CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 04797/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31333/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1120/2021 depositata il 18/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con decreto ingiuntivo del 27/7/2018 il Tribunale di Verbania ha ingiunto ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di pagare al sig. [OSCURATO:PERSONA] (cessionario, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], del credito di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]) la somma di €. 60.803,16, risultante dallo scoperto di conto corrente intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, della quale gli ingiunti si erano costituiti fideiussori con atto del 12/8/2002 (in data 30/6/2010 era stata notificata alla società e ai fideiussori la revoca degli affidamenti, con recesso della Banca dal contratto di c/c). I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di prova del credito e del suo ammontare, l’erronea quantificazione degli interessi, e proponendo domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di €. 15.000 quale corrispettivo per la cessione da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], della quota societaria della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza del 20/9/2019, ha accolto l’opposizione, ritenendo non provato il credito (circa la sua sussistenza e l’entità) e considerando assorbite le ulteriori eccezioni, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha accolto la domanda riconvenzionale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], condannando il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di €. 15.000. Interposto appello da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza pubblicata il 18/10/2021, in primo luogo ha qualificato il contratto intercorso tra la Banca e gli appellati quale fideiussione e non contratto autonomo di garanzia, poi però ha accolto il motivo di appello relativo alla prova del credito, ritenendo che la relativa dimostrazione emergesse dalla documentazione prodotta dall’appellante e precisando la decorrenza degli interessi. Ha considerato assorbita dal riconoscimento dell’esistenza del credito la questione della legittimazione attiva del creditore e, circa l‘eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust (sollevata in primo grado dagli opponenti e considerata assorbita dal Tribunale), ha escluso che il contratto di fideiussione, che prevedeva un tetto massimo, fosse riferibile alla fideiussione omnibus, e ha anche rilevato che gli appellati, quanto alla astratta validità del contratto di fideiussione, oggetto di implicita pronuncia di efficacia da parte del Tribunale, non avevano formulato alcuna censura incidentale subordinata. Ha poi respinto la censura della sentenza del Tribunale circa l’accoglimento della domanda riconvenzionale e ha accolto l’appello riguardo alla domanda del [OSCURATO:PERSONA] di condanna delle controparti al pagamento della somma di €. 60.803,16, oltre interessi. 2) Con ricorso notificato il 16/12/2021 i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Torino, proponendo quattro motivi di ricorso. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1832, 2697 e 2698 c.c., con riferimento alla prova del credito azionato (motivo ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.”. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il credito del cessionario in forza della mancata contestazione dell’estratto conto di chiusura da parte del correntista ex art. 1832 c.c. I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello abbia travisato il significato di tale mancata contestazione, dal momento che, secondo la giurisprudenza, l’approvazione anche tacita dell’estratto conto ai sensi dell’art. 1832 co. 1 c.c. riguarda la verità contabile, storica, delle operazioni annotate, ma non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti al rapporto di credito, e affermano che detta mancata contestazione non esime il creditore che agisce in giudizio dall’onere della prova in ordine alla legittimità, certezza ed esigibilità del credito. Richiamano la motivazione della sentenza di primo grado, laddove si nota che non risulta prodotto in atti il contratto di c/c e che non vi è prova circa le modalità di calcolo del saldo del c/c (non essendo stati prodotti gli e/c dall’inizio alla fine del rapporto), sottolineano la limitata efficacia probatoria dell’estratto conto ex art. 50 d.lgs. 385/1993 e rilevano che l’art. 7 del contratto di fideiussione disciplina convenzionalmente la prova del credito della Banca, rimettendola alle “scritture contabili dell’azienda di credito e in particolare gli estratti/certificazioni notarili del libro posizioni contenzioso ”. Il motivo è inammissibile. 1.1) La Corte d’Appello ha accolto il motivo di appello relativo alla prova del credito, affermando che il credito risulta dai documenti prodotti (l’estratto conto al momento della cessione, il contratto di cessione, la notifica della stessa, la lettera della Banca) e che l’estratto conto non è mai stato contestato ex artt. 1831-1832 c.c. o nell’ano nel quantum. Osserva poi che il giudice di prime cure ha richiamato in modo non puntuale il principio di diritto espresso da questa Corte con la sentenza n. 21092/2016, secondo cui la banca che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di c/c deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, perché tale disposizione presuppone l’avvenuta contestazione puntuale da parte del debitore delle modalità di formazione del debito (contestazione mai avvenuta nella specie). Il motivo è inammissibile perché non coglie in modo puntuale la ratio decidendidella sentenza impugnata. La Corte d’Appello ha ritenuto provato il credito del cessionario sulla base della documentazione prodotta (fra cui l’estratto conto finale del rapporto di c/c), rilevando che le risultanze contabili non sono state mai contestate puntualmente dai fideiussori (e infatti ancora nel ricorso essi non muovono alcuna contestazione specifica circa lo svolgimento del rapporto di c/c), per cui, a fronte della mancata contestazione delle operazioni contabili riportate nell’estratto conto, la Banca (ed ora il cessionario) non ha più alcun onere probatorio, tenuto anche conto che (come citato dalla Corte d’Appello nell’esposizione del motivo di appello) l’art 7 del contratto di fideiussione contiene la clausola secondo cui “per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede, contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell’azienda di credito”. Pertanto, sono irrilevanti le osservazioni dei ricorrenti circa il significato