CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 16113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18690/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. BOEZIO 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Bari , via Amendola 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di BARI n. 844/2021 depositata il 05/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con sentenza del 5-7-2018 il tribunale di Bari ha accolto le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionee dagli altri soggetti indicati in epigrafe contro la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e ha dichiarato la nullità di alcune clausole negoziali relative aun conto corrente intrattenuto dalla società, relativamente al tasso di interesse, all’anatocismo, alla commissione di massimo scoperto, alle valute e alle spese di tenuta del conto. Ha quindi accertato l’esistenza di un saldo a credito della correntista alla data del 31-12-2008,in luogo di quello a debito preteso dalla banca, e ha dichiarato inammissibile la domanda dell’attrice di ripetizione di indebito. La sentenzaè stata impugnata dalla banca. La corte d’appello di Bari ha respinto l’appello. Per quanto ancora interessa, ha ritenuto infondata la doglianza a proposito dell’eccezione di prescrizionerespinta in primo grado. Ha motivato affermando che la questione della prescrizione aveva ragione di porsi “unicamente in caso di domanda di ripetizione di indebito, poiché solo una volta chiuso il conto e ricostruito l’intero rapporto può̀ dirsi se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria o ripristinatoria e se sia, quindi, possibile la restituzione”. Di contro nel caso di specie la controversia era limitata alla questione del saldo del conto corrente bancario a una certa data, al netto delle poste illegittime, essendo stata la domanda di ripetizione dichiarata inammissibile dal tribunale per via del conto ancora aperto , senza proposizione di censure da parte dall’appellato. Sicché la domanda di accertamento era tale prescinderedel tutto dall’eventuale maturazione del termine prescrizionale, concernente la sola domanda di ripetizione;mentre quella di rettifica del saldo doveva seguire la stessa sorte della domanda di nullità parziale del contratto, imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 cod. civ. La banca ha proposto ricorso per cassazione contro la detta sentenza, deducendo un solo motivo al quale gli intimati hanno replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - Con l’unico motivo la ricorrente assume la vi olazione ed erronea applicazione degli artt. 1422, 2033, 2934, 2935 e 2946 cod. civ., per avere la corteterritoriale escluso che l’eccezione di prescrizione possa essere sollevata anche ove il conto correntesia aperto e in ipotesi di azioni di accertamento negativo del saldo di conto stesso.Censura la sentenza perché invece il diritto alla ripetizione delle somme sorge anche in corso di rapporto, in presenza di rimesse solutorie , e perché l’eccezione di prescrizione, pur non avendo la funzione di impedire l’accertamentodella eventuale illegittimità degli addebiti contestati, ha anche quella di paralizzare gli effetti pratici che da tale accertamento deriverebbero, in particolare la restituzione al cliente deirelativi importi. II. -Il motivo è fondato. Èinconferente la motivazione del giudice a quo . Come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione(v. Cass. Sez. 1 n. 9756-24). Non interessa che la controversia , in esito alla ritenuta inammissibilità (in primo grado) della domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, non abbia più a oggetto, in appello, una simile domanda. Ilpunto fondamentale è invece che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dalla correntista è comunque essenziale stabilire se esistanoprelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione. E ciò(proprio) ai fini della corretta ricostruzione del saldo. III. -L’impostazione in iure, allaquale la corte territoriale avrebbe dovuto ancorare la decisione del caso concreto, era (ed è) dunque così caratterizzata: (a) la prescrizione ha a oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l’azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado; (b) l’interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante; (c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l’ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione; i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessiidonei a incidere sulla quantificazione del saldo. IV. –L’impugnata sentenza è cassata. Segue il rinvio alla medesima corte d’appello che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi al principio di diritto esposto. La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla corte d’appello di Bari anch