CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 gennaio 1982
Cassazione n. 34473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e - c /1!'e .G -j1/4113 •4& te - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ministeriale, del 9 febbraio 2022, con il quale è stata disposta nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena in esecuzione di anni trenta di reclusione, per varie condanne tra cui alcune relative a reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, porto di armi, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, resistenza a pubblico ufficiale. Considerato che il motivo dedotto dal condannato, a mezzo del difensore, avv. P. Farina (inosservanza e violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 41- bis, comma 2-bis, Ord. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché denuncia vizi di motivazione avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge. Considerato, infatti, che è noto che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, 'circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie. Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documentazione prodotta dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805). Considerato che in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto, in sede di merito, anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente esterno di riferimento (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508). Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata adeguatamente ritenuta all'attualità, a prescindere dalla data in cui si collocano, da ultimo, le condotte illecite per le quali ha riportato la condanna definitiva in esecuzione. Considerato, infatti, il richiamo ai provvedimenti giudiziari (condanna come componente di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina, porto e detenzione di armi), nonché alla condotta inframuraria (che è stata caratterizzata dalla commissione di gravi reati nei confronti di pubblici ufficiali, anche in costanza di detenzione e dalla permanenza di una posizione di "comando" durante il regime ordinario, attuato dal carcere, in relazione all'omonimo clan operante in Andria, zona a nord di Bari, con particolari interessi nel traffico di stupefacenti), univoci elementi conducenti, secondo il ragionamento non apparente del Tribunale, verso il riconoscimento di un costante collegamento con soggetti .anche legati al condannato da stretti vincoli parentali e, comunque, con associati in libertà, onde assicurare il contatto di questi con un componente apicale dell'associazione, anche in assenza di condanne relative alla partecipazione ad associazione qualificata ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. Rilevato che il provvedimento rende conto, tra l'altro, dell'acclarato subentro del ricorrente al fratello Vito, dopo l'uccisione di questo e dopo l'omicidio del vertice del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] che, comunque, si considera ancora operante nel territorio di riferimento e della sua irriducibile condotta, attuata attraverso i colloqui oggetto di intercettazione. Considerato, infine, che non possono essere considerate le osservazioni svolte a sostegno del ricorso con la memoria da ultimo depositata, a mezzo p.e.c. del 26 giugno 2023, in quanto tardivamente pervenuta rispetto al termine dei quindici giorni antecedenti l'udienza odierna, stabilito dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., né la stessa può essere considerata una memoria di «replica», cui applicare il minor termine dei cinque giorni, giacché non risulta ulteriore memoria depositata alle cui argomentazioni fosse dato contrapporsi (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de