della mancata contestazione ex art. 1832 c.c., avendo la Corte d’Appello valorizzato l’assenza totale di contestazioni specifiche riguardo all’estratto conto prodotto e dunque di censure specifiche circa l’efficacia e validità del rapporto di c/c sottostante (censure che non sarebbero state impedite dalla mancata contestazione ex art. 1832 c.c., ma che, appunto, non ci sono state)-si veda anche, in tal senso, per es.: Cass. civ., sez. I, 27/06/2023, n. 18352: “la pretesa” creditoria, “non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione” dell’estratto conto, “non accompagnato da specifiche contestazioni”-. Ed è inammissibile la contestazione relativa all’efficacia probatoria dell’estratto conto ex art. 50 d.lgs. 385/1993, considerato sia che il potere del giudice di merito di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità, sia che la clausola su riportata del contratto di fideiussione attribuisce efficacia probatoria, contro il fideiussore, alle risultanze contabili della banca, senza specificare se si debba trattare dell’estratto conto finale o delle sequenza di tutti gli e/c e considerato che comunque rientra nei poteri insindacabili del giudice di merito anche l’interpretazione di tale clausola. 2) Secondo motivo di impugnazione: “Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla forma convenzionale sulla prova del credito (motivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.)”. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ignorato la circostanza che nessuna scrittura contabile della Banca o nessuna certificazione notarile di libri contabili bancari è stata allegata a comprovare il credito azionato nei confronti dei fideiussori. Il motivo è inammissibile. Infatti, da un lato, l’asserita erronea valutazione del materiale probatorio rientra nel potere insindacabile del giudice di merito e, dall’altro lato, non configura l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso (“l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo”, Cass. civ., sez. un., n. 8053 del 07/04/2014; “non è conforme alla ratio dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, richiedere un sindacato di questa Corte su un'asserita omissione che non si è consumata su un preciso fatto storico/naturalistico”, Cass. civ., sez. III, n. 14245 del 22/05/2024). 3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. e dell’art. 117 d.lgs. 385/1993, con riferimento alla nullità del contratto di conto corrente bancario (motivo ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.)”. I ricorrenti eccepiscono la nullità ex art. 1418 c.c. del rapporto di conto corrente, sul quale si fonda la pretesa creditoria azionata, per assenza della forma scritta. Riconoscono di non aver formulato tale eccezione nei gradi di merito, ma sostengono che si tratti di nullità rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c. Il motivo è inammissibile. Si tratta, infatti, di questione nuova, pertanto inammissibile, perché i motivi di ricorso in Cassazione devono investire questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudice d’appello, non essedo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito. In tal senso la giurisprudenza di questa Corte: “Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. A nulla rileva la circostanza che l'eccezione involga una causa di nullità del contratto, astrattamente rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, perché tale rilievo presuppone l'intervenuta acquisizione in fatto di circostanze che la parte, nel formulare il motivo, non ha neppure specificamente indicato. Nel giudizio di cassazione, infatti, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio” (Cass. civ., sez. I, 16/03/2025, n. 6987). Non è dunque possibile affermare che la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare d’ufficio (per vizio di forma: art. 117, commi 1 e 3, TUB) la nullità del contratto in ragione della mancata produzione dei relativi documenti: a prescindere da ogni ulteriore rilievo, il fatto che questi ultimi non siano stati prodotti in giudizio non autorizza certo a ritenere che il contratto in questione si sia perfezionato in una forma diversa da quella scritta; non può cioè affermarsi che i presupposti di fatto della nullità siano stati acquisiti al giudizio (come si richiede per il rilievo officioso della nullità contrattuale: Cass. 23 febbraio 2024, n. 4867). 4) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione o fasa applicazione dell’art. 343 c.p.c., dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e dell’art. 1957 c.c., con riferimento alla nullità della fideiussione e alla decadenza dalla garanzia (motivo ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.)”. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto necessario un appello incidentale per la reintroduzione dell’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust- sulla quale il giudice di prime cure non si era pronunciato, per il principio della ragione più liquida-, ritenendo che in realtà l’astratta validità del contratto di fideiussione fosse stata oggetto di implicita pronuncia da parte del primo giudice. I ricorrenti affermano di non aver avuto l’onere di proporre appello incidentale, perché erano stati pienamente vittoriosi in primo grado. E sul merito della predetta eccezione, contestano la valutazione della Corte d’Appello circa l’assenza dello schema contrattuale della fideiussione omnibus (perché il contratto prevedeva un tetto massimo) e sostengono la violazione della legge antitrust perché il modulo precompilato di fideiussione da essi sottoscritto riporta le tre clausole identificate come anticoncorrenziali dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 della Banca d’Italia. Affermano infine, a fronte della conseguente nullità della clausola che deroga all’art. 1957 c.c., che si è verificata la decadenza prevista da tale norma. Il motivo è inammissibile. Si osserva, infatti, relativamente alla questione della decadenza ex art.1957 c.c., che, come per il terzo motivo, “qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (Cass. civ., sez. I, 16/03/2025, n. 6987). Nel presente caso i ricorrenti si sono limitati ad affermare di aver dedotto tale eccezione nel giudizio di primo grado e in quello di appello, ma non specificano in quale forma e in quale atto lo abbiano fatto. Pertanto, il motivo è inammissibile sia perché viola il principio di autosufficienza, sia perché la contestazione della decadenza implicherebbe un accertamento di merito non possibile in sede di legittimità. 5) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 7.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra l