CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36873/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso non sono consentiti perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, inoltre, il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono rispettivamente l'insussistenza del dolo di ricettazione e, in via subordinata, la derubricazione nel reato di incauto acquisto, sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (ex multis, Cass. sez. 2, sent. n. 53017 del 22/11/2016 - dep. 14/12/2016 - Rv. 268713; in motivazione, questa Corte ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa; in tal senso si veda anche pag. 3 dove la Corte di appello ha valorizzato la circostanza del non avere l'imputato fornito prova del pagamento del prezzo e la assoluta genericità delle allegazioni sul punto, la tennpistica dell'acquisto rispetto all'episodio di truffa presupposto della ricettazione, l'irrilevanza delle argomentazioni relative alle attività svolte presso agenzia di pratiche automobilistiche, con conseguente rigetto della richiesta di riqualificare il fatto come incauto acquisto); che il terzo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (si veda in tal senso pag.4 dove la Corte di appello ha analizzato la pendenza di numerosi precedenti, anche specifici, riferibili al ricorrente, considerando tali dati indicativi di una spiccata propensione criminale, con capacità in tal senso da ritenere aumentata attesa la piena prova della condotta contestata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il