di domanda di costituzione di servitù di passaggio a favore di fondo intercluso. Primo, secondo e terzo motivo : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché con essi si contesta, rispettivamente, la mancata riconvocazione del C.T.U. a chiarimenti (primo motivo), nonché la violazione dell’art.1051 c.c. e l’omessa considerazione di ipotesi alternative, in relazione al percorso individuato per la servitù (secondo e terzo motivo). La Corte di Appello ha ritenuto, all’esito di una complessiva valutazione dei fatti e delle prove, che il fondo dominante, intercluso, avesse diritto ad ottenere un accesso alla pubblica via, e che tale accesso dovesse essere individuato in coerenza con le conclusioni della C.T.U., la quale aveva dato atto della proposta, formulata dall’odierno ricorrente, di un percorso alternativo, escludendone tuttavia la fattibilità in quanto esso avrebbe interessato la corte dell’abitazione dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]/Evangelisti, con conseguente ricorrenza dell’esenzione di cui all’art. 1051, quarto comma, c.c. (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelti dal giudice di merito, il ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Quarto motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, poiché con esso si lamenta che la Corte di Appello nulla avrebbe disposto in relazione alle spese di prime cure. Contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, la Corte distrettuale ha regolato le spese del doppio grado, per effetto della riforma della decisione di prima istanza, compensandole per intero». 6. I primi tre motivi, vertendo sullo stesso thema decidendum afferente alla scelta del percorso su cui costituire la servitù di passaggio coattiva, possono essere esaminati congiuntamente , in quanto connessi. Essi sono inammissibili. Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere come l’ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ., che esenta dalla servitù coattiva di passaggio le case, i cortili, i giardini e le aree ad esso attinenti, contenga un'elencazione tassativa che trova la sua ratio nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode, sicché, per stabilire se sussista o meno l'ipotesi del cortile o del giardino, occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi (Cass., Sez. 2, 26/6/2019, n. 17156; Cass., Sez. 2, 6/6/2012, n. 9116; Cass., Sez. 2, 9/3/1988, n. 2367). Detta esenzione opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse, mentre non trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, atteso che, in tali casi, l'interclusione assoluta del fondo comporterebbe conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili, sicché, nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi (Cass., Sez. 2, 26/6/2019, n. 17156, cit.; Cass., Sez. 2, 3/8/2012, n. 14102; Cass., Sez. 2, 14/12/1988, n. 6814). Il giudizio di comparazione e di bilanciamento dei contrapposti interessi, che deve tener conto non solo della destinazione industriale del fondo intercluso, ma anche dell'entità dell'intrusione nella vita privata dei proprietari del fondo asservito, ove vi siano delle alternative, non può che restare di esclusivo dominio del giudice del merito (Cass., Sez. 2, 23/4/2024, n. 10944). Nella concreta fatti specie sottoposta all’esame della Corte di appello di Roma, quest’ultima, dopo avere considerato intercluso il fondo dell’appellato [OSCURATO:PERSONA] , è partit a proprio dall’esenzione di cui all’art. 1051 cod. civ., per affermare che il percorso suggerito dall’appellante, pur costituendo un’“interessantissima alternativa”, perché più comoda e facilmente utilizzabile, non poteva essere preso in esame in quanto andava a ricadere sullo spazio esterno della casa di proprietà [OSCURATO:PERSONA], utilizzato come via di accesso, corte e aia della stessa, e che andava perciò preferito il percorso alternativo già individuato dal giudice di primo grado ancorché per l’acquisto a titolo originario. Orbene, così accertata la condizione del contesto logistico anche in base ad apposita c.t.u. rinnovata in sede di appello (per il cui espletamento la causa – anche su sollecitazione dell’appellante, in base alle contestazioni mosse avverso la decisione di primo grado, con specifico riferimento alle risultanze peritali – era stata rimessa sul ruolo), bisogna rilevare come la valutazione circa l’individuazione dei luoghi -prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - sia rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Le censure, pertanto, anche laddove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, come nel caso in esame, si appalesano inammissibili, giacché compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (v., per tutte, Cass., Sez. 3, 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come in precedenza posto in risalto, nel caso di specie è dato riscontrare (Cass., Sez.2, 5/4/2022, n. 11054). Peraltro, non può neppure integrare una violazione di legge la contestazione ascritta al giudic e di merito di aver omesso di rinnovare la c.t.u. o di rispondere alle obiezioni sollevate dal c.t.p., atteso che, per un verso, se è vero che detto giudice, pur non avendo l’obbligo di motivare sul diniego della rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, è altrettanto vero che l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., ma, eventualmente, un vizio ora deducibile –e tuttavia non propriamente formulato con il ricorso che qui viene in rilievo - nei ristretti limiti di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c.. La riformulazione di tale disposizione – intervenuta per effetto dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 - deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr. Cass. Sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., Sez. 1, 3/03/2022, n. 7090). Va, in ogni caso, risottolineato (per quanto già evidenziato nella proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.) che, in sostanza, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelti dalla Corte di merito, il ricorrente ha inteso contrappo rre una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il ricorso per cassazione non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito (oltretutto sufficientemente motivato nel caso di specie) tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., 25/10/2013, n. 24148). Alla stregua di quanto illustrato, le censurequi esaminate, siccome dirette ad ottenere una rivisitazione nel merito della pretesa, preclusa al giudice di legittimità, devono considerarsi inammissibili, avendo, in ogni caso, la Corte di appello ritenuto giustificatamente condivisibili le conclusioni del c.t.u. nominato in secondo grado, escludendo la praticabilità della soluzione prospettata dall’odierno ricorrente circa la scelta di un diverso percorso della servitù, siccome preclusa dall’applicabilità, nel caso di specie, dall’esenzione prevista dall’art. 1051, comma 4, c.c. (per la “ratio” della cui previsione cfr. Cass., Sez. 2, 12/7/2023, n. 19901; Cass., Sez. 2, 26/6/2019, n. 17156; Cass., Sez. 2, 6/6/2012, n. 9116), alla stregua dell’adeguata verifica dello stato dei luoghi e della loro concreta destinazione (cfr. pagg. 5-7 della sentenza qui impugnata). 7. Anche il quarto ed ultimo motivo si profila inammissibile per difetto di interesse e per aver, comunque, il ricorrente, con esso, equivocato sul contenuto della statuizione relativa alla regolazione delle speseadottata con la sentenza di appello, così non cogliendo l’effettiva “ratio decidendi” della pronuncia sulle spese presente nella sentenza impugnata. Innanzitutto, occorre, in via generale, ricordare che, s econdo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi. Orbene, con il motivo in discorso, il ricorrente deduce che, avendo la sentenza di appello riformato la statuizione di primo grado, accogliendo, anche se parzialmente, l’appello avanzato da esso [OSCURATO:PERSONA], con la stessa sentenza di secondo grado si sarebbe dovuto provvedere anche sulla riforma delle spese di lite, “quantomeno disponendone la compensazione” (v. pag. 19 del ricorso). Ma ciò è quanto – in conformità al consolidato principio secondo cui, quando una sentenza di primo grado venga in tutto o in parte riformata, il giudice di secondo grado deve provvedere sulle spese del doppio grado di giudizio (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 3, 29/10/2019, n. 27606; Cass., Sez. 3, 12/4/2018, n. 9064; Cass., Sez. L, 1/6/2016, n. 11423) - ha fatto propriamente la Corte di appello, laddove (v. pag. 8 della sentenza) ha statuito che le spese “stante l’esito complessivo del giudizio” potevano essere compensate tra tutte le parti, ponendo legittimamente le spese di c.t.u. a carico della parte appellante (lo stesso [OSCURATO:PERSONA]) e l’appellato [OSCURATO:PERSONA] nella misura della metà per ciascuno, identificantesi come le sole parti contrapposte rispetto all’azione di costituzione coattiva di servitù. Quindi, la Corte di appello ha inequivocamente – tenendo conto, per l’appunto, dell’esito di parziale riforma della sentenza di primo gradoe, quindi, dovendo valutare l’esito complessivo della causa – compensato tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio di merito (ovvero di entrambi i gradi), senza lasciare invariata la condanna disposta all’esito del giudizio dinanzi al Tribunale (perciò superata), come, invece, erroneamente inteso dal ricorrente (peraltro già la proposta predisposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. aveva evidenziato questo aspetto). Quindi, il motivo è da ritenersi inammissibile per difetto di interesse nel far valere la persistenza di una condanna alle spese disposta nel giudizio di primo grado, invece travolta dalla sentenza di appello, e, comunque, per non aver colto l’effettiva portata di quest’ultima decisione. Ciò è tanto vero che la Corte di appello di Roma, a seguito di istanza dello stesso [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza adottata in data 16/12/2010 e pubblicata il 27/05/2020 (non notificata), ha disposto la correzione della precedente sentenza n. 7674/2019 (oggetto del ricorso per cassazione) nel senso che, nella parte motiva di quest’ultima, dopo le parole “Le spese” doveva aggiungersi “di primo e secondo grado di giudizio” e, nel dispositivo, dopo le parole “compensa le spese di lite tra tutte le parti”, doveva aggiungersi “di primo e secondo grado di giudizio”, in tal senso rimanendo confermato che la volontà esternata nella citata sentenza era proprio quella di voler disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 8. In definitiva, per tutte le argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle “tre parti controricorrenti”, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo (in modo equivalente, tenuto conto dell’espletamento delle stesse attività difensive). 9. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle part i controricorrent i , di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della Cassa delle ammende. 10. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i l ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente (ovvero, distintamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna, altresì , il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 , commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento, in favore di ognuna delle parti controricorrenti (come innanzi distintamente individua