Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 16832/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21/12/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di RAoni Daniele in relazione a tre rapine aggravate, in continuazione tra loro, con la condanna alla pena ritenuta di giustizia.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo due motivi di impugnazione: - violazione di legge, in relazione alla rapina di cui al capo C), per essere stato qualificato il reato come consumato, anziché meramente tentato; - vizio di motivazione in relazione alla rapina di cui al capo A).

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, in quanto dalle dichiarazioni della querelante, riferite nella sentenza impugnata, e non contraddette dal corriere che ha bloccato il Rabboni, emerge che questi si era impossessato della refurtiva ed era uscito dalla farmacia, venendo bloccato dal predetto corriere all'esterno di questa, dopo una breve fuga.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché attiene al merito della sentenza impugnata, contestando il ricorrente l'attendibilità dell'identificazione effettuata sulla base dell'abbigliamento indossato dal rapinatore.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, peraltro, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'es nsore [OSCURATO:PERSONA] Verga DFPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21/12/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di RAoni Daniele in relazione a tre rapine aggravate, in continuazione tra loro, con la condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo due motivi di impugnazione: - violazione di legge, in relazione alla rapina di cui al capo C), per essere stato qualificato il reato come consumato, anziché meramente tentato; - vizio di motivazione in relazione alla rapina di cui al capo A). Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, in quanto dalle dichiarazioni della querelante, riferite nella sentenza impugnata, e non contraddette dal corriere che ha bloccato il Rabboni, emerge che questi si era impossessato della refurtiva ed era uscito dalla farmacia, venendo bloccato dal predetto corriere all'esterno di questa, dopo una breve fuga. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché attiene al merito della sentenza impugnata, contestando il ricorrente l'attendibilità dell'identificazione effettuata sulla base dell'abbigliamento indossato dal rapinatore. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, peraltro, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'es nsore [OSCURATO:PERSONA] Verga DFPO
Sentenza Cassazione n. 16832/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris