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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29208/2022

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o la seguente ORDINANZA 1.\ITERLOCUTORIA) ;-( sul ricorso 26814-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 247/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nn partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 26814 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- Rg.26814/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Mc ropoli ItLenuto che: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante e socio amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]" ricy-re contro l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli per la cassazione de !a sentenza n. 247/2020 della CTR Toscana, dep. 24/02/2020, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento col quale è stE:ta accertata la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e SU le scommesse, di cui al d.lgs. 504 del 1998 per l'anno 2012, ha rigettato l'appello dell'impresa ricorrente, confermando la legittimità de!..3 pretesa impositiva.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ca -ssazione, affidato a cinque motivi.

Chiede preliminarmente disporsi rimo pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267, terzo co-r ma, TFUE e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg.proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 159 del predetto regolamento, e dell'art. 16 dello stauto della Corte di giustizia, per l'interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE.

Res ste con controricorso l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.

La ricorrente deposita successiva memoria.

Cc r siderato che:

1. Pregiudizialmente, quanto alla richiesta di sospensione del giudizio, va rilevato che la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tré" Dookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si 3Dplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul terr.torio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui es5i sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21; da ultimo CGUE 6 ottobre 2021, C-561-19; Cfr. Cass. n. 2589/2022), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, qua e la (omissis), nello Stato membro interessato».

Non si ravvisa, pe,-tanto, necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni prospettate dalla ricorrente (Cfr. Cass. n. 2689/2022). 1

1. Res:a solo da aggiungere che non si ravvisano i presupposti per promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia un nuovo rinvio pregiudiziale, alla stregua dei principi espressi dalla Grande Sezione de ia Corte di giustizia - Corte giust. 6 ottobre 2021, C-561/19 - a tenore dei quali l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ric3-so giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obb'igo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a inz-no che constati che tale questione non è rilevante o che la dlsrosizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'i-ierpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione de' diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

1.2. DL nque, nel caso di specie la giurisprudenza della Corte di giustizia sopra richiamata rende all'evidenza insussistenti i presupposti per su3gerire un nuovo rinvio pregiudiziale, risultando la questione già Eiminata dalla Corte.

2. Ceri il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della

I. 220/2010, in merito al presupposto soggettivo dell'imposta.

3. Cc- il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. :3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) . 288/1998, in merito al presupposto territoriale dell'imposta.

4. 1 c ue motivi, che meritano una trattazione congiunta, sono infondati.

4.1. Va premesso che il quadro normativo è stato sottoposto all'esame sia dea Corte Costituzionale che della Corte di giustizia, che ne hanno co T piutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Cosituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso.

4.2. [OSCURATO:PERSONA], (Corte cost., 23 gennaio 2018, n. 27) ha dic iarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e dell'art. 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità di -r posta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui coicorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

Con riferimento all'ambito soggettivo del imposta, Corte cost. n. 27/2018, ha dato atto dell'incertezza co -relata all'interpretazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. :1 comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (nel senso che era inc erto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti de- soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l'imposta è dovuta arche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema co -icessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie op2-anti, per conto di bookmakers privi di concessione., al versamento del tributo e delle relative sanzioni.

A questo riguardo ha escluso che l'e mAiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al boo<maker) sia irragionevole.

Entrambi i soggetti, difatti, secondo il giucice delle leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo d\ 'erse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggetta a imposizione.

In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non pa-tecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa del a trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal boa, <maker.

4.3. Pe-tanto, in ordine alla individuazione del soggetto passivo d'imposta, va confermato, come statuito da questa Corte (Cass., Sez. 5", 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5", 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5", 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9145, 9147, 9148, 9149,9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez 5", 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5", 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5", 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo sia il bookmaker, sia il titolare dela ricevitoria operante per conto di "bookmakers" esteri privi di Co icessione.

4.4. NE: caso di specie, avendo la Corte Costituzionale dato atto de !Incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dic e mbre 1998 n. 504, solo per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, non può essere messo in discussione che il [OSCURATO:PERSONA] DEA' sia considerato soggetto passivo dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardando la s:essa il periodo d'imposta 2012 e dunque un periodo successivo all entrata in vigore della legge n. 220/2010.

4.5. Quanto al presupposto territoriale la citata sentenza Cass. n. 8757 del :30/03/2021 (Rv. 660937 - 02), ha stabilito anche che l'imposta unica su concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli ope-atori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a pi-Icindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qua'sivoglia restrizione discriminatoria tra "bookmakers" nazionali e "bookmakers" esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di alltratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, ope-ando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b),

I. n. 220 del 2010.

Godrebbero attr.menti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lez 1!:à fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema coicessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del ceco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21).

4.6. Pertanto, nel caso di specie, ai fini della territorialità dell'imposizione non rileva la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha la sua sede ali estero visto che la scommessa è raccolta in Italia ed in Italia avviene il pagamento della posta da parte dello scommettitore e la eventuale vircita , essendo evidente che il fatto imponibile è rappresentato dalla prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco, attività, ch E. anche per effetto dell'utilizzo del [OSCURATO:PERSONA] , sono sv)ite in Italia.

5. ecri il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione de i art. 112 c.p.c., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione deg i art. 49 e 56 TFUE, e dei principi del diritto dell'unione di parità di trEt:amento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all'art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011 e dell'art. 112 c.p.c.

E. Ccri il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione de i art. 112 c.p.c., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione de art. 401 della direttiva 2006/112/CE.

Secondo quanto lamentato dala ricorrente, la normativa di cui al d.lgs. 504/98 violerebbe l'art 401 de'I.3 direttiva 2006/112/CE perché introdurrebbe imposte sul volume d'Efi'ari diverse dall'Iva.

7. Entrambe le censure sono infondate.

7.1. Va preliminarmente ribadito che non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.z. nell'ipotesi in cui, come quella in esame, la CTR non si pronuncia su motivo dedotto ma i fatti contestati sono ormai consolidati e risolti pa:ificamente da codesta Corte.

7.2. In particolare, quanto al terzo motivo del gravame, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, già richiamata, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni so levate con il ricorso, escludendo qualsivoglia discriminazione tra bo3<makers nazionali e bookmakers esteri, applicandosi l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte su :erritorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cu essi sono stabiliti (cfr. punto 21 Corte giust.

C-788/18).

La normativa italiana pertanto, «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, nello Stato membro interessato (cfr. Cass. 14 luglio 2021, n. 20013).

7.3. Qi.anto al quarto motivo del gravame, Va rilevato che "l'imposta unica su concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del :1998, non ha il carattere di imposta sul volume d'affari per le plurime ragioni che essa: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio de:1,-2 scommesse, irrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del valore agg unto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della de-razione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è ca colata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le ope-azioni di scommessa.

Ne consegue che la previsione di detta impDsta unica non contrasta con l'a -t. 401 della direttiva 2006/112/CE" (Cass. 25450/21, Quinta Se.z one Civile).

7.4. Sul punto, il dictum del [OSCURATO:PERSONA] (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n.

C-440/2012), [OSCURATO:PERSONA] UrternehmergesellIshaft (haftungsbeschrànkt), secondo il quale, in forza dell'art 401 della direttiva IVA, le disposizioni di tale direttiva "non viét3no ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) su giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa cha non abbia il carattere di imposta sul volume di affari (...)". [OSCURATO:PERSONA] di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonché, in modo cu ulativo, a un tributo speciale non avente il carattere dell'imposta su volume d'affari( cfr. Cass n. e la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/35).

7.5. Pe-tanto, "secondo quanto pronunciato dalla [sopra citata] sentenza dei 1986, l'art 401 della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto (:O2 l'art. 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo s p ia le nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cu-rulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il ca-éttere di un'imposta sul volume di affari" (Cass. 25450/21, Quinta Sez one Civile).

8. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.:., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione de art. 112 c.p.c., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione deg i artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5 comma 1, e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 4,

I. 212/2000 per non avere la CTR applicato l'es- rnente dell'obiettiva incertezza normativa.

8.1. li motivo è inammissibile per mancanza dell'interesse all'impugnazione (C3ss. n. 3991/2020).

8.2. In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore de la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66,

I. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse 3nche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di coicessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine al 3 soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass. n. 9531 del 2021).

Poiché la presente controversia concerne l'anno di imposta 2012 e riguarda la sola posizione del CTD e non del bookmaker, non trova ap3 icazione l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa (Cass. n. 20670/2021).

9. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.

In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della recente formazione della giurisprudenza di legittimità in materia, le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di legittimità.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della su;sistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA 1.\ITERLOCUTORIA) ;-( sul ricorso 26814-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 247/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nn partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26814 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- Rg.26814/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Mc ropoli ItLenuto che: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante e socio amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]" ricy-re contro l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli per la cassazione de !a sentenza n. 247/2020 della CTR Toscana, dep. 24/02/2020, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento col quale è stE:ta accertata la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e SU le scommesse, di cui al d.lgs. 504 del 1998 per l'anno 2012, ha rigettato l'appello dell'impresa ricorrente, confermando la legittimità de!..3 pretesa impositiva. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ca -ssazione, affidato a cinque motivi. Chiede preliminarmente disporsi rimo pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267, terzo co-r ma, TFUE e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg.proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 159 del predetto regolamento, e dell'art. 16 dello stauto della Corte di giustizia, per l'interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE. Res ste con controricorso l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli. La ricorrente deposita successiva memoria. Cc r siderato che: 1. Pregiudizialmente, quanto alla richiesta di sospensione del giudizio, va rilevato che la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tré" Dookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si 3Dplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul terr.torio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui es5i sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21; da ultimo CGUE 6 ottobre 2021, C-561-19; Cfr. Cass. n. 2589/2022), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, qua e la (omissis), nello Stato membro interessato». Non si ravvisa, pe,-tanto, necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni prospettate dalla ricorrente (Cfr. Cass. n. 2689/2022). 1 1. Res:a solo da aggiungere che non si ravvisano i presupposti per promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia un nuovo rinvio pregiudiziale, alla stregua dei principi espressi dalla Grande Sezione de ia Corte di giustizia - Corte giust. 6 ottobre 2021, C-561/19 - a tenore dei quali l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ric3-so giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obb'igo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a inz-no che constati che tale questione non è rilevante o che la dlsrosizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'i-ierpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione de' diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. 1.2. DL nque, nel caso di specie la giurisprudenza della Corte di giustizia sopra richiamata rende all'evidenza insussistenti i presupposti per su3gerire un nuovo rinvio pregiudiziale, risultando la questione già Eiminata dalla Corte. 2. Ceri il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della I. 220/2010, in merito al presupposto soggettivo dell'imposta. 3. Cc- il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. :3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) . 288/1998, in merito al presupposto territoriale dell'imposta. 4. 1 c ue motivi, che meritano una trattazione congiunta, sono infondati. 4.1. Va premesso che il quadro normativo è stato sottoposto all'esame sia dea Corte Costituzionale che della Corte di giustizia, che ne hanno co T piutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Cosituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso. 4.2. [OSCURATO:PERSONA], (Corte cost., 23 gennaio 2018, n. 27) ha dic iarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e dell'art. 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità di -r posta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui coicorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Con riferimento all'ambito soggettivo del imposta, Corte cost. n. 27/2018, ha dato atto dell'incertezza co -relata all'interpretazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. :1 comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (nel senso che era inc erto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti de- soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l'imposta è dovuta arche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema co -icessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie op2-anti, per conto di bookmakers privi di concessione., al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l'e mAiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al boo<maker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, secondo il giucice delle leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo d\ 'erse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non pa-tecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa del a trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal boa, <maker. 4.3. Pe-tanto, in ordine alla individuazione del soggetto passivo d'imposta, va confermato, come statuito da questa Corte (Cass., Sez. 5", 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5", 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5", 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9145, 9147, 9148, 9149,9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez 5", 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5", 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5", 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo sia il bookmaker, sia il titolare dela ricevitoria operante per conto di "bookmakers" esteri privi di Co icessione. 4.4. NE: caso di specie, avendo la Corte Costituzionale dato atto de !Incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dic e mbre 1998 n. 504, solo per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, non può essere messo in discussione che il [OSCURATO:PERSONA] DEA' sia considerato soggetto passivo dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardando la s:essa il periodo d'imposta 2012 e dunque un periodo successivo all entrata in vigore della legge n. 220/2010. 4.5. Quanto al presupposto territoriale la citata sentenza Cass. n. 8757 del :30/03/2021 (Rv. 660937 - 02), ha stabilito anche che l'imposta unica su concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli ope-atori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a pi-Icindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qua'sivoglia restrizione discriminatoria tra "bookmakers" nazionali e "bookmakers" esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di alltratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, ope-ando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), I. n. 220 del 2010. Godrebbero attr.menti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lez 1!:à fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema coicessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del ceco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21). 4.6. Pertanto, nel caso di specie, ai fini della territorialità dell'imposizione non rileva la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha la sua sede ali estero visto che la scommessa è raccolta in Italia ed in Italia avviene il pagamento della posta da parte dello scommettitore e la eventuale vircita , essendo evidente che il fatto imponibile è rappresentato dalla prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco, attività, ch E. anche per effetto dell'utilizzo del [OSCURATO:PERSONA] , sono sv)ite in Italia. 5. ecri il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione de i art. 112 c.p.c., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione deg i art. 49 e 56 TFUE, e dei principi del diritto dell'unione di parità di trEt:amento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all'art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011 e dell'art. 112 c.p.c. E. Ccri il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione de i art. 112 c.p.c., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione de art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Secondo quanto lamentato dala ricorrente, la normativa di cui al d.lgs. 504/98 violerebbe l'art 401 de'I.3 direttiva 2006/112/CE perché introdurrebbe imposte sul volume d'Efi'ari diverse dall'Iva. 7. Entrambe le censure sono infondate. 7.1. Va preliminarmente ribadito che non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.z. nell'ipotesi in cui, come quella in esame, la CTR non si pronuncia su motivo dedotto ma i fatti contestati sono ormai consolidati e risolti pa:ificamente da codesta Corte. 7.2. In particolare, quanto al terzo motivo del gravame, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, già richiamata, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni so levate con il ricorso, escludendo qualsivoglia discriminazione tra bo3<makers nazionali e bookmakers esteri, applicandosi l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte su :erritorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cu essi sono stabiliti (cfr. punto 21 Corte giust. C-788/18). La normativa italiana pertanto, «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, nello Stato membro interessato (cfr. Cass. 14 luglio 2021, n. 20013). 7.3. Qi.anto al quarto motivo del gravame, Va rilevato che "l'imposta unica su concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del :1998, non ha il carattere di imposta sul volume d'affari per le plurime ragioni che essa: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio de:1,-2 scommesse, irrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del valore agg unto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della de-razione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è ca colata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le ope-azioni di scommessa. Ne consegue che la previsione di detta impDsta unica non contrasta con l'a -t. 401 della direttiva 2006/112/CE" (Cass. 25450/21, Quinta Se.z one Civile). 7.4. Sul punto, il dictum del [OSCURATO:PERSONA] (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n. C-440/2012), [OSCURATO:PERSONA] UrternehmergesellIshaft (haftungsbeschrànkt), secondo il quale, in forza dell'art 401 della direttiva IVA, le disposizioni di tale direttiva "non viét3no ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) su giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa cha non abbia il carattere di imposta sul volume di affari (...)". [OSCURATO:PERSONA] di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonché, in modo cu ulativo, a un tributo speciale non avente il carattere dell'imposta su volume d'affari( cfr. Cass n. e la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/35). 7.5. Pe-tanto, "secondo quanto pronunciato dalla [sopra citata] sentenza dei 1986, l'art 401 della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto (:O2 l'art. 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo s p ia le nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cu-rulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il ca-éttere di un'imposta sul volume di affari" (Cass. 25450/21, Quinta Sez one Civile). 8. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.:., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione de art. 112 c.p.c., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione deg i artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5 comma 1, e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 4, I. 212/2000 per non avere la CTR applicato l'es- rnente dell'obiettiva incertezza normativa. 8.1. li motivo è inammissibile per mancanza dell'interesse all'impugnazione (C3ss. n. 3991/2020). 8.2. In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore de la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, I. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse 3nche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di coicessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine al 3 soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass. n. 9531 del 2021). Poiché la presente controversia concerne l'anno di imposta 2012 e riguarda la sola posizione del CTD e non del bookmaker, non trova ap3 icazione l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa (Cass. n. 20670/2021). 9. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della recente formazione della giurisprudenza di legittimità in materia, le spese del giudizio di legittimità sono compensate. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di legittimità. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della su;sistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 29208/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